Graduatoria interna di istituto pubblicata entro il 31 marzo: no punti per abilitazione SSIS. Certificazione per esclusione disabilità personale. RISPOSTE

Graduatoria interna di istituto: i titoli di abilitazione rilasciati dalle SSIS, come anche quelli di specializzazione su sostegno, non si valutano; condizioni per esclusione docenti con disabilità personale. Le risposte ai vostri quesiti.
Quesito 1
Avrei bisogno di specifiche circa l’esclusione dalle graduatorie di istituto per i possessori di riconoscimento L.104. Personalmente ho ottenuto il riconoscimento lo scorso anno. Sulla documentazione vi è la dicitura “portatore di handicap (comma 1 art.3).” Non si fa riferimento alcuno a art.21,cosa che quest’anno mi viene richiesta dalla segreteria. Sono a conoscenza che alcune cose sono cambiate con l’entrata in vigore del nuovo contratto, ma come sempre, la norma mi pare oltremodo farraginosa. La ringrazio del tempo che mi dedicherà e le auguro buon lavoro.
Com’è noto, ai sensi dell’art. 13/2 del CCNI 2022/25, sono esclusi dalla graduatoria interna di istituto i docenti beneficiari delle precedenze di cui ai punti I, III, IV e VII del comma 1 del predetto articolo 13, a meno che la contrazione di organico sia tale da rendere strettamente necessario il loro coinvolgimento (es. soppressione della scuola, ecc.). Quello di nostro interesse è il punto III, che comprende nell’ordine:
- 1) disabili di cui all’art. 21 della legge n. 104/92, con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella “A” annessa alla legge n. 648/1950;
- 2) personale (non necessariamente disabile) che ha bisogno per gravi patologie di particolari cure a carattere continuativo (ad esempio chemioterapia);
- 3) personale appartenente alle categorie di cui all’art. 33, comma 6, della legge 104/92.
La lettrice, che ha una certificazione di disabilità ai sensi dell’art. 3/1 della legge 104/92, rientra nel punto 1) sopra riportato e va esclusa dalla graduatoria sulla base dell’art. 21 della predetta legge, articolo che dispone quanto segue:
1. La persona handicappata con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, assunta presso gli enti pubblici come vincitrice di concorso o ad altro titolo, ha diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili.
2. I soggetti di cui al comma 1 hanno la precedenza in sede di trasferimento a domanda.
Dunque, la lettrice ha un certificazione di disabilità ai sensi dell’art. 3/1 della legge n. 104/92, per certificare la quale è necessario un grado di invalidità superiore ai due terzi ovvero minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella “A” annessa alla legge n. 648/1950. Soddisfacendo questi requisiti, la lettrice fruisce dell’art. 21 della medesima legge 104. In sostanza, le due disposizioni normative (art. 3/1 e art. 21) vanno lette congiuntamente in quanto: una riguarda la certificazione (art. 3/1) e l’altra il beneficio che da essa deriva (art. 21). Pertanto, la lettrice va esclusa dalla graduatoria interna di istituto. Quanto al richiamo dell’articolo 21 nella certificazione, sottolineiamo che nella stessa non sono riportati i benefici di cui può fruire il soggetto con disabilità, ma piuttosto le informazioni attinenti alla disabilità medesima. Questo, invece, quello che deve contenere la certificazione, ai sensi dell’art. 4 dell’OM 30/2024:
- per le persone con disabilità che si trovano nelle condizioni di cui all’articolo 21 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è necessario che risulti chiaramente, anche in certificazioni distinte, la situazione di disabilità e il grado di invalidità civile superiore ai due terzi o le minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A) annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, riconosciute alle medesime
Quesito 2
Sono una docente di lingua inglese della scuola secondaria di secondo grado. Ho due abilitazioni SSIS, AB24 e AB25, prese con IX ciclo SSIS, anni 2007-2009. Ai fini dell’aggiornamento della graduatoria interna di istituto, mi chiedevo se potevo inserire il punteggio almeno dell’abilitazione AB25 (inglese scuola secondaria di primo grado). So che l’altra abilitazione, AB24, non è considerata un titolo valutabile, in quanto valido per l’accesso al ruolo.
