Graduatoria interna di istituto infanzia e primaria: sono stato dichiarato perdente posto. Che devo fare?

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Il docente dichiarato perdente posto dovrà acquisire una nuova titolarità, presentando domanda di mobilità ovvero non presentandone. Domanda (condizionata o meno) e trasferimento d’ufficio scuola dell’infanzia e primaria.

Graduatoria interna di istituto

Le graduatorie interne di istituto devono essere state pubblicate entro lo scorso 31 marzo, ai fini dell’individuazione dell’eventuale perdente posto, in caso di contrazione dell’organico dell’autonomia. Qui tutte le info sulla graduatoria interna

Vediamo cosa deve fare il docente in soprannumero nella scuola dell’infanzia e primaria, ricordando dapprima sinteticamente cosa fa il dirigente scolastico.

Cosa fa il dirigente

Nel caso in cui il dirigente scolastico abbia individuato un eventuale perdente posto, tenuto dell’organico assegnato e della graduatoria interna di istituto, lo stesso notifica formalmente e immediatamente all’interessato che nei suoi confronti si dovrà procedere al trasferimento d’ufficio. Tale comunicazione va effettuata nel rispetto del Codice dell’Amministrazione Digitale. 

Cosa fa il docente perdente posto

Ricevuta la comunicazione della condizione di soprannumerarietà, il docente interessato è riammesso nei termini per la presentazione del modulo domanda di trasferimento, entro 5 giorni dalla data della predetta comunicazione.

Il soprannumerario, nello specifico, può decidere di:

  1. presentare domanda di trasferimento condizionata o non condizionata
  2. non presentare domanda di trasferimento (e quindi essere trasferito d’ufficio per ottenere la nuova titolarità)

Presentazione domanda

Modalità e tempistica

Come leggiamo anche nell’OM 30/2024, la domanda:

  • si presenta utilizzando il modello di domanda pubblicato sul sito del MIM nella sezione Mobilità Scarica il modello utile
  • va inoltrata, secondo le modalità previste dal Codice dell’amministrazione digitale (es. posta elettronica certificata), all’ATP di riferimento per il tramite della scuola di servizio entro i termini per la comunicazione al SIDI delle domande di mobilità (ossia il 23 aprile). Tale ultima tempistica va rispettata dalle scuole, mentre l’interessato è riammesso nei termini entro 5 giorni dalla comunicazione di soprannumerarietà.

Come sopra accennato, l’interessato può condizionare o meno la domanda al permanere della situazione di soprannumerarietà; in entrambi i casi, partecipa al movimento con le modalità e il punteggio previsti per i trasferimenti a domanda. L’istanza di trasferimento:

  1. si condiziona, rispondendo “NO” al quesito presente nel modulo domanda “Il docente soprannumerario intende comunque partecipare al movimento a domanda?”
  2. non si condiziona, rispondendo “SI” al sopra riportato quesito.

Domanda condizionata

Nel primo caso, qualora nel corso dei movimenti si liberi un posto relativo alla stessa tipologia del docente perdente posto, quest’ultimo viene riassorbito nella scuola e non si tiene conto della domanda presentata. Nel caso di concorrenza di più soprannumerari viene riassorbito chi precede nella graduatoria interna di istituto.

In caso di accoglimento della domanda condizionata l’insegnante si considera a tutti gli effetti come trasferito d’ufficio. Precisiamo che nella domanda condizionata si possono indicare anche preferenze relative a comuni diversi da quello di attuale titolarità, purché si esprima, comunque, anche il codice relativo all’intero comune di titolarità oppure relativo al distretto sub comunale di titolarità, prima dei codici relativi ad altri comuni ovvero ad altri distretti sub comunali (sia di singola scuola, sia sintetici). Se nella stessa domanda si indicano preferenze per altra provincia, il codice relativo all’intero comune di titolarità deve essere indicato prima delle preferenze provinciali relative ad altri comuni (in caso contrario le preferenze relative ad altri comuni della propria provincia di titolarità sono annullate). L’interessato, qualora soddisfatto nelle preferenze interprovinciali, non viene riassorbito.

