Graduatoria interna di istituto per i docenti di ruolo della secondaria: come cambia dal 2025. Cosa fa il soprannumerario

Scuola secondaria di primo e secondo grado: redazione graduatoria interna di istituto, domande e trasferimento perdenti posto.
Novità CCNI 25/28
Prima di entrare nel focus dell’argomento, ricordiamo le novità dell‘Ipotesi di CCNI 2025/28 sottoscritta lo scorso 29 gennaio in merito alla redazione della graduatoria interna di istituto, nello specifico all’assegnazione dei previsti punteggi:
– aumento del punteggio per i figli:
- punti 5 per ogni figlio di età inferiore a sei anni (nel precedente CCNI erano attribuiti punti 4). Il punteggio spetta anche per i figli che compiono i 6 anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno considerato;
- punti 4 per ogni figlio d’età superiore ai sei anni e inferiore a 18 ovvero per ogni figlio maggiorenne che risulti totalmente o permanentemente inabile a proficuo lavoro (nel precedente CCNI erano attribuiti punti 3). Il punteggio spetta anche per i figli che compiono i 18 anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno considerato;
– aumento del punteggio per la continuità di servizio, per cui per ogni anno di servizio di ruolo prestato nella scuola di attuale titolarità sono attribuiti:
- punti 5 entro il quinquennio
- punti 6 oltre il quinquennio
– aumento del punteggio per il servizio pre-ruolo che, se prestato nel ruolo di attuale titolarità, per l’a.s. 2025/26 (quindi nelle graduatorie redatte nel corrente anno scolastico), è valutato 4 punti per ciascun anno. Il medesimo servizio sarà valutato: 5 punti per ciascun anno per l’a.s. 2026/27 e 6 punti per ciascun anno per l’a.s. 2027/28.
Se il servizio in esame (ossia il pre-ruolo) non è stato prestato nel ruolo di attuale titolarità, si valuta invece nella maniera di seguito indicata:
- titolari nella scuola primaria: gli anni di servizio pre-ruolo (e di ruolo) nella scuola dell’infanzia si valutano 3 punti ogni anno per tutti gli anni, fermo restando che gli anni di pre-ruolo svolti nella primaria si valutano come detto sopra (4 punti nel 25/26, 5 punti nel 26/27, 6 punti nel 27/28);
- titolari nella scuola dell’infanzia: gli anni di servizio pre-ruolo (e di ruolo) nella scuola primaria si valutano 3 punti ogni anno per tutti gli anni, fermo restando che gli anni di pre-ruolo svolti nella scuola dell’infanzia si valutano come detto sopra (4 punti nel 25/26, 5 punti nel 26/27, 6 punti nel 27/28);
- titolari nella scuola primaria: gli anni di servizio pre-ruolo (di ruolo) prestato nella scuola secondaria di primo grado/secondo grado si valutano 3 punti per i primi quattro anni e 2 per i successivi, fermo restando che gli anni di pre-ruolo svolti nella primaria sono valutati come detto sopra (4 punti nel 25/26, 5 punti nel 26/27, 6 punti nel 27/28);
- titolari nella scuola dell’infanzia: gli anni di servizio pre-ruolo (di ruolo) prestato nella scuola secondaria di primo grado/secondo grado si valutano 3 punti per i primi quattro anni e 2 per i successivi, fermo restando che gli anni di pre-ruolo svolti nella scuola dell’infanzia sono valutati come detto sopra (4 punti nel 25/26, 5 punti nel 26/27, 6 punti nel 27/28);
- titolari nella scuola secondaria di II grado: gli anni di servizio pre-ruolo (e di ruolo) nella scuola secondaria di I grado si valutano 3 punti ogni anno per tutti gli anni, fermo restando che gli anni di pre-ruolo svolti nella secondaria di II grado si valutano come detto sopra (4 punti nel 25/26, 5 punti nel 26/27, 6 punti nel 27/28);
- titolari nella scuola secondaria di I grado: gli anni di servizio pre-ruolo (e di ruolo) nella scuola secondaria di II grado si valutano 3 punti ogni anno per tutti gli anni, fermo restando che gli anni di pre-ruolo svolti nella secondaria di I grado si valutano come detto sopra (4 punti nel 25/26, 5 punti nel 26/27, 6 punti nel 27/28);
- titolari nella scuola secondaria di I grado: gli anni di servizio pre-ruolo (e di ruolo) nella scuola dell’infanzia/primaria si valutano 3 punti per i primi quattro anni e 2 per i successivi, fermo restando che gli anni pre-ruolo svolti nella secondaria di I grado si valutano come detto sopra (4 punti nel 25/26, 5 punti nel 26/27, 6 punti nel 27/28);
- titolari nella scuola secondaria di II grado: gli anni di servizio pre-ruolo (e di ruolo) nella scuola dell’infanzia/primaria si valutano 3 punti per i primi quattro anni e 2 per i successivi, fermo restando che gli anni di pre-ruolo svolti nella secondaria di II grado si valutano come detto sopra (4 punti nel 25/26, 5 punti nel 26/27, 6 punti nel 27/28).
