Graduatoria interna di istituto: punteggio per esigenze di famiglia, quando spetta quello per ricongiungimento ai genitori
Il punteggio di ricongiungimento familiare spetta per i genitori se il docente non è coniugato. A prevederlo è la tabella di valutazione
Una lettrice ci scrive:
“Sono una docente di ruolo nella scuola dell’infanzia e vorrei un chiarimento riguardo all’ attribuzione del punteggio per esigenze di famiglia. Nella graduatoria interna d’istituto per l’individuazione di eventuali docenti soprannumerari mi sono stati tolti i 6 punti per esigenze di famiglia. Premetto che sono nubile, lavoro dall’ a.s. 2017/18 in una scuola ubicata nello stesso Comune in cui risiedo e in cui risiedono i miei genitori anziani. Vorrei sapere se ho diritto ai 6 punti per esigenze di famiglia”
Nella graduatoria interna di istituto, oltre al punteggio per l’anzianità di servizio e per i titoli, spetta quello per le esigenze di famiglia, che comprende il ricongiungimento familiare e i figli minori.
Se il punteggio per i figli minori si valuta sempre, quello per il ricongiungimento familiare necessita il rispetto di precisi requisiti, come indicati nella tabella di valutazione allegata al CCNI sulla mobilità
Punteggio ricongiungimento familiare, quali condizioni per valutarlo
Questo punteggio è previsto nella Tabella A2) – Esigenze di famiglia, dove nella lettera A si prevede quanto segue:
A) per ricongiungimento al coniuge ovvero, nel caso di docenti senza coniuge o separati giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal tribunale, per ricongiungimento ai genitori o ai figli……Punti 6
La condizione necessaria per poter valutare il punteggio nella graduatoria interna di istituto è che la scuola di titolarità sia ubicata nel comune di residenza del familiare verso il quale si chiede il ricongiungimento.
Il punteggio spetta anche nel caso in cui nel comune in cui si registra l’esigenza familiare non vi sono istituzioni scolastiche richiedibili (cioè che non comprendono l’insegnamento del richiedente o sedi di organico), in questo caso il punteggio sarà attribuito per tutte le scuole del comune più vicino, secondo le tabelle di viciniorietà, oppure per il comune sede dell’istituzione scolastica che ha un plesso nel comune di residenza del familiare.
Si ritiene utile sottolineare che, in ogni caso, il punteggio spetta per il comune di residenza dei familiari a condizione che essi, alla data di pubblicazione dell’ordinanza sulla mobilità, vi risiedano effettivamente con iscrizione anagrafica da almeno tre mesi. La residenza del familiare a cui si chiede il ricongiungimento deve essere documentata con dichiarazione personale redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, nella quale dovrà essere indicata la decorrenza dell’iscrizione stessa. Dall’iscrizione anagrafica si prescinde soltanto nel caso in cui il ricongiungimento riguarda il familiare trasferito per servizio nei tre mesi antecedenti alla data di pubblicazione dell’ordinanza.
Punteggio ricongiungimento, verso quali familiari
Il punteggio di ricongiungimento spetta prioritariamente per il coniuge e soltanto il docente non coniugato o separato giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal tribunale può chiedere ricongiungimento verso i genitori o i figli, in sintonia con quanto prevede la tabella di valutazione.
La nostra lettrice, quindi, non essendo coniugata, ha diritto, nella graduatoria interna di istituto, ai 6 punti per il ricongiungimento ai genitori che risiedono nel comune in cui è ubicata la sua scuola di titolarità
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