No, l’altra abilitazione non è valutabile in quanto titolo utile per l’accesso ai ruoli e il passaggio, come precisato nelle note alle Tabella A di valutazione dei titoli ai fini dei trasferimenti a domanda e d’ufficio del personale docente ed educativo:
- Si precisa che non rientra fra quelli valutabili il titolo di Specializzazione per l’insegnamento ad alunni in situazione di disabilità di cui al D.P.R. 970/75, rilasciato anche con l’eventuale riferimento alla Legge 341/90 – artt. 4, 6 e 8. Analogamente non si valutano i titoli rilasciati dalle Scuole di Specializzazione per l’insegnamento nella scuola secondaria (SSIS). Detti titoli non possono essere, infatti, considerati titoli generali aggiuntivi in quanto validi sia per l’accesso ai ruoli sia per il passaggio.
Per completezza di informazione, ricordiamo chi, come e quando redige e pubblica la graduatoria interna di istituto.
Graduatoria interna
Finalità: le graduatorie interne sono redatte al fine di individuare l’eventuale perdente posto, in caso di contrazione dell’organico dell’autonomia, ossia in caso si perdano posti/cattedre.
Docenti interessati: le graduatorie sono compilate, in ciascuna istituzione scolastica, per ognuna delle tipologie di posto e/o classi di concorso presenti nella medesima scuola, includendovi i docenti di ruolo titolari nella stessa, ivi compresi coloro i quali si trovino in assegnazione provvisoria o utilizzazione in altra istituzione scolastica. Viceversa, non vanno inclusi i docenti in assegnazione/utilizzazione nella scuola in esame ma titolari in altra istituzione scolastica.
Tempistica titoli e pubblicazione: le graduatorie interne sono redatte e pubblicate dal dirigente scolastico, entro i 15 giorni successivi alla data ultima di presentazione delle domande di mobilità. Pertanto, considerata la tempistica indicata nell’OM n. 30/2024, che fissa al 16 marzo 2024 la predetta data ultima, le graduatorie interne vanno redatte e pubblicate entro il 31 marzo p.v. Entro il 16 marzo, invece, era possibile conseguire i titoli da far valutare (come leggiamo nel CCNI, infatti, i titoli valutabili sono quelli conseguiti entro il termine ultimo di presentazione delle domande di mobilità, ossia il 16 marzo p.v.).
Punteggi: i punteggi, con cui sono graduati gli interessati, vengono attribuiti ai sensi della Tabella A, allegata all’Ipotesi di CCNI 2022/25 (come modificato dall’intesa MIM-OOSS del 21 febbraio 2024) con le precisazioni previste per i trasferimenti d’ufficio, e comprendente le seguenti voci: anzianità di servizio; esigenze di famiglia (intese in tal caso come esigenze di non allontanamento); titoli generali. Si valutano i soli titoli posseduti entro il 16 marzo 2024 (data ultima di presentazione delle istanze di mobilità
Esclusioni: sono esclusi dalle graduatorie interne, a meno che la contrazione di organico non sia tale da richiedere anche il loro coinvolgimento, i docenti beneficiari delle precedenze di cui ai punti I [“Disabilità e gravi motivi di salute (non vedenti; emodializzati)”], III (“Personale con disabilità e personale che ha bisogno di particolari cure continuative”), IV (“Assistenza al coniuge ed al figlio con disabilità; assistenza da parte del figlio al genitore con disabilità; assistenza da parte di chi esercita la tutela legale”) e VII (“Personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali”) del comma 1 del predetto articolo 13, a meno che la contrazione di organico sia tale da rendere strettamente necessario il loro coinvolgimento (es. soppressione della scuola, ecc.).
Le risposte ai quesiti
È possibile inviare un quesito all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali).
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