Graduatoria interna di istituto: in quali casi è possibile l’esclusione per docente con legge 104/92?

L’esclusione dalla graduatoria interna di istituto è prevista nel CCNI anche per i docenti con 104, ma in presenza di precise condizioni. Vediamo quali
Un lettore ci scrive:
“Avrei bisogno di un informazione sui benefici della legge 104 per il personale docente a tempo indeterminato. Nello specifico è possibile richiedere l’esclusione dalla graduatoria interna per l’invalidità di uno dei nonni residenti nello stesso comune di residenza?”
La posizione occupata dai docenti nella graduatoria interna di istituto è determinante nel caso di contrazione nell’organico della scuola per l’individuazione del docente soprannumerario. Verrà dichiarato soprannumerario, infatti, il docente in coda nella graduatoria.
Come vengono inseriti i docenti in graduatoria
Le graduatorie interne di istituto vengono predisposte, in ogni istituzione scolastica autonoma, distintamente per ogni classe di concorso e tipologia di posto presenti nell’organico della scuola.
I docenti interessati sono tutti i titolari nella scuola, anche coloro che nell’anno scolastico in corso prestano servizio, per utilizzazione o assegnazione provvisoria, in un’altra istituzione scolastica e anche i docenti in aspettativa, mandato politico o altra tipologia di assenza che non determina alcuna modifica nella titolarità.
L’inserimento viene effettuato sulla base del punteggio calcolato nel rispetto della tabella di valutazione allegata al CCNI, considerando le precisazioni concernenti i trasferimenti d’ufficio.
Nell’ambito di ciascuna graduatoria a parità di punteggio prevale la maggiore età anagrafica.
Saranno in coda nella graduatoria, a prescindere dal loro punteggio, i docenti titolari nella scuola entrati a far parte dell’organico dell’autonomia con decorrenza dal precedente primo settembre per mobilità a domanda volontaria o assunti in ruolo.
I docenti beneficiari delle precedenze di cui al comma 1, punti I), III), IV) e VII) dell’art. 13 sono esclusi da tale graduatoria come previsto dal comma 2 del suddetto articolo.
Esclusione dalla graduatoria interna di istituto
Come chiarisce il succitato comma 2 dell’art.13, i docenti beneficiari delle precedenze previste ai punti I), III), IV) e VII) non sono inseriti nella graduatoria d’istituto per l’identificazione dei perdenti posto da trasferire d’ufficio, a meno che la contrazione di organico non sia tale da rendere strettamente necessario il loro coinvolgimento.
Per i docenti che rientrano nel punto IV) – Assistenza al coniuge, ed al figlio con disabilità; assistenza da parte del figlio referente unico al genitore con disabilità; assistenza da parte di chi esercita la tutela legale, che interessa il nostro lettore, sono importanti le precisazioni indicate nelle lettere a) e b), come di seguito riportato:
a) l’esclusione dalla graduatoria interna per i beneficiari della precedenza di cui al punto IV), si applica solo se si è titolari in una scuola ubicata nella stessa provincia del domicilio dell’assistito;
b) qualora la scuola di titolarità sia in comune diverso o distretto sub comunale diverso da quello dell’assistito, l’esclusione dalla graduatoria interna per l’individuazione del perdente posto si applica solo a condizione che sia stata presentata, per l’anno scolastico di riferimento, domanda volontaria di trasferimento alle stesse condizioni di cui al punto IV)
Conclusioni
Il nostro lettore, interessato ad una eventuale esclusione dalla graduatoria interna di istituto, ci chiede se ha i requisiti per poterne usufruire.
Il grado di parentela del familiare con disabilità, titolare dell’art.3 comma 3 della legge 104 , non rientra in quelli menzionati nel punto IV) dell’art.13, in quanto si tratta del nonno e non di figlio, genitore o coniuge come esplicitamente indicato nel CCNI.
Soltanto nel caso in cui il nostro lettore esercitasse la tutela legale del familiare disabile, nel suo caso di suo nonno, potrebbe usufruire del diritto all’esclusione dalla graduatoria interna di istituto.
A tal fine è fondametale sottolineare l’importante precisazione indicata nella nota 5) in relazione alla tutela legale:
5) La figura dell’amministratore di sostegno non è in alcun modo equiparabile all’istituto della tutela legale
La possibilità di poter usufruire del diritto all’esclusione dalla graduatoria interna di istituto è comunque vincolata dal comune di residenza del nonno che deve coincidere con il comune di titolarità del docente, in caso contrario è indispensabile aver presentato domanda di trasferimento per tale comune, come esplicitato nella lettera b) precedentemente citata.
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