Quanto detto, come si evince tra parentesi, riguarda anche un precedente servizio in altro ruolo.
Redazione graduatorie interne
Le disposizioni per la scuola secondaria sono contenute nell’articolo 21 del CCNI 2025/28, articolo il cui primo comma specifica che non vanno individuati perdenti posto qualora sia possibile costituire la cattedra (quindi con 18 ore settimanali) utilizzando spezzoni orari della stessa classe di concorso presenti nella scuola di titolarità o in quelle di completamento dell’interessato (ossia l’eventuale perdente posto).
Stando alle disposizioni di cui al succitato articolo, le graduatorie interne di istituto:
- sono redatte distintamente per le cattedre e per i posti di insegnamento presenti in ciascuna autonomia scolastica, sulla base dell’allagata (al CCNI) tabella A “Tabella di valutazione dei titoli ai fini dei trasferimenti a domanda e d’ufficio del personale docente ed educativo”, con le precisazioni concernenti i trasferimenti d’ufficio e tenuto conto del fatto che il punteggio per il comune di rincongiumento e quello per il comune per la cura e l’assistenza dei figli disabili fisici, psichici o sensoriali, tossicodipendenti ovvero del coniuge o del genitore totalmente e permanentemente inabili spettano solo se tali comuni coincidano con quello di titolarità;
- sono redatte tenendo in considerazione i titoli conseguiti entro il termine ultimo di presentazione delle domande di mobilità, che sarà indicato nell’OM che disciplinerà i movimenti per l’a.s. 25/26;
- sono redatte tenuto conto del fatto che nell’anzianità di servizio l’anno in corso non si valuta (quindi né per l’anno di servizio né per la continuità);
- sono redatte tento conto del fatto che, qualora l’interessato non abbia dichiarato o documentato i titoli valutabili, il dirigente scolastico provvede d’ufficio all’attribuzione del punteggio spettante sulla base degli atti in suo possesso;
- comprendono tutti i docenti di ruolo titolari nella scuola, compresi quelli in servizio presso un’altra istituzione scolastica in virtù, ad esempio, di provvedimenti di assegnazione provvisoria o utilizzazione. Viceversa, non comprendono i docenti titolari in altra istituzione scolastica, assegnati o utilizzati nella scuola redigente le medesime graduatorie;
- non comprendono i docenti con nomina finalizzata al ruolo, in quanto ancora docenti a tempo determinato;
- per i posti di sostegno nella secondaria di I grado sono redatte distintamente per ciascuna tipologia [A) sostegno vista; B) sostegno udito; C) sostegno psicofisici]. Evidenziamo che, in tal caso, il docente individuato come soprannumerario nella tipologia di attuale titolarità, qualora in possesso di titolo di specializzazione per altra tipologia per la quale nella stessa scuola sia disponibile un posto, partecipa con precedenza a domanda o d’ufficio al trasferimento su tale posto;
- per i posti di sostegno nella secondaria di II grado sono redatte senza distinzione delle previgenti aree di sostegno, ossia la graduatoria è unica;
- non comprendono i docenti beneficiari delle precedenze di cui ai punti I, III, IV e VII dell’art. 13/1 del CCNI, in quanto vanno esclusi (per cui non possono essere perdenti posto), a meno che la contrazione di organico non sia tale da rendere strettamente necessario il loro coinvolgimento (es. soppressione della scuola, ecc.). A tal fine, debbono essere prese in considerazione le situazioni che vengano a verificarsi entro i termini di presentazione delle domande di trasferimento previsti dall’OM succitata;
- sono redatte e pubblicate all’albo dell’istituzione scolastica, entro i 15 giorni successivi al termine di presentazione delle istanze di mobilità, fissato dall’OM che disciplinerà la mobilità per l’a.s. 2025/26.
