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Graduatoria interna di istituto: esclusione del docente con precedenza 104/92

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Per l’esclusione dalla graduatoria interna di istituto del docente con precedenza 104 è necessario rispettare precisi requisiti. Vediamo quali

Una lettrice ci scrive:

Una mia collega mi ha detto che non comparirà nella graduatoria interna di istituto in quanto usufruisce della L. 104/92 per assistenza a sua madre. Le chiedo questo significa che nella graduatoria interna lei occupa il primo posto scavalcando gli altri anche se hanno un punteggio maggiore di lei? Quindi se così fosse la sua posizione sarebbe migliore della mia e quindi l’eventuale perdente posto sarei io?

La graduatoria interna di istituto, predisposta ogni anno scolastico in tutte le istituzioni scolastiche autonome sedi di organico, interessa tutti i docenti titolari nella scuola.

Ogni docente sarà inserito nella graduatoria specifica per la sua classe di concorso e la sua posizione sarà determinata dal punteggio spettante, calcolato sulla base della tabela di valutazione allegata al CCNI sulla mobilità

Ogni docente è, quindi, interessato a prestare la massima attenzione sul punteggio attribuito in graduatoria, in quanto la posizione occupata è importante ai fini dell’individuazione del soprannumerario nella scuola in presenza di contrazione nel numero di cattedre.

Il docente che rischia l’esubero è colui che si trova in ultima posizione nella graduatoria

Docenti in coda

In una scuola dove non vi sono nuovi arrivati per trasferimento o immissione in ruolo, il docente in coda nella graduatoria interna di istituto è colui che risulta avere il punteggio inferiore.

Se, invece, risultano presenti nella scuola docenti arrivati nell’anno scolastico in corso, in seguito a trasferimento o immissione in ruolo, questi, nell’anno scolastico di arrivo nella scuola, vengono inseriti in coda a prescindere dal punteggio.

Tale disposizione è stabilita chiaramente nel CCNI dove viene esplicitato quanto segue:

Per le situazioni di soprannumero relative all’organico dell’autonomia determinato per l’anno scolastico in cui sono disposti i trasferimenti, nel caso di concorrenza tra più insegnanti, i medesimi sono da considerare in soprannumero, ai fini del trasferimento d’ufficio, nel seguente ordine:
1. docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entrati a far parte dell’organico dell’autonomia o delle singole sedi di organico dei centri territoriali con decorrenza dal precedente primo settembre per mobilità a domanda volontaria o assunti in ruolo;
2. docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entrati a far parte dell’organico dell’autonomia o delle singole sedi di organico dei centri territoriali dagli anni scolastici precedenti quello di cui al punto sopra, ovvero dal precedente primo settembre per mobilità d’ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti in una delle preferenze espresse. […]”

Docenti esclusi dalla graduatoria

Hanno diritto ad essere esclusi dalla graduatoria interna di istituto, come chiarisce il contratto, i docenti beneficiari delle precedenze previste nei punti I), III), IV) e VII) dell’art.13 comma 1.

Si tratta delle seguenti precedenze:

I) Disabilità e gravi motivi di salute

III) Personale con disabilità e personale che ha bisogno di particolari cure continuative

IV) Assistenza al coniuge e al figlio con disabilità; assistenza da parte del figlio referente unico al genitore con disabilità; assistenza da parte di chi esercita la tutela legale

VII) Personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali

Ai fini dell’esclusione dalla graduatoria d’istituto dei docenti beneficiari delle succitate precedenze, devono essere prese in considerazione le situazioni che vengano a verificarsi entro i termini di presentazione delle domande di trasferimento.

Docente con precedenza 104 per assistenza familiare

Il docente che usufruisce della precedenza legata alla legge 104/92 per assistenza del familiare con art.3 comma 3 attestante la situazione di gravità, ha diritto all’esclusione dalla graduatoria interna di istituto, al fine di salvaguardare la sua titoarità nella scuola, a meno che la contrazione di organico non sia tale da rendere strettamente necessario il suo coinvolgimento.

A tal fine, però, devono essere rispettate precise condizioni:

1- l’esclusione dalla graduatoria interna si applica solo se il docente è titolare in una scuola ubicata nella stessa provincia del domicilio dell’assistito

2- qualora la scuola di titolarità sia in comune diverso da quello dell’assistito, l’esclusione dalla graduatoria interna si applica solo a condizione che sia stata presentata, per l’anno scolastico di riferimento, domanda volontaria di trasferimento alle stesse condizioni di cui al punto IV.

Conclusioni

In relazione al quesito che ci pone la nostra lettrice, la risposta è condizionata dalla situazione in cui si trova la sua collega che assiste la madre con art.3 comma 3 della legge 104/92.

Se la collega è titolare nel comune di residenza della madre o nel comune viciniore ha diritto all’esclusione dalla graduatoria interna di istituto e in presenza di contrazione in organico non potrà essere dichiarata soprannumeraria anche se il suo punteggio è inferiore a quello della nostra lettrice.

Se, invece, la sua titolarità è in altro comune, per usufruire del diritto all’esclusione dalla graduatoria, dovrà presentare domanda di trasferimento nel comune di residenza della madre o nel comune viciniore. In assenza di tale domanda non sarà esclusa dalla gaduatoria, ma inserita in base al punteggio che, se inferiore a quello degli altri colleghi in graduatoria, determinerà il suo esubero e sarà lei a diventare soprannumeraria

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