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Graduatoria interna di istituto: può essere escluso il docente con 104 per assistenza genitore disabile con certificazione “rivedibile”?

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Il diritto all’esclusione dalla graduatoria interna di istituto spetta anche nel caso di certificazione di disabilità “rivedibile”. Analizziamo le condizioni necessarie

Una lettrice ci scrive:

Usufruisco della legge 104/92 per mio padre con la quale l’anno scorso ho usufruito per la mobilità. Ho presentato domanda di esclusione dalla graduatoria interna ma mi è stato risposto che siccome si deve revisionare (novembre 2021) non posso essere esclusa dalla graduatoria interna, per questo mi trovo ultima. Altri docenti, in altre scuole, con la mia stessa situazione ne hanno usufruito. Come funziona?

Alcune categorie di docenti hanno diritto all’esclusione dalla graduatoria interna di istituto, al fine di salvaguardare la loro titolarità nella scuola, a meno che la contrazione di organico non sia tale da rendere strettamente necessario il loro coinvolgimento

Quali docenti devono essere esclusi dalla graduatoria interna di istituto

I docenti che usufruiscono di tale diritto sono indicati nell’art.13 comma 2 del CCNI sulla mobilità.

Si tratta dei docenti beneficiari  di una delle seguenti precedenze previste ai punti I), III), IV) e VII) dell’art.13  comma 1:

I) Disabilità e gravi motivi di salute

III) Personale con disabilità e personale che ha bisogno di particolari cure continuative

IV) Assistenza al coniuge, ed al figlio con disabilità; assistenza da parte del figlio referente unico al genitore con disabilità; assistenza da parte di chi esercita la tutela legale

VII) Personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali

Esclusione dalla graduatoria interna di istituto del docente beneficiario della legge 104/92, quando spetta

Il docente che usufruisce della precedenza IV), per assistenza al familiare disabile con art.3 comma 3 della legge 104/92, ha diritto all’esclusione dalla graduatoria interna di istituto in presenza delle seguenti condizioni:

1- la scuola di titolarità deve essere ubicata nella stessa provincia del domicilio dell’assistito

2- se la scuola di titolarità è ubicata in un comune diverso da quello dell’assistito, l’esclusione dalla graduatoria interna di istituto si applica solo a condizione che sia stata presentata, per l’anno scolastico di riferimento, domanda volontaria di trasferimento per il comune del familiare con 104

Quanto indicato nel punto 2 non si applica se la scuola di titolarità comprenda sedi/plessi, ubicate nel comune del domicilio del familiare assistito.

Certificazione di disabilità “rivedibile”, quando è utile per l’esclusione dalla graduatoria interna di istituto

In presenza di una certificazione di disabilità “rivedibile”, quindi non definitiva, il diritto all’esclusione dalla graduatoria interna di istituto spetta soltanto nel caso di assistenza al coniuge o al figlio disabile, mentre non spetta nel caso di assistenza al genitore disabile per il quale è necessaria la certificazione di disabilità definitiva.

Questa disposizione è chiarita nell’art.13 comma 2 lettera b) dove, citando solo “coniuge e figli con disabilità”, viene chiaramente esplicitato quanto segue:

“[…] L’esclusione di cui al punto IV) in caso di assistenza al coniuge o ai figli con disabilità si applica anche in caso di patologie modificabili nel tempo (certificazione di disabilità “rivedibile”) purché la durata del riconoscimento superi il termine di scadenza per la presentazione delle domande di mobilità volontaria […]”

Conclusioni

La nostra lettrice ha, quindi, ricevuto una risposta corretta dalla sua scuola, in quanto non ha diritto all’esclusione dalla graduatoria interna di istituto, malgrado presti assistenza al padre disabile, perché la specifica certificazione che attesta la sua disabilità (art.3 comma 3 della Legge 104/92) non risulta definitiva

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