Graduatoria interna di istituto e dimensionamento: compilazione, assegnazione titolarità e perdenti posto

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Graduatorie interne di istituto per l’a.s. 2021/22 in caso di dimensionamento: compilazione, riassegnazione dei docenti alle scuole coinvolte e individuazione soprannumerari.

Dimensionamento scolastico

Gli assessorati regionali all’istruzione, annualmente, procedono alla definizione della rete scolastica regionale, definendo le diverse autonomie scolastiche  (tramite operazioni di unificazione, aggregazione, fusione e soppressione), sulla base dei parametri stabiliti dalla normativa vigente e del numero di iscritti in ciascuna scuola (ricordiamo che la legge di bilancio 2021 ha disposto che per l’a.s. 2021/22 l’autonomia scolastica è attribuita alle scuole che hanno almeno 500 iscritti invece che 600; tale parametro scende da 400 a 300 iscritti per le istituzioni scolastiche site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche).

Operazioni dimensionamento

L’articolo 18 del CNNI sulla mobilità 2019/22 indica le operazioni possibili nell’ambito del dimensionamento scolastico e per ciascuna di esse le procedure per l’individuazione del personale docente perdente posto e l’assegnazione della titolarità a tutti i docenti delle scuole coinvolte nel dimensionamento.

Queste le operazioni effettuabili:

  • A) Unificazione nella scuola secondaria di I e II grado
  • B) Dimensionamento dei circoli didattici e/o istituti comprensivi, per la relativa parte di organico
  • C) Dimensionamento di istituti nella scuola secondaria di I e II grado
  • D) Succursali e/o corsi che, a seguito del dimensionamento, confluiscano presso altre istituzioni scolastiche
  • E) Cessazione del funzionamento di un istituto di scuola secondaria o centro territoriale ovvero scuola ospedaliera,
    scuola serale o scuola carceraria

Vediamo per ciascuna di tale operazione come si procede ai fini dell’individuazione dell’eventuale perdente posto e dell’assegnazione della titolarità ai docenti delle scuole coinvolte.

A) Unificazione nella scuola secondaria di I e II grado

Tale operazione si realizza quando si procede all’unificazione di due o più istituzioni scolastiche di uguale o di diverso grado. In tal caso:

  • le scuole delle stesso grado di istruzione, funzionanti al medesimo comune, danno luogo ad un unico organico e i docenti titolari di tali istituzioni confluiscono in un’unica graduatoria ai fini dell’individuazione dei perdenti posto;
  • le scuole, che non possono dar luogo ad unico organico dell’autonomia, in quanto appartenenti a diversi gradi di istruzione, continueranno ad essere sede di organico e i docenti in esse titolari rimangono inclusi in graduatorie distinte ai fini dell’individuazione dei perdenti posto.

B) Dimensionamento dei circoli didattici e/o istituti comprensivi per la relativa parte di organico

Nell’ambito di tale operazione, qualora si dia luogo all’unificazione di più circoli e/o di istituti comprensivi, i docenti titolari dei predetti circoli e/o istituti, confluiti interamente nel nuovo circolo e/o istituto comprensivo:

  • entrano a far parte dell’organico di tale circolo e/o istituto comprensivo
  • formano un’unica graduatoria, distinta per tipologia, ai fini dell’individuazione del perdente posto

Nel caso in cui, nell’ambito dell’operazione di dimensionamento, singoli plessi o scuole dell’infanzia confluiscano in altro circolo o istituto comprensivo, si effettuano le operazioni di seguito indicate:

  • i docenti titolari nel circolo e/o istituto comprensivo (oggetto della confluenza in altro circolo o I.C.) assegnati, nel corrente anno scolastico 2020/21, sui plessi medesimi o sulle scuole dell’infanzia medesime (plessi o scuole confluite nel nuovo circolo o istituto comprensivo) possono esprimere, al fine di garantire la continuità didattica, un’opzione per l’acquisizione della titolarità nel circolo e/o istituto comprensivo di confluenza; 
  • l’ATP competente per territorio, prima delle operazioni di mobilità, sulla base della suddetta opzione espressa, assegna la titolarità ai predetti docenti nei circoli e/o istituto comprensivo in cui sono confluiti i plessi e le scuole dell’infanzia;
  • ai fini dell’individuazione dei soprannumerari in ciascuno dei circoli e/o istituti comprensivi di arrivo (quindi nelle scuole per le quali i docenti hanno espresso la citata opzione e nelle quali sono confluiti), si procede alla formulazione di un’unica graduatoria (stilata dai dirigenti interessati), che comprende sia i docenti già facenti parte dell’organico del circolo e/o istituto comprensivo medesimo sia i docenti neo-titolari a seguito della precedente operazione di modifica della titolarità;
  • i docenti, in servizio nel plesso confluito nel nuovo circolo o istituto comprensivo e che non hanno espresso la suddetta opzione:
  1. restano a far parte dell’organico del circolo e/o istituto comprensivo di precedente titolarità ai fini dell’individuazione dei soprannumerari; oppure
  2. diventano automaticamente perdenti posto nel caso in cui il circolo e/o istituto comprensivo di precedente titolarità sia stato soppresso. In tal caso i titolari individuati soprannumerari usufruiscono a domanda della precedenza per il rientro in una delle scuole oggetto del dimensionamento, come previsto al punto II) dall’art. 13 del CCNI 2019/22.

