Graduatoria interna di istituto, docente con legge 104 ultimo arrivato va escluso?

Tra qualche settimana le scuole saranno impegnate nella redazione delle graduatorie interne di istituto per l’individuazione dei perdenti posto in caso di contrazione dell’organico dell’autonomia. Una operazione importante, perché determina anche equilibri interni.
Vediamo chi va escluso dalle summenzionate graduatorie e come va trattato il docente con 104/92 ultimo arrivato, ricordando dapprima la data ultima di pubblicazione delle stesse.
Graduatoria interne di istituto: entro quando vanno pubblicate
L’articolo 19/4 e l’articolo 21/3 del CCNI sulla mobilità 2019/22, dedicati rispettivamente alla scuola dell’infanzia e primaria e alla scuola secondaria, dispongono che le graduatorie interne di istituto vanno compilate e pubblicate entro i 15 giorni successivi alla scadenza delle domande di mobilità.
Al momento non conosciamo ancora le date per la presentazione della domanda di mobilità, ma si presuppone che l’adempimento possa essere concluso nel mese di aprile, se si vuole arrivare in tempo per le operazioni di avvio anno scolastico.
Graduatoria interna di istituto: docenti non inseriti
Non vanno inseriti nelle graduatorie interne di istituto i docenti che beneficiano delle precedenze previste dall’articolo 13, comma 1, punti I), III), IV) e VII) del CCNI, a meno che la contrazione di organico sia tale da rendere necessario il loro coinvolgimento.
Queste, nello specifico, le condizioni per non essere inclusi in graduatoria:
I) Disabilità e gravi motivi di salute
III) Personale con disabilità e personale che ha bisogno di particolari cure continuative
IV) Assistenza al coniuge, ed al figlio con disabilità; assistenza da parte del figlio referente unico al genitore con disabilità; assistenza da parte di chi esercita la tutela legale
VII) Personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali.
Graduatoria interna di istituto: docente ultimo arrivato con 104/92
I docenti entrati a far parte dell’organico dell’autonomia dal 1° settembre 2020 in quella scuola vanno collocati in coda alla graduatoria, per cui sono i primi a perdere il posto in caso di contrazione dell’organico.
Nello specifico, in base alla disposizione contrattuale, vanno collocati in coda:
- i docenti di ruolo entrati a far parte dell’organico dell’istituto o del centro territoriale con decorrenza dal 01/09/2020 per mobilità a domanda volontaria o assunti in ruolo, o anche i docenti perdenti posto individuati tali dall’anno 2018/2019 e precedenti che, pur avendo richiesto nella domanda di trasferimento la scuola di ex titolarità, sono stati soddisfatti in una delle preferenze espresse.
Non vanno collocati in coda, quindi graduati a pettine:
- i docenti di ruolo entrati a far parte dell’organico dell’istituto o del centro territoriale dal 01/09/2019 e precedenti, ovvero i docenti individuati perdenti posto nel marzo/aprile 2020 e trasferiti il 01/09/2020 per mobilità d’ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti in una delle preferenze espresse.
Il Contratto, riguardo all’inserimento in coda dei docenti ultimi arrivati (neoassunti o trasferiti a domanda dal 1° settembre 2020), prevede un’eccezione, nel senso che i medesimi non vanno graduati in coda, e anzi vanno esclusi, qualora beneficino di una delle seguenti precedenze: punti I), III), IV) e VII) dell’art. 13 del CCNL, ossia quelle sopra riportate.
I docenti, beneficiari delle precedenze indicate ai punti I), III), IV) e VII) dell’art. 13 del CCNL, tra cui quella relativa alla 104 personale (punto III) o per assistenza (punto IV), in conclusione, vanno esclusi dalla graduatoria interna di istituto, a prescindere se sono entrati a far parte dell’organico dell’autonomia il 1° settembre 2020 o precedenti.
Graduatoria interna di istituto: quando è escluso il docente che assiste genitore