Nella scuola primaria, ricordiamolo, qualora nel corso dei trasferimenti si determini nella scuola di titolarità dell’interessato una disponibilità di posto, anche di lingua, se richiesto da docente avente titolo e titolare di posto comune, non si tiene conto della domanda di trasferimento condizionata e il docente viene riassorbito nella scuola. Analogamente, per i docenti di sostegno, se nel corso dei trasferimenti si determini nella scuola dell’interessato una disponibilità di posto della stessa o di altra tipologia di sostegno richiesta nel modulo domanda, non si tiene conto della sua domanda di trasferimento condizionata e il docente viene riassorbito nella scuola. 

Domanda non condizionata

Qualora il docente presenti domanda di trasferimento non condizionata, anche nel caso in cui si liberi un posto nel corso dei movimenti, lo stesso non può rientrare (o meglio essere riassorbito) nella scuola di titolarità. Non condizionando la domanda, inoltre, si perde la precedenza di cui al punto II dell’articolo 13/1 del CCNI 2022/25 e la continuità di servizio, anche nel caso in cui sia trasferito d’ufficio, in quanto non soddisfatto in nessuna delle preferenze espresse nella domanda non condizionata.  La predetta precedenza, infatti, è riconosciuta ai docenti trasferiti nell’ultimo ottennio in quanto soprannumerari a domanda condizionata o d’ufficio senza aver presentato alcuna domanda.

Domande già presentate

Qualora il docente individuato soprannumerario abbia già presentato (entro i previsti termini, ossia entro il 16 marzo u.s.) una precedente istanza di mobilità, la nuova istanza eventualmente presentata, in seguito alla dichiarazione di perdente posto, sostituisce la precedente.

Se è stata presentata anche domanda di passaggio di ruolo, la suddetta medesima proroga dei termini si estende anche a tale domanda.

Mancata presentazione della domanda

Il docente, che non esercita la facoltà di presentazione della domanda (dopo essere stato dichiarato perdente posto), è trasferito d’ufficio. Analogamente, è trasferito d’ufficio il docente che presenta domanda (condizionata o meno), ma non è soddisfatto in nessuna delle preferenze espresse (l’accoglimento della domanda di trasferimento, anche se condizionata, prevale sul trasferimento d’ufficio).

I soprannumerari, che non presentano domanda, devono in ogni caso compilare il modulo domanda indicando soltanto le proprie generalità e il punteggio spettante come perdente posto sulla base della graduatoria interna di istituto. Il perdente posto di scuola speciale o di sostegno o ad indirizzo didattico differenziato indica, altresì, se si trova o meno nel quinquennio di permanenza e riporta i titoli di specializzazione posseduti. Qualora il docente non fornisca le predette informazioni, sarà il dirigente scolastico a comunicare tutti i dati di cui sopra all’ufficio territorialmente competente.

Trasferimento d’ufficio

Si procede al trasferimento d’ufficio nei casi in cui il docente perdente posto non presenti domanda di trasferimento (condizionata o no) oppure presenti l’istanza ma nessuno dei posti richiesti sia disponibile.

Il trasferimento in esame avviene:

  1. nel comune di titolarità, nel corso della prima fase dei movimenti; in subordine
  2. in una scuola del comune più vicino a quello di precedente titolarità sempre sulla base dell’apposita tabella di viciniorietà. 