Oltre a quanto detto sopra, nella redazione delle graduatorie interne di istituto si deve tener conto anche dell’anno di ingresso degli interessati nell’organico dell’autonomia delle scuola, in base al quale si è inseriti “a pettine” oppure “in coda”. Sono inseriti:
- “a pettine” i docenti entrati a far parte dell’organico dell’autonomia (o delle singole sedi di organico dei centri territoriali) dal 01/09/2023 e precedenti oppure dal 01/09/2024 per mobilità d’ufficio o a domanda condizionata, anche se soddisfatti in una delle preferenze espresse, o ancora trasferiti dal 01/09/2024 con precedenza di cui all’articolo 13, comma 1 – punto II, del CCNI (si tratta del personale docente trasferito d’ufficio che rientra nel decennio nella scuola di precedente titolarità, ossia quella redigente la graduatoria);
- “in coda” i docenti entrati a far parte dell’organico dell’autonomia o delle singole sedi di organico dei centri territoriali con decorrenza dal 01/09/2024 per assunzione in ruolo (neoassunti) o per mobilità a domanda volontaria, compresi i docenti perdenti posto trasferiti d’ufficio dal 01/09/2023 e precedenti, i quali entrano a far parte dell’organico dal 01/09/2024, tramite domanda per il rientro nel decennio nella scuola di precedente titolarità, richiesta come prima preferenza, ma soddisfatti – per il 2024/25 – nella scuola redigente la graduatoria, espressa tra le preferenze successive a quella di precedente titolarità.
Prima, dunque, vanno inseriti con i rispettivi punteggi i docenti di cui al punto 1, poi (a prescindere dal punteggio rispetto ai docenti di cui al punto 1 medesimo) i docenti di cui al punto 2 (i quali sono sempre graduati con i rispettivi punteggi, ma in coda).
Chi sarà il perdente posto
Il perdente posto sarà l’ultimo in graduatoria, redatta come detto prima. Pertanto, i primi a perdere il posto saranno i docenti inclusi in coda, secondo il rispettivo punteggio e poi, eventualmente, quelli inseriti a pettine (sempre secondo il rispettivo punteggio).
A parità di punteggio prevale l’anzianità anagrafica, per cui perderà il posto il docente anagraficamente più giovane.
In caso di eventuale soprannumerario, individuato come detto sopra, il dirigente scolastico deve notificare tempestivamente all’interessato la posizione di soprannumero e che nei suoi confronti si deve procedere al trasferimento d’ufficio (che si verifica a determinate condizioni, che vedremo di seguito).
Cosa fa o può fare il perdente posto
Il docente individuato perdente posto nella scuola secondaria di primo e secondo grado (come anche nella scuola dell’infanzia/primaria) può presentare domanda di trasferimento (condizionata o meno) oppure non presentarla. Presentare domanda condizionata significa che, qualora nel corso dei movimenti si liberi un posto nella scuola in cui si è stati dichiarati perdenti posto, il docente è riassorbito nella medesima e quindi non partecipa più alla mobilità.
Presentazione domanda
La domanda si presenta entro 5 giorni dalla comunicazione della condizione di soprannumerarietà (utilizzando il modulo allegato all’OM, da inviare digitalmente – tramite posta elettronica) e, come detto, può essere condizionata o meno al permanere della situazione di soprannumerarietà. In entrambi i casi, l’interessato partecipa al movimento con le modalità e il punteggio previsti per i trasferimenti a domanda. Evidenziamo che nel modulo domanda va indicato il punteggio con il quale si è stati inseriti nella graduatoria interna.
L’istanza di trasferimento: si condiziona, rispondendo “NO” al quesito presente nel modulo domanda “Il docente soprannumerario intende comunque partecipare al movimento a domanda?”; non si condiziona, rispondendo “SI” al predetto quesito.
Evidenziamo che se il docente ha già presentato domanda di mobilità (prima dunque di essere dichiarato perdente posto), la nuova istanza, condizionata o meno, sostituisce integralmente quella precedente; l’interessato potrà, altresì, integrare o modificare la domanda di passaggio di cattedra, indicando a quale delle due domande intende dare la precedenza. Ovviamente, la proroga dei termini per la presentazione della domanda di passaggio di ruolo è ammessa solo se non sono ancora state avviate le operazioni di mobilità.
Domanda condizionata
Nel caso di presentazione di domanda condizionata, qualora nel corso dei movimenti si liberi un posto relativo alla stessa tipologia del docente perdente posto, quest’ultimo viene riassorbito nella scuola e non si tiene conto della domanda presentata. In presenza di più soprannumerari con domanda condizionata, viene riassorbito il docente che precede nella graduatoria formulata dal dirigente scolastico. Qualora non possa essere riassorbito, il perdente posto fruirà, per il decennio successivo, della precedenza per il rientro nella scuola di ex titolarità, prevista dall’art. 13, comma 1 – punto II, del CCNI 2025/28.
Nella domanda in esame è possibile esprimere preferenze relative anche a comuni diversi da quello di attuale titolarità, purché si esprima anche il codice relativo all’intero comune di titolarità oppure relativo al distretto sub comunale di titolarità, prima dei codici relativi ad altri comuni ovvero ad altri distretti sub comunali (sia di singola scuola, sia sintetici).
