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Graduatoria interna di istituto: ho superato il concorso per primo e secondo grado, mi spettano 24 punti?

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#insegnanti #studenti

Nella graduatoria interna di istituto si valuta un solo pubblico concorso ordinario per titoli ed esami. E se è stato superato per più classi di concorso?

Graduatoria interna

Le graduatorie interne di istituto, compilate ai fini dell’individuazione dell’eventuale perdente posto, sono state redatte e pubblicate entro il 31 marzo u.s.

I docenti interessati sono stati graduati sulla base di titoli e servizi posseduti entro il 16 marzo 2024, secondo quanto indicato nella Tabella A allegata all’Ipotesi di CCNI 2022/25 (come modificato dall’intesa MIM-OOSS del 21 febbraio 2024), con le precisazioni previste per i trasferimenti d’ufficio, e comprendente le seguenti voci: anzianità di servizio; esigenze di famiglia (intese in tal caso come esigenze di non allontanamento); titoli generali. Alcuni docenti, inoltre, sono stati esclusi dalla graduatoria in esame, in quanto beneficiari di una delle seguenti precedenze di cui all’art. 13, comma 1, del CCNI 2022/25: punto I “Disabilità e gravi motivi di salute (non vedenti; emodializzati)”; punto III “Personale con disabilità e personale che ha bisogno di particolari cure continuative”; punto IV “Assistenza al coniuge ed al figlio con disabilità – assistenza da parte del figlio al genitore con disabilità – assistenza da parte di chi esercita la tutela legale”; punto VII “Personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali”.

Considerata la data di pubblicazione, gli eventuali perdenti posto sono stati già individuati e avvisati che nei loro confronti si procederà al trasferimento d’ufficio. Approfondisci infanzia/primaria e secondaria 

Nonostante il procedimento sia ormai in fase avanzata, gli interessati si pongono ancora diversi dubbi sulla valutazione di alcuni titoli, tra cui il superamento di un pubblico concorso ordinario per esame e titoli.

Valutazione concorso

La valutazione di un eventuale concorso avviene ai sensi del punto A – sezione A3 – della succitata Tabella A di valutazione dei titoli ai fini dei trasferimenti a domanda e d’ufficio del personale docente ed educativo. Il punteggio previsto è di p. 12 sia per la mobilità che per le graduatorie interne di istituto.

Ai fini della valutazione:

  • il concorso deve essere ordinario per esami e titoli, nonché deve essere stato svolto per l’accesso al ruolo di appartenenza ovvero per un ruolo di livello pari o superiore;
  • il concorso non deve essere stato necessariamente vinto ma superato (ossia è necessario aver superato le previste prove);
  • si valuta un solo pubblico concorso;
  • i concorsi ordinari a posti della scuola dell’infanzia non sono valutabili nell’ambito della scuola primaria e secondaria, mentre lo sono per la sola scuola dell’infanzia;
  • i concorsi ordinari a posti della scuola primaria non sono valutabili nella scuola secondaria, mentre lo sono per la primaria e per l’infanzia;
  • i concorsi ordinari a posti della scuola secondaria di I grado non sono valutabili nella secondaria di II grado, mentre lo sono nella secondaria di primo grado, nella primaria e nell’infanzia;
  • i concorsi ordinari a posti della scuola secondaria di II grado sono valutabili nella secondaria di I grado, nella primaria e nell’infanzia;
  • i concorsi ordinari a posti di insegnante diplomato nella secondaria di II grado sono valutabili esclusivamente nell’ambito del ruolo dei docenti diplomati;
  • i concorsi ordinari a posti di personale educativo sono da considerare di livello pari a quelli della scuola primaria. Pertanto, sono valutabili anche nella primaria e nell’infanzia, mentre non lo sono nella secondaria;
  • i concorsi a posti di personale ispettivo e dirigente scolastico sono da considerare di livello superiore rispetto ai concorsi a posti di insegnamento. Conseguentemente, sono valutabili in tutti i gradi di istruzione;
  • il punteggio spetta anche per l’accesso a tutte le classi di concorso appartenenti allo stesso ambito disciplinare, per il quale si è conseguita l’idoneità in un concorso ordinario per esami e titoli bandito in attuazione della legge 124/1999.

Concorsi non valutabili

Non sono, invece, valutabili i concorsi:

  • riservati per il conseguimento dell’abilitazione o dell’idoneità all’insegnamento;
  • ordinari ai soli fini del conseguimento dell’abilitazione;
  • indetto ai sensi del D.D.G. 85 del 2018 (straordinario secondaria)
  • indetto ai sensi del DD n. 510 del 23 aprile 2020 (straordinario secondaria)
  • indetto ai sensi del decreto ministeriale 631 del 2018 (straordinario infanzia/primaria);
  • straordinario-bis indetto ai sensi del DDG n. 1081 del 6 maggio 2022

Non possono, inoltre, aver valutato il concorso:

  • coloro che hanno conseguito la sola abilitazione, riportando un punteggio inferiore a 52,50/75 nei concorsi ordinari per l’accesso a posti e cattedre nella scuola, banditi antecedentemente alla legge 270/82.

Quesito

Così chiede un nostro lettore:

Vorrei chiedere una delucidazione circa il calcolo del punteggio per la graduatoria interna di istituto. Attualmente sono docente di ruolo A048 (Scienze motorie e sportive) in una scuola secondaria di secondo grado ed ho superato il concorso ordinario sia per la attuale classe di concorso sia per la A049 (Scienze motorie e sportive nella scuola secondaria di primo grado). Nella determinazione della graduatoria interna vanno considerati entrambi (quindi 12 punti +12 punti) oppure uno solo dei due? Ringraziando saluto cordialmente.

Come sopra illustrato si valuta un solo pubblico concorso ordinario per esami e titoli, per cui al lettore spettano 12 punti e non 24 (ossia 12 + 12). Il fatto che abbia superato il concorso sia per la A-48 che per la A-49 (procedure concorsuali distinte) gli permette di avere attribuiti i 12 punti sia nel caso sia titolare nella scuola secondaria di secondo grado (com’è attualmente) che nella secondaria di primo grado (qualora passi in tale grado di istruzione). In tale ultimo caso, ossia qualora il lettore fosse titolare nella secondaria di primo grado e avesse superato il concorso soltanto per la secondaria di secondo grado, precisiamolo, i 12 punti gli sarebbero spettanti comunque, in quanto si valutano sia i concorso per l’accesso al ruolo di appartenenza che di livello pari o superiore.

Le risposte ai quesiti

È possibile inviare un quesito all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali).

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