Graduatoria interna di istituto, esclusione per assistenza al genitore. Si dichiara il non ricovero in istituto specializzato
Ai fini dell’esclusione dalla graduatoria interna di istituto, nel caso di assistenza al genitore, il soggetto con grave disabilità non deve essere ricoverato a tempo pieno presso un istituto specializzato.
Graduatoria interna
Le graduatorie interne di istituto, da pubblicare entro il 31 marzo p.v., sono redatte annualmente, al fine di individuare l’eventuale perdente posto, in caso di contrazione dell’organico dell’autonomia, ossia in caso si perdano posti/cattedre.
Le graduatorie sono compilate, in ciascuna istituzione scolastica, per ognuna delle tipologie di posto e/o classi di concorso presenti nella medesima scuola, includendovi i docenti di ruolo titolari nella stessa, ivi compresi coloro i quali si trovino in assegnazione provvisoria o utilizzazione in altra istituzione scolastica. Viceversa, non vanno inclusi i docenti in assegnazione/utilizzazione nella scuola in esame ma titolari in altra istituzione scolastica.
I punteggi, con cui sono graduati gli interessati, vengono attribuiti ai sensi della Tabella A, allegata all’Ipotesi di CCNI 2022/25 (come modificato dall’intesa MIM-OOSS del 21 febbraio 2024) con le precisazioni previste per i trasferimenti d’ufficio, e comprendente le seguenti voci: anzianità di servizio; esigenze di famiglia (intese in tal caso come esigenze di non allontanamento); titoli generali. Si valutano i soli titoli posseduti entro il 16 marzo 2024 (data ultima di presentazione delle istanze di mobilità.
Esclusi
Come si legge nell’articolo 13/2 del CCNI 2022/25, sono esclusi dalla graduatoria interna, a meno che la contrazione di organico sia tale da rendere strettamente necessario il loro coinvolgimento, i docenti beneficiari delle seguenti precedenze (art. 13/1 CCNI 2022/25):
- Punto I “Disabilità e gravi motivi di salute (non vedenti; emodializzati)”
- Punto III “Personale con disabilità e personale che ha bisogno di particolari cure continuative”
- Punto IV “Assistenza al coniuge ed al figlio con disabilità; assistenza da parte del figlio al genitore con disabilità; assistenza da parte di chi esercita la tutela legale”
- VII “Personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali”) del comma 1 del predetto articolo 13
Considerato il quesito, focalizziamo la nostra attenzione sulla precedenza di cui al punto IV sopra riportato, nello specifico su ciò che riguarda l’assistenza al genitore.
Condizioni esclusione assistenza genitore
Queste le condizioni affinché il figlio, che assiste il genitore con grave disabilità, possa essere escluso dalla graduatoria interna:
- l’esclusione si applica solo se si è titolari in una scuola ubicata nella stessa provincia di domicilio dell’assistito (lo stesso dicasi per chi assiste il figlio o il coniuge);
- qualora la scuola di titolarità sia in comune diverso o distretto sub comunale diverso da quello dell’assistito, l’esclusione si applica solo a condizione che sia stata presentata, per l’anno scolastico di riferimento (per l’a.s. 2024/25), domanda volontaria di trasferimento per il predetto comune di domicilio dell’assistito; la domanda non è richiesta, qualora la scuola di titolarità abbia un plesso/sede nel citato comune (o distretto sub comunale) di domicilio del genitore con grave disabilità;
- l’esclusione, nel caso di assistenza al genitore, si applica solo se la certificazione di disabilità sia permanente, mentre nel caso di assistenza al figlio o al coniuge si applica anche nel caso in cui la certificazione di disabilità sia rivedibile, purché la durata del riconoscimento superi il termine di scadenza per la presentazione delle domande di mobilità
volontaria (ossia il 16 marzo); - aver chiesto di fruire periodicamente, nell’anno scolastico in cui si presenta la domanda di mobilità, di almeno 1 dei 3 giorni di permesso retribuito mensile per l’assistenza ovvero del congedo straordinario ai sensi dell’art. 42/5 del D.lgs. n. 151/2001.
A quanto detto aggiungiamo che, come indicato nell’OM 30/2024, il figlio che assiste il genitore con grave disabilità deve documentare, mediante autodichiarazione, la situazione di non ricovero a tempo pieno del soggetto disabile in istituto specializzato deve essere documentata mediante dichiarazione personale resa sotto la propria responsabilità, ai sensi delle disposizioni contenute nel DPR 445/2000.
Quindi, l’altra condizione per fruire della precedenza ed essere esclusi dalla graduatoria è che il soggetto con grave disabilità non sia ricoverato a tempo pieno presso un istituto specializzato.
Quesito
Così chiede una nostra lettrice:
Sono una docente di scuola secondaria di primo grado. Alla data di pubblicazione della graduatoria interna d’istituto quest’anno vedo che una collega è “esclusa” poiché beneficiaria di precedenza per assistenza genitore. Mi chiedo si può godere di tale condizione se la persona assistita è ricoverata presso una struttura (RSA)? Se no, posso inoltrare ricorso?
Come detto sopra, per fruire dal beneficio, oltre alle altre condizioni indicate, è necessario che il soggetto con grave disabilità non sia ricoverato a tempo pieno presso un istituto specializzato. Considerato che le RSA ospitano soggetti non autosufficienti, i quali hanno bisogno di assistenza medica, infermieristica e riabilitativa a tempo pieno, nel caso in questione l’esclusione non può essere applicata, in quanto la collega delle lettrice, tenuto conto del ricovero nella RSA del genitore, non presta l’assistenza richiesta, di cui si occupa invece la citata RSA.
Le risposte ai quesiti
È possibile inviare un quesito all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali).