Graduatoria interna di istituto e dimensionamento, come si individua il perdente posto
Graduatoria interna: in caso di dimensionamento può essere unica tra tutte le scuole oggetto del medesimo, anche se ubicate in comuni diversi.
Quesito
Così chiede una nostra lettrice:
Sono docente in una scuola superiore che ha accorpato un altro istituto. L’istituto soggetto al dimensionamento è stato accorpato in parte al mio istituto sullo stesso comune e in parte da altro istituto in comune diverso. È stata fatta un’unica graduatoria docenti tra le tre sedi nella quale viene indicata l’appartenenza di ciascuno di noi. Il perdente posto su classe di concorso è l ultimo della propria istituzione scolastica o della graduatoria unica? Perché hanno fatto un’unica graduatoria se le due scuole sono collocate in comuni diversi?
Il perdente posto è individuato dalla graduatoria unica, così formulata sebbene vi siano scuola ubicate in comuni diversi. Ciò è dipeso dall’operazione di dimensionamento di cui è stato oggetto l’istituto citato nel quesito (che dovrebbe essere, sebbene il lettore non lo specifichi, un istituto di istruzione superiore). Di seguito spieghiamo il perché.
Operazioni dimensionamento
Queste, ai sensi dell’articolo 18 del CCNI 2022/25, le possibili operazioni di dimensionamento:
- A) Unificazione nella scuola secondaria di I e II grado
- B) Dimensionamento dei circoli didattici e/o istituti comprensivi, per la relativa parte di organico
- C) Dimensionamento di istituti nella scuola secondaria di I e II grado
- D) Succursali e/o corsi, che a seguito del dimensionamento, confluiscano presso altre istituzioni scolastiche
- E) Nel caso in cui, a seguito delle operazioni di dimensionamento, si determini la cessazione del funzionamento di un istituto di scuola secondaria o centro territoriale ovvero scuola ospedaliera, scuola serale o scuola carceraria, i titolari della scuola soppressa sono individuati come perdenti posto e trattati secondo quanto previsto dai successivi articoli e usufruiscono delle precedenze di cui al comma 1, punti II) e V) dell’art. 13 del presente contratto a partire dall’anno successivo in una scuola del comune di loro scelta
In riferimento a quanto riportato nel quesito (mancano comunque alcuni elementi importanti), l’operazione di dimensionamento in esame dovrebbe essere quella indicata nella sopra riportata lettera C) oppure nella lettera D). La C), tuttavia, va esclusa in quanto prevede l’attribuzione delle classi dell’istituto cessato a scuole dello stesso comune (e non è questo il caso del quesito, in quanto si afferma che l’istituto oggetto di dimensionamento è stato accorpato in parte ad un istituto dello stesso comune ed in parte ad un altro ubicato in comune diverso).
Pertanto, dovrebbe trattarsi della lettera D) che disciplina le modalità di acquisizione della titolarità per i docenti appartenenti a istituti i cui corsi [se trattasi di istituto superiore – come dovrebbe essere quello citato nel quesito – l’accorpamento ad un istituto piuttosto che all’altro in altro comune è avvenuto in base al tipo di istruzione (tecnica, professionale, liceo)] e/o succursali confluiscano in altro istituto dello stesso grado o tipo.
Nel caso in esame, ossia di corsi che, a seguito di dimensionamento, confluiscano presso altre scuole dello stesso grado o tipo, il personale docente della scuola che, se ancora esistente, ha subito una riduzione di classi, ha titolo a transitare nell’istituto di confluenza esercitando apposita opzione (nel nostro caso, l’istituto oggetto di dimensionamento ha cessato il suo funzionamento, come di seguito illustrato). Dunque, nel caso del quesito, l’opzione di confluenza può essere esercitata dai docenti dell’istituto le cui classi sono state attribuite alcune alla scuola del lettore, altre alla scuola ubicata in altro comune.
Esercitando l’opzione di cui sopra, l’Ufficio scolastico territorialmente competente, prima delle operazioni di mobilità, sulla base di un’unica graduatoria per singola classe di concorso o posto, comprendente tutti i docenti titolari delle istituzioni scolastiche coinvolte nel provvedimento di dimensionamento, individua i docenti soprannumerari in rapporto ai posti complessivi derivanti dalla somma degli organici delle istituzioni scolastiche coinvolte.
I docenti non perdenti posto sono assegnati, a domanda e in ordine di graduatoria (quella di cui sopra), con priorità sui posti della scuola di precedente titolarità e, in subordine, sui restanti posti rimasti liberi in una delle scuole derivanti dalla stessa operazione di dimensionamento. I docenti, che sono individuati come soprannumerari, invece, hanno titolo ad usufruire della precedenza al rientro, in fase di mobilità, in una delle scuole oggetto della stessa operazione di dimensionamento.
Inoltre, sempre nel summenzionato art. 18 del CCNI 2022/25, si precisa che se il punto di erogazione del servizio (istituto, plesso, corso o succursale) viene chiuso, con relativa attribuzione delle classi o alunni ad altro istituto ubicato in comune diverso, il personale docente in esso titolare (dell’istituto o punto di erogazione del servizio cessato) ha titolo a transitare, mediante esercizio di opzione, nell’istituto di confluenza, secondo l’ordine di graduatoria della scuola di provenienza sino all’esaurimento delle disponibilità di organico della nuova scuola. Qualora il docente non eserciti la suddetta opzione, diventa automaticamente perdente posto.
Conclusioni
In conclusione:
- considerato che l’istituto oggetto di dimensionamento ha cessato la sua esistenza (cos si evince dal quesito), le classi sono state suddivise tra istituti differenti a seconda del tipo di istruzione/indirizzi;
- i docenti titolari nella scuola accorpata possono esercitare (o hanno avuto la possibilità di esercitare) l’opzione per ottenere la titolarità nell’istituto di confluenza;
- l’ATP competente, prima delle operazioni di mobilità, sulla base di un’unica graduatoria per singola classe di concorso o posto, comprendente tutti i docenti titolari delle scuole coinvolte nel provvedimento di dimensionamento, individua i docenti soprannumerari in rapporto ai posti complessivi derivanti dalla somma degli organici delle istituzioni scolastiche coinvolte;
- nella graduatoria interna unica, di cui sopra, vi rientrano i docenti, il cui istituto è stato accorpato e che abbiano esercitato l’opzione di confluenza (tali docenti, se non esercitano l’opzione, diventano automaticamente perdenti posti);
- i docenti non perdenti posto sono assegnati, a domanda e in ordine di graduatoria, con priorità sui posti della scuola di precedente titolarità e, in subordine, sui restanti posti rimasti liberi in una delle scuole derivanti dalla stessa operazione di dimensionamento;
- i titolari del punto di erogazione soppresso individuati come soprannumerari partecipano alla mobilità e usufruiscono a domanda della precedenza per il rientro nell