Esempio:

dimensionamento coinvolge tre istituti comprensivi: A, B e C;

  • l’I.C. B viene soppresso;
  • l’I.C. C aggrega i plessi di infanzia e primaria dell’I.C. B soppresso e  un plesso di infanzia e uno di primaria dell’I.C.
  • l’I.C. A aggrega le classi della scuola media dell’I.C. B;
  • L’I.C. C aggrega le classi della scuola media dell’I.C. A, che si trova in un altro comune.

I docenti:

  • assegnati nel 2020/21 ai plessi infanzia e primaria dell’I.C. A, possono optare per acquisire la titolarità nell’I.C. C, viceversa rimangono a far parte dell’organico del istituto comprensivo A di precedente titolarità ai fini dell’individuazione dei soprannumerari;
  • assegnati nel 2020/21 ai plessi infanzia e primaria dell’I.C. B soppresso possono optare per acquisire la titolarità nell’I.C. C; se non esprimono tale opzione sono automaticamente perdenti posto, viceversa entrano a far parte dell’organico dell’I.C. C  e vengono graduati nella medesima graduatoria interna;
  • nella fase di assegnazione della titolarità non si applicano le precedenze di cui all’articolo 13/1 del CCNI 2019/22.

C) Dimensionamento di istituti nella scuola secondaria di I e II grado

Tale operazione di dimensionamento prevede la cessazione del funzionamento di un istituto di scuola secondaria di I grado (compresi gli istituti comprensivi) o di II grado o di una sezione staccata, e l’attribuzione delle relative classi a più istituti dello stesso grado e tipo funzionanti nello stesso comune.

I docenti titolari della scuola soppressa ottengono la titolarità nei nuovi istituti secondo le seguenti modalità:

  • l’ATP territorialmente competente, prima delle operazioni di mobilità, sulla base di un’unica graduatoria per singola classe di concorso o posto, che comprende tutti i docenti titolari delle istituzioni scolastiche o sezioni staccate coinvolte nel dimensionamento, individua i docenti soprannumerari in rapporto ai posti complessivi derivanti dalla somma degli organici delle scuole coinvolte;
  • i docenti provenienti dalla scuola o dalle scuole di cui è cessato il funzionamento, non individuati come perdenti posto, vengono assegnati dall’ATP sui posti disponibili nelle istituzioni risultanti dal dimensionamento, secondo l’ordine di graduatoria ed in base alla preferenza espressa;
  • i docenti delle istituzioni non soppresse individuati come soprannumerari e gli ex titolari della scuola soppressa individuati come soprannumerari usufruiscono della precedenza per il rientro, in fase di mobilità, in una delle scuole oggetto del dimensionamento, come previsto al punto II) dall’art. 13 del presente contratto.

D) Succursali e/o corsi che, a seguito del dimensionamento, confluiscano presso altre istituzioni scolastiche

Nell’ambito di tale operazione di dimensionamento, succursali e/o corsi di un istituto confluiscono presso altre istituzioni scolastiche dello stesso grado o tipo. In tal caso, i docenti dell’istituto ancora esistente, la cui succursale e/o i cui corsi siano confluiti  in altro istituto, hanno titolo a transitare nell’istituto di confluenza, esercitando la relativa opzione, secondo le modalità di seguito indicate:

  • l’ATP competente per territorio, prima delle operazioni di mobilità, sulla base di un’unica graduatoria comprendente i docenti delle scuole coinvolte nel dimensionamento, distinta per posto/classe di concorso, individua i docenti perdenti posto in base al numero di posti in organico, derivanti dalla somma degli organici delle istituzioni scolastiche coinvolte;
  • i docenti non perdenti posto sono assegnati a domanda e in ordine di graduatoria, con priorità sui posti della scuola di precedente titolarità e, in subordine, sui restanti posti rimasti liberi in una delle scuole derivanti dalla stessa operazione di
    dimensionamento (quindi si scorre la graduatoria unica e in base al punteggio si assegnano i docenti, con priorità alla scuola di precedente titolarità e, in subordine ad una delle scuole scuole derivanti dalla stessa operazione di dimensionamento);
  • i docenti individuati come soprannumerari hanno titolo ad usufruire della precedenza al rientro, in fase di mobilità, in una delle scuole oggetto della stessa operazione di dimensionamento.