Inoltre, se nella medesima domanda si indicano anche preferenze interprovinciali ossia per altra provincia rispetto a quella di titolarità (sia puntuali che sintetiche), il comune di titolarità deve essere indicato prima delle preferenze provinciali relative ad altri comuni (viceversa, le preferenze relative ad altri comuni della propria provincia di titolarità sono annullate). Qualora le preferenze per altra provincia siano espresse prima di quelle della provincia di titolarità e si è soddisfatti in una delle predette preferenze interprovinciali, il docente non viene riassorbito.
In caso di accoglimento della domanda condizionata, il docente si considera a tutti gli effetti come trasferito d’ufficio.
Infine, nel caso in cui il docente non venga soddisfatto per alcuna delle preferenze espresse in quanto non disponibili ovvero da assegnare ad aspiranti che lo precedano in graduatoria e permanga la sua posizione di soprannumero, lo stesso è trasferito d’ufficio (anche in tal caso fruirà, per il decennio successivo, della precedenza per il rientro nella scuola di ex titolarità).
Domanda non condizionata
Qualora l’interessato non condizioni la domanda, anche nel caso in cui si liberi un posto nel corso dei movimenti, lo stesso non può rientrare nella scuola di titolarità.
Non condizionando la domanda, inoltre, si perde la succitata precedenza di cui al punto II dell’articolo 13/1 del CCNI 2022/25, anche nel caso in cui sia trasferito d’ufficio, in quanto non soddisfatto in nessuna delle preferenze espresse nella domanda non condizionata.
Mancata presentazione domanda
Il perdente posto che non presenta domanda è trasferito d’ufficio. Analogamente, come detto sopra, è trasferito d’ufficio il docente che presenta domanda (condizionata o meno), ma non è soddisfatto in nessuna delle preferenze espresse (l’accoglimento della domanda di trasferimento, anche se condizionata, prevale sul trasferimento d’ufficio).
Il trasferimento d’ufficio, in caso di concorrenza di più docenti, è disposto secondo il punteggio spettante a ciascuno, in base agli elementi di cui alla Tabella A, allegata al CCNI 2025/28, con le precisazioni relative ai predetti trasferimenti (quindi in base al punteggio della graduatoria interna). In caso di parità di punteggio prevale la maggiore età anagrafica.
Di seguito l’ordine in cui sono disposti i trasferimenti d’ufficio in esame su posto comune e su posto di sostegno:
– su posto comune sono disposti:
- nel comune di titolarità nel corso della prima fase dei movimenti, considerando sia le cattedre interne che esterne; in subordine
- in una scuola del comune più vicino a quello di precedente titolarità, sulla base dell’apposita tabella di viciniorietà all’uopo predisposta e pubblicizzata prima dell’effettuazione dei movimenti, considerando sia le cattedre interne che esterne;
- sui posti di istruzione per l’età adulta seguendo la tabella di viciniorietà dei comuni.
– su posto di sostegno sono disposti, come quello dei titolari su posto comune, prima nel comune di titolarità e, successivamente, in assenza di posti disponibili in detto comune, in quello più vicino, secondo le tabelle di viciniorietà. In ciascuna di tali fasi, nella scuola secondaria di I grado, il trasferimento è disposto nelle tre tipologie per le quali il docente risulti in possesso del relativo titolo di specializzazione, secondo il seguente ordine:
- sostegno per disabili psicofisici
- sostegno per disabili dell’udito
- sostegno per disabili della vista
Nella sequenza operativa in cui si svolgono i trasferimenti e i passaggi di ruolo/cattedra, descritta nell’allegato1 al CCNI 25/28, i trasferimenti d’ufficio sopra indicati si collocano nella prima fase della mobilità (trasferimenti tra scuole del comune) e nella seconda (trasferimenti provinciali). Nello specifico:
- il movimento nel comune di titolarità è il penultimo della suddetta prima fase della mobilità (trasferimenti tra scuole del comune) ed è identificato con la lettera F): trasferimenti d’ufficio, nel comune di titolarità e per la medesima tipologia di posto, dei docenti soprannumerari che non hanno prodotto domanda o che, pur avendola prodotta, non sono stati soddisfatti per le preferenze espresse nel modulo-domanda;
- il movimento in un comune viciniore, invece, è il primo della suddetta seconda fase della mobilità ed è indentificato con la lettera A): trasferimenti d’ufficio, secondo l’ordine di vicinanza rispetto al proprio comune di titolarità stabilito dalle apposite tabelle, dei docenti titolari di posti e cattedre che non abbiano prodotto domanda o che, pur avendola prodotta, non abbiano ottenuto il movimento (trasferimento o passaggio di cattedra) a domanda;
Le risposte ai quesiti
È possibile inviare un quesito all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali).