Graduatoria interna di istituto: mancato aggiornamento, valutazione concorso, punti per figli nati nel 2024/25, pre-ruolo scuola legalmente riconosciuta. Risposte ai quesiti

Graduatoria interna di istituto: si valuta un solo concorso; esigenze di famiglia vanno possedute entro il termine di presentazione delle domande di mobilità; non si valuta il servizio pre-ruolo prestato nelle scuole legalmente riconosciute; attribuzione punteggio d’ufficio.
Esigenze di famiglia
D. Avrei bisogno di delucidazioni in merito al punteggio assegnato per i figli nelle graduatorie interne d’istituto. Ho una figlia di 5 anni e ad ottobre 2024 ho avuto un’altra figlia, è corretto che per la seconda figlia quest’anno non mi spetti nessun punteggio ma verrà considerata a partire dal prossimo anno? La segreteria mi ha detto che l’anno in corso non si calcola ma pensavo che ciò riguardasse solo il servizio e non valesse per le esigenze di famiglia. Ho infatti dovuto compilare un’autodichiarazione sulla variazione di stato di famiglia dove era esplicitamente richiesto il numero di figli di età inferiore ai 6 anni al 31/12/2024 per cui nella tabella dei punteggi ho inserito entrambe le mie figlie, ma alla pubblicazione delle graduatorie il punteggio della seconda figlia è stato tolto. Vorrei capire se la segreteria ha eseguito correttamente la procedura di assegnazione del punteggio.
R. La lettrice ha ragione, in quanto l’anno in corso non si valuta solo riguardo all’anzianità di servizio. Diverso il discorso relativo alle esigenze di famiglie nonché ai titoli generali; questi ultimi (titoli generali ed esigenze di famiglia), infatti, si valutano se posseduti entro entro il termine di scadenza della domande di mobilità, ossia entro il 25 marzo 2025. Il tutto è specificato nella premessa alle note relative alla Tabella di valutazione dei titoli allegata CCNI 25/28:
Ai fini dell’attribuzione del punteggio per le domande di trasferimento, per le domande di passaggio di ruolo e per l’individuazione del perdente posto si precisa quanto segue:
– nell’anzianità di servizio non si tiene conto dell’anno scolastico in corso;
– nella valutazione dei titoli vengono considerati quelli posseduti entro il termine previsto per la presentazione delle domande dall’annuale O.M.;
– nella valutazione delle esigenze di famiglia (per i trasferimenti a domanda e d’ufficio) è necessario che queste
sussistano alla data della presentazione della domanda. Soltanto nel caso dei figli si considerano quelli che compiono i sei anni o i diciotto anni entro il 31 dicembre dell’anno in cui si effettua il trasferimento.
In definitiva, per la figlia nata ad ottobre 2024 alla lettrice il punteggio (5 punti) va attribuito già adesso.
Titoli
D. Volevo chiedere se nelle graduatorie di istituto si calcola il punteggio di più concorsi a cattedra superati. Sono stata immessa in ruolo alla scuola media da concorso. Poi ho vinto un altro concorso con immissione in ruolo alla scuola superiore. Nelle attuali graduatorie di istituto, quanti punti posso caricare, 12 o 24? Grazie per l’attenzione.
Cordiali saluti.
R. No, nei trasferimenti volontari e in quelli d’ufficio (nonché nella graduatoria interna di istituto) si valuta un solo concorso (12 punti), come si legge nella nota 10 cui rimanda il punto A della sezione A3 della succitata Tabella A, punto dedicato alla valutazione del superamento di un pubblico concorso ordinario per esame e titoli per l’accesso al ruolo di appartenenza o a ruoli di livello pari o superiore. Ecco la predetta nota:
(10) Si precisa che ai sensi della lettera A) si valuta un solo pubblico concorso…
La valutazione di ulteriori concorsi, precisiamolo, è prevista soltanto nei passaggio di ruolo/cattedra.
D. Nella scheda di quest’anno avevo inserito 2 anni di pre-ruolo svolti presso una scuola secondaria di II grado Legalmente Riconosciuta. Non mi sono stati riconosciuti. Vorrei avere chiarimenti. Grazie.
R. La mancata valutazione del servizio in esame è corretta. Infatti, ai fini della valutazione del pre-ruolo, questo deve essere un servizio riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera e il servizio nella scuola paritaria o legalmente riconosciuta, ai sensi dell’art. 485 del D.lgs. 297/94, non lo è, come leggiamo anche nella premessa alle note relative alla Tabella A allegata al CCNI 25/28:
Il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera.
Fanno eccezioni i seguenti servizi:
È fatto salvo il riconoscimento del servizio prestato:
a) fino al 31.8.2008 nelle scuole paritarie primarie che abbiano mantenuto lo status di parificate congiuntamente a quello di paritarie;
b) nelle scuole paritarie dell’infanzia comunali;
c) nelle scuole secondarie pareggiate (art. 360 del T.U.).
D. Con l’ultimo aggiornamento delle graduatorie interne mi sono vista decurtare tre anni di servizio pre-ruolo, in passato riconosciuti direttamente dalla segreteria dietro presentazione dei certificati di servizio. Gli anni sono 1994/95, 1995/96, 1996/97, svolti in una scuola secondaria di primo grado, all’epoca chiamata parificata legalmente riconosciuta, che ormai non esiste più. NON E’ NEANCHE PIU’ CONTEMPLATO QUESTO TIPO DI SCUOLA. La mia richiesta di rettifica punteggio è stata rigettata. Chiedo cortesemente il vs parere in merito ed eventualmente avere dei riferimenti normativi nel caso ci fosse stata un’ errata interpretazione. Resto in attesa di un vs riscontro per poter restare nei tempi per procedere con un ulteriore reclamo.
R. Vedi risposta precedente.
Mancato aggiornamento
D. Vorrei sapere che cosa succede se un docente titolare in un’istituzione scolastica non ha aggiornato la graduatoria interna di istituto? Viene messo in coda alla graduatoria stessa?
R. In tal caso, il dirigente scolastico provvede d’ufficio all’attribuzione del punteggio spettante sulla base degli atti in
suo possesso. Quindi non si va in coda, ma si è graduati sulla base degli elementi in possesso della scuola.
Le risposte ai quesiti
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