Riprendiamo l’esempio riportato al punto B:

dimensionamento coinvolge tre istituti comprensivi: A, B e C;

  1. l’I.C. B viene soppresso;
  2. l’I.C. C aggrega i plessi di infanzia e primaria dell’I.C. B soppresso e  un plesso di infanzia e uno primaria dell’I.C.
  3. l’I.C. A aggrega le classi della scuola media dell’I.C. B;
  4. L’I.C. C aggrega le classi della scuola media dell’I.C. A, che si trova in un altro comune.

Nei casi di cui ai punti 3 e 4:

  • tutti i docenti delle scuole coinvolte (A, B, e C) confluiscono in un’unica graduatoria interna, sulla base della quale l’ATP individua i perdenti posto in relazione all’organico, derivante dalla somma dei posti disponibili in tutte e tre le scuole (A,B, C);
  • i docenti non perdenti posto, in ordine di graduatoria e a domanda (ove indicano le preferenze per le scuole), sono assegnati con priorità nella scuola di titolarità (almeno quelli della scuole non soppresse A e C) e in subordine ad una delle scuole  derivanti dal dimensionamento, ossia alla scuola A o B, in  quanto la scuola B è stata soppressa;
  • nella fase di riassegnazione della titolarità non si applicano le precedenze di cui all’articolo 13/1 del CCNI 2019/22.

Evidenziamo che:

  • nel caso in cui nei processi di dimensionamento illustrati alle lettere C) e D) non si realizzi un unico organico, in quanto le scuole appartengono a diverso grado, i docenti ivi titolari rimangono inclusi in graduatorie distinte ai fini dell’individuazione dei perdenti posto;
  • nel caso  intervenga la chiusura del punto di erogazione del servizio nelle tipologie di scuole di cui sopra, con l’attribuzione delle relative classi o alunni ad altro istituto ubicato in diverso comune, i docenti titolari dell’istituto o punto di erogazione del servizio cessato hanno titolo a confluire, mediante apposita opzione, nell’istituto di confluenza, secondo l’ordine di graduatoria della scuola di provenienza sino alla concorrenza delle disponibilità di organico della nuova scuola (ossia sino all’esaurimento dei posti disponibili). Se il docente non esercita la predetta opzione, diventa automaticamente perdente posto. I titolari del punto di erogazione soppresso individuati come soprannumerari usufruiscono a domanda della precedenza per il rientro, in fase di mobilità, nell’istituto di confluenza, ai sensi del punto II) dall’art. 13 del CCNI 2019/22. A tal fine, gli interessati presentano domanda condizionata esprimendo come sede di precedente titolarità il codice della nuova scuola in cui sono confluite le classi o gli alunni.

E) Cessazione del funzionamento di un istituto di scuola secondaria o centro territoriale ovvero scuola ospedaliera, scuola serale o scuola carceraria

Le operazioni di dimensionamento possono decretare la cessazione del funzionamento di un istituto di scuola secondaria o centro territoriale ovvero scuola ospedaliera, scuola serale o scuola carceraria.

In tal caso, i titolari della scuola soppressa sono individuati come perdenti posto e usufruiscono delle precedenze di cui ai punti II) e V) dell’art. 13 del CCNI 2019/22, a partire dall’anno successivo in una scuola del comune di loro scelta.

Formulazione graduatorie, riassegnazione della titolarità e precedenze

Nella formulazione delle graduatorie interne di istituto, nell’ambito di tutte le sopra riportate operazioni di dimensionamento, si applicano i criteri previsti dal CCNI relativi a:

  • individuazione del perdente posto e assegnazione dei punteggi ai sensi della Tabella A “Tabella di valutazione dei titoli ai fini dei trasferimenti a domanda e d’ufficio del personale docente educativo” con le previste precisazioni in merito alla mobilità d’ufficio;
  • applicazione del comma 2 dell’articolo 13 del CCNI mobilità 2019/22, in base al quale vanno esclusi dalla graduatoria interna i docenti che fruiscono di una delle precedenze di cui ai punti I, III, IV e VII del citato articolo 13, comma 1, del Contratto.

Evidenziamo che le precedenze previste dall’articolo 13/1 del CCNI 2019/22 non si applicano nella fase di riassegnazione, da parte dell’ATP,  della titolarità nell’ambito del singolo dimensionamento. 

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