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Graduatoria interna di istituto: non vanno inclusi docenti neoassunti 2024 da GPS sostegno prima fascia

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I docenti assunti dalle GPS sostegno I fascia nell’a.s. 24/25 con nomina finalizzata al ruolo non sono inclusi nelle graduatorie interne di istituto.

Assunti GPS sostegno I fascia

Anche nel corrente anno scolastico (come avverrà altresì nel 2025/26) si sono svolte le assunzioni straordinarie da GPS sostegno I fascia, in virtù della deroga della procedura di cui al DL n. 44/2023 da parte del  DL n. 19/2024.

I docenti inclusi nelle succitate graduatorie sono stati assunti sui posti di sostegno, residuati dalle ordinarie immissioni in ruolo, con nomina a tempo determinato finalizzata al ruolo.

Nel corso del contratto a tempo determinato, gli interessati svolgono l’anno di prova e poi la lezione simulata, superati i quali sono assunti in ruolo, con decorrenza giuridica dall’inizio del servizio a tempo determinato, nella medesima istituzione scolastica in cui hanno svolto l’anno di prova.

Dunque, nel corrente anno scolastico, i docenti in esame non sono ancora di ruolo per cui non sono ancora titolari nelle scuole in stanno svolgendo il periodo di prova.

Graduatorie interne di istituto

Nelle graduatorie interne di istituto, redatte ai fini dell’individuazione dell’eventuale perdente posto, vanno inclusi i soli docenti titolari nell’autonomia scolastica interessata, compresi quelli in servizio presso un’altra istituzione scolastica in virtù, ad esempio, di provvedimenti di assegnazione provvisoria o utilizzazione. Sono esclusi dalla graduatoria i docenti che fruiscono delle precedenze di cui ai punti I, III, IV e VII dell’art. 13/1 del CCNI sulla mobilità.

Le graduatorie sono predisposte dal dirigente scolastico, per ciascuna tipologia di posto/classe di concorso presenti nella medesima scuola, graduando gli interessati sulla base dei punteggi derivanti da titoli e servizi, secondo quanto indicato nella “Tabella di valutazione dei titoli ai fini dei trasferimenti a domanda e d’ufficio del personale docente ed educativo” allegata al CCNI, con le precisazioni riguardanti i trasferimenti d’ufficio (oltre a ciò va considerato l’anno di arrivo, in base al quale si è graduati a “pettine” oppure in “coda”). Nello specifico, i titoli che danno punteggio sono i seguenti: titoli di servizio; esigenze di famiglia (intese in tal caso come esigenze di non allontanamento); titoli generali.

Considerato quanto detto, i docenti assunti nel 2024/25 da GPS sostegno prima fascia con nomina finalizzata al ruolo non possono essere inclusi nelle succitate graduatorie per l’a.s. in corso.

Cosa succede se si perde un posto?

Quanto detto fa il paio con l’altra disposizione presente nel CCNI mobilità e relativa ai posti non disponibili per trasferimenti e passaggi, nonché implicitamente ai casi in cui si perda un posto nella scuola ove presta servizio un docente con nomina finalizzata al ruolo (come nel caso dei docenti assunti da GPS sostegno).

In base alla citata disposizione, non sono disponibili per le operazioni di mobilità i posti comuni e di sostegno destinati al personale docente assunto con contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo. Tali posti non sono disponibili, leggiamo sempre nel contratto, a livello di singola scuola o a livello provinciale in caso di contrazione di organico.

Pertanto, qualora si perda un posto nella scuola in cui si trovi il docente con nomina finalizzata al ruolo, lo stesso sarà assegnato in altra scuola della provincia. Assegnazione questa effettuata negli scorsi dagli ATP, come possiamo leggere nel decreto, tra gli altri, dell’ATP di Cosenza relativo agli assunti 2022/23. 

Quesito

Sono un’insegnante di sostegno di scuola primaria in anno di prova, assunta dalle GPS I FASCIA. Lo scorso anno ho svolto il concorso ordinario PNNR1 risultando idonea non vincitrice, quindi non inserita nella GM. Per la valutazione dei titoli nella GRADUATORIA INTERNA DI ISTITUTO, il concorso ordinario e il suo superamento senza essere nella GM, può essermi valutato? Se si, potete darmi un riferimento scritto nella normativa, così da mostrarlo in segreteria.

Come detto sopra, nel corrente anno scolastico la lettrice non può essere inclusa nelle graduatorie interne della scuola in cui sta svolgendo l’anno di prova, perché non è ancora di ruolo e quindi non è ancora titolare nella medesima.

Detto ciò, per completezza ricordiamo che, ai fini della valutazione di un concorso nelle graduatorie interne di istituto, non è richiesto l’inserimento in GM ma il superamento delle prove. Al riguardo, il concorso deve essere ordinario per titoli ed esami (come i concorsi PNRR) e di livello pari o superiore al ruolo di titolarità. Pertanto alla lettrice, quando sarà inclusa nelle graduatorie interne di istituto, il concorso deve essere valutato.

Quanto detto è previsto nella summenzionata tabella di valutazione dei titoli allegata al CCNI mobilità e che costituisce il riferimento per la compilazione delle graduatorie interne di istituto. Il nuovo CCNI 2025/28, come sappiamo, a breve sarà sottoscritto. Mobilità docenti 2025 e graduatorie interne, incontro decisivo mercoledì 29 gennaio: precedenze e valutazione servizio pre-ruolo. Tutte le IPOTESI in campo

Le risposte ai quesiti

È possibile inviare un quesito all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali).

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