Nella scuola primaria, ricordiamolo, il trasferimento d’ufficio dei titolari di posto comune viene disposto considerando anche i posti di lingua inglese, se richiesti, e in subordine posti di istruzione per l’età adulta, seguendo la tabella di viciniorietà dei comuni in cui vi siano centri territoriali; laddove ciò non sia possibile per carenza di posti in tutti i comuni della provincia, il docente viene assegnato in soprannumero sulla provincia. Tale assegnazione è disposta soltanto se, nel corso delle operazioni di trasferimento, non sia possibile riprendere in esame la posizione degli interessati, ai fini della loro assegnazione, nell’ordine, nel comune al quale appartenevano i posti soppressi o a una sede più vicina rispetto a quella precedentemente assegnata sulla base del citato elenco di viciniorietà. 

Relativamente ai docenti di sostegno, l’articolo 20 del CCNI 2022/25 (dedicato alla scuola primaria e dell’infanzia) specifica anche che, qualora non sia possibile trasferire a domanda, anche se condizionata, i titolari di posto di sostegno l’ATP competente procede al loro trasferimento d’ufficio:

  1. in una delle scuole del comune di titolarità, dopo l’effettuazione dei trasferimenti a domanda nell’ambito della prima fase dei movimenti, inizialmente sulla medesima o diversa tipologia di posto di sostegno per la quale l’interessato possegga il relativo titolo di specializzazione ed in subordine, in mancanza di posti disponibili per tali tipologie, su posto di tipo speciale o ad indirizzo didattico differenziato per il quale possegga il relativo titolo; in subordine (ossia se non è possibile sistemare il soprannumerario nel comune di titolarità)
  2. il docente è trasferito d’ufficio in uno dei posti o delle scuole disponibili a partire dal comune più vicino a quello di precedente titolarità sempre sulla base della tabella di viciniorietà e sempre prima su posto di sostegno per il quale sia in possesso del relativo titolo di specializzazione e, in subordine, su posto di tipo speciale o ad indirizzo didattico differenziato per il quale possegga il relativo titolo;
  3. qualora non sia possibile sistemare il perdente posto di sostegno nell’ambito dell’intera provincia, secondo quanto detto ai punti 1 e 2, l’ATP competente lo assegna definitivamente (se ha superato il quinquennio di permanenza) o provvisoriamente (se non ha superato il quinquennio di permanenza) a posti di tipo comune (con il punteggio spettante per il posto comune), nel comune di titolarità e, in assenza di posti nel predetto comune, in una scuola del comune più vicino a quello di ex titolarità sempre sulla base dell’apposita tabella di viciniorietà. L’assegnazione dell’ATP può avvenire anche su posti di lingua e, in subordine, su posti di istruzione per l’età adulta. L’interessato, se trasferito in via definitiva, ha diritto al rientro nella sede di titolarità (art. 13 punti II e V) esclusivamente per la stessa tipologia di posto di cui era titolare ed in tal caso non decorrerà nuovamente il vincolo quinquennale. Precisiamo che l’eventuale assegnazione di carattere provvisorio su posto comune (quindi per i docenti che non hanno ancora completato il quinquennio di permanenza su posto di sostegno) è limitata al solo anno scolastico di assegnazione ed è utile ai fini del compimento del quinquennio; nel corso dei trasferimenti per l’anno scolastico successivo, l’insegnante sarà considerato perdente posto nella scuola di precedente titolarità per il tipo di posto di cui era titolare.

Moduli presentazione domanda

  1. Trasferimento per la scuola dell’infanzia
  2. Passaggio di ruolo per la scuola dell’infanzia
  3. Trasferimento per la scuola primaria
  4. Passaggio di ruolo per la scuola primaria
  5. Trasferimento per la scuola secondaria I grado
  6. Passaggio di cattedra per la scuola secondaria I grado
  7. Passaggio di ruolo per la scuola secondaria I grado
  8. Trasferimento per la scuola secondaria II grado
  9. Passaggio di cattedra per la scuola secondaria II grado
  10. Passaggio di ruolo per la scuola secondaria II grado
  11. Trasferimento per il personale educativo
  12. Passaggio di ruolo per il personale educativo

Le risposte ai quesiti

È possibile inviare un quesito all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali).

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