Graduatoria interna di istituto: punteggio di continuità nella scuola e nel comune, come si valutano
Il punteggio di continuità viene valutato nella graduatoria interna di istituto secondo i criteri e le regole stabilite nel CCNI. Vediamo i dettagli
Una lettrice ci scrive:
“Ho un dubbio circa la compilazione della domanda per la graduatoria interna dei docenti. Il punteggio relativo alla continuità nella stessa scuola si può sommare al punteggio relativo alla continuità nello stesso comune, oppure se viene attribuito uno non spetta il punteggio dell’ altro?
Qualche anno fa il DSGA mi ha valutato soltanto uno dei due perché mi ha detto che non sono cumulabili”
Il punteggio di continuità spetta sia per il trasferimento che per la graduatoria interna di istituto.
Per il trasferimento si valuta dopo aver maturato un triennio nella scuola dititolarità, mentre per la graduatoria interna di istituto si valuta dopo aver maturato un solo anno
Cos’è il punteggio di continuità
Il punteggio di continuità si matura per il servizio continuativo prestato nella stessa classe di concorso e nella stessa tipologia di posto (sostegno o materia).
Modificare la classe di concorso di titolarità in seguito a passaggiodi cattedra, mantendo la titolarità nella stessa scuola, interrompe la continuità e fa perdere il punteggio maturato. La nuova continuità sarà, quindi, cacolata a decorrere dall’anno scolastico in cui si ottiene il passaggio di cattedra.
Lo stesso discorso vale per il trasferimento da sostegno a materia o da materia a sostegno nella stessa scuola di titolarità
Come si valuta il punteggio di continuità nella scuola
Come indicato chiaramente nella tabella di valutazione allegata al CCNI sulla mobilità, il punteggio di continuità nella scuola di titolarità si valuta con 2 punti ogni anno entro il quinquennio e con 3 punti per ogni anno successivo al quinto.
Non si valuta l’anno scolastico in corso al momento di presentazione della domanda
Come si valuta il punteggio di continuità nel comune
Per la graduatoria interna di istituto si può valutare anche il punteggio di continuità nel comune, con 1 punto per ogni anno
La continuità nel comune si valuta soltanto se il servizio è stato prestato nella stessa tipologia di posto (comune o sostegno) e per la scuola di istruzione secondaria di primo e secondo grado il servizio deve essere prestato nella stessa classe di concorso di titolarità.
Il trasferimento dal sostegno a posto comune o viceversa interrompe la continuità di servizio sia nella scuola che nel comune.
Come per la continuità nella scuola, anche nella valutazione della continuità nel comune non si valuta l’anno scolastico in corso al momento di presentazione della domanda.
Come eesplicitato chiaramente nella nota 5bis) della tabella di valutazione, il punteggio di continuità nel comune non è cumulabile per lo stesso anno scolastico con quello previsto per la continuità nella scuola
Conclusioni
La DSGA della scuola della nostra lettrice ha, quindi, agito correttamente non cumulando i due punteggi di continuità per lo stesso anno scolastico, in perfetta sintonia con quanto stabilito nella succitata nota 5bis)
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