Graduatoria interna di istituto, esclusi docenti con disabilità. Domanda trasferimento per comune di residenza?

No, il docente con disabilità personale va escluso dalla graduatoria interna di istituto senza obbligo alcuno di presentazione della domanda di trasferimento per il comune di residenza. Cosa prevede il CCNI.
Graduatoria interna
La graduatoria interna di istituto è predisposta:
- in ogni scuola, per ciascuna classe di concorso/tipo di posto presente nella medesima, graduando i docenti titolari nella stessa, ivi compresi quelli in servizio presso un’altra scuola in virtù, ad esempio, di provvedimenti di assegnazione provvisoria o utilizzazione;
- e pubblicata entro il 5 aprile 2023, ossia entro i quindici giorni successivi alla data ultima di presentazione delle domande di mobilità, come previsto dal CCNI 2022/25. I titoli valutabili sono quelli conseguiti entro la predetta data ultima, quindi entro il 21 marzo 2023;
- graduando i docenti sulla base dei punteggi attribuiti sulla base della Tabella A “Tabella di valutazione dei titoli ai fini dei trasferimenti a domanda e d’ufficio del personale docente ed educativo”, con le precisazioni riguardanti la mobilità d’ufficio, tabella allegata al CCNI 2022/25;
- considerando non solo i punteggi ma anche l’anno di ingresso nell’organico dell’autonomia della scuola nonché le modalità di arrivo, in base ai quali vi sono docenti che vanno inseriti a “pettine” e docenti che vanno inseriti in coda.
Esclusione graduatoria interna
Così leggiamo nell’articolo 13, comma 2, del CCNI 2022/25:
I docenti beneficiari delle precedenze previste ai punti I), III), IV) e VII) di cui al comma 1 del presente articolo e riconosciute alle condizioni ivi indicate, non sono inseriti nella graduatoria d’istituto per l’identificazione dei perdenti posto da trasferire d’ufficio, a meno che la contrazione di organico non sia tale da rendere strettamente necessario il loro coinvolgimento
Dalla graduatoria interna di istituto, dunque, sono esclusi, a meno che la contrazione di organico sia tale da richiedere il loro coinvolgimento, i docenti che fruiscono di una delle seguenti precedenze:
- Punto I: Disabilità e gravi motivi di salute
- Punto III: Personale con disabilità e personale che ha bisogno di particolari cure continuative
- Punto IV: Assistenza al coniuge ed al figlio con disabilità; assistenza da parte del figlio al genitore con disabilità; assistenza da parte di chi esercita la tutela legale
- Punto VII: Personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali
Quanto alla precedenza, di cui al punto III sopra riportato (quello in esame), evidenziamo che ne può fruire il personale:
- con disabilità di cui all’art. 21 della legge 104/92, con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella “A” annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;
- (non necessariamente disabile) che ha bisogno per gravi patologie di particolari cure a carattere continuativo (ad esempio chemioterapia);
- appartenente alle categorie previste dal comma 6, dell’art. 33 della legge n. 104/92, richiamato dall’art. 601, del decreto legislativo n. 297/94 (personale in situazione di grave disabilità).
Riguardo a tale personale (in particolare quello di cui ai punti 1 e 3), il succitato art. 13/2, ai fini dell’esclusione dalla graduatoria interna, non prevede alcuna condizione se non quella della certificazione della disabilità e quelle indicate nel comma 1, ossia che la precedenza spetta all’interno e per la provincia di residenza.
Quesiti
Rispondiamo a due quesiti posti in redazione da due nostre lettrici:
D1. Una docente titolare nel ns/Istituto è titolare di art. 21 ( invalidità superiore ai 2/3), risiede in un comune diverso da quello dove presta servizio ha diritto ad essere esclusa dalla graduatoria interna oppure questa esclusione è condizionata alla presentazione della domanda di trasferimento per il comune di residenza?
R1. Sì, la collega ha diritto all’esclusione dalla graduatoria interna e non deve necessariamente presentare di trasferimento per il comune di residenza. Ciò non è previsto per i docenti con disabilità personale, ma solo per quelli che assistono il figlio/fratello o sorella/chi esercita tutela legale o che assistono il coniuge o il genitore con grave disabilità per i quali è, inoltre, previsto che siano titolari nella provincia dell’assistito.
D2. Sono un’ insegnante di scuola primaria con un’ invalidità al 67% e legge 104 comma 1 art.3. Sono esclusa dalla graduatoria interna?
R2. Sì, va esclusa essendo soddisfatte le condizioni richieste, ossia disabilità e invalidità superiore ai due terzi.
Lo speciale di Orizzonte Scuola sulle graduatorie interne di istituto
La consulenza
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