Graduatoria interna di istituto ed esclusione: ecco quando e come è possibile far valere le precedenze [consigli se si hanno più precedenze]

Nella compilazione delle graduatorie interne la scuola tiene conto delle precedenze ai fini di una eventuale esclusione del docente. Vediamo nel dettaglio.
Mauro scrive
Buonasera, sono un docente di scuola secondaria superiore che a febbraio 2020 ha ottenuto il riconoscimento dell’invalidità civile al 100% e dello stato di handicap grave (art. 3 comma 3 legge 104/92). Debbo effettuare la domanda per l’esclusione dalla graduatoria interna di Istituto. Il mio dubbio è quale precedenza utilizzare tra quelle previste all’art. 13 del CCNI, punto III. In particolare tra la preferenza 1, in quanto ho una invalidità superiore ai 2/3 e lo stato di handicap, e la preferenza 3, che prevede la sola situazione di handicap grave. Chiedo cortesemente di sapere quale per me è più corretto utilizzare oppure quella che mi assicurerebbe una precedenza maggiore nel caso, purtroppo probabile, in cui la scuola dovesse subire una significativa riduzione di classi. Colgo l’occasione per ringraziare dei sempre preziosi consigli e rimango in attesa di un cortese riscontro. Cordiali saluti
Graduatorie interne e precedenze
I docenti esclusi dalle graduatorie saranno quelli individuati dai punti:
- I (emodializzati e non vedenti),
- III (disabilità personale e cure continuative),
- IV (assistenza al familiare disabile),
- VII (amministratori degli Enti Locali e consiglieri di pari opportunità)
di cui all’art. 13 commi 1 e 2 del CCNI sulla mobilità ma solo a determinate condizioni (vedi esempi nella presente guida).
I requisiti per fruire delle precedenze devono essere posseduti alla data prevista per la presentazione della domanda di trasferimento e NON quindi entro i termini di pubblicazione delle graduatorie.
Art. 21 o art. 33 comma 6?
Il PUNTO è il III) dell’art. 13 comma 1 del CCNI mobilità
PERSONALE CON DISABILITÀ E PERSONALE CHE HA BISOGNO DI PARTICOLARI CURE CONTINUATIVE
In ordine di priorità, sono esclusi prima i docenti con:
- Precedenza prevista dall’art. 21 della l. 104/92
Per essere esclusi dalla graduatoria interna di istituto bisogna in questo caso presentare a scuola, entro la data ultima per la presentazione delle domande di mobilità, tutta la documentazione dalla quale risulti chiaramente, anche in certificazioni distinte, la situazione di disabilità (non necessariamente grave, quindi anche art. 3 comma 1 legge 104/92) e il grado di invalidità civile superiore ai due terzi o le minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A) annessa alla legge 10.8.50, n. 648, riconosciute al medesimo.
Successivamente i docenti con:
- Precedenza prevista per gli aventi necessità di cure a carattere continuativo
Per essere esclusi dalla graduatoria interna di istituto bisogna in questo caso presentare a scuola, entro la data ultima per la presentazione delle domande di mobilità, la documentazione dalla quale deve necessariamente risultare l’assiduità della terapia e l’istituto nel quale viene effettuata la terapia stessa.
Le suddette certificazioni devono essere rilasciate dalle competenti A.S.L.. nelle quali deve risultare la dicitura “grave patologia”.
In questi casi non è richiesta una certificazione che attesti la disabilità o l’invalidità del docente, ma è necessaria solo la certificazione che attesti l’assiduità della terapia e l’istituto nel quale viene effettuata la terapia stessa ricondotta ovviamente alla grave patologia.
In ultimo i docenti con:
- Precedenza prevista dall’art. 33, comma 6, della l. 104/92 (disabilità personale)
Per essere esclusi dalla graduatoria interna di istituto bisogna in questo caso presentare a scuola, entro la data ultima per la presentazione delle domande di mobilità, la documentazione dalla quale deve risultare la situazione di gravità della disabilità (art. 3 comma 3 legge 104/92).
Lo stato di disabilità deve essere documentato con certificazione o copia rilasciata dalle commissioni mediche, funzionanti presso le A.S.L., di cui all’art. 4, della legge n. 104/92.
Nelle predette certificazioni deve risultare la situazione di gravità della disabilità (il verbale di accertamento dello stato di handicap non può essere sostituito da eventuali certificati di invalidità, anche se questi attestano l’invalidità totale).
Conclusione
Come si evince il punto III richiamato indica tre situazioni distinte che però sono prese in considerazione seguendo un ordine bene preciso.
Per cui, dal momento che il collega rientra sia nella prima casistica (art. 21) che nella terza (art. 33 comma 6), deve far valere appunto la prima.
Ciò gli permetterà di far valere tra le precedenze indicate nel punto III quella che darebbe maggiore priorità di esclusione dalla graduatoria qualora, per esempio, ci dovesse essere un altro collega con la sola precedenza dell’art. 33 comma 6 (disabilità grave) che però non può far valere il grado di invalidità superiore ai 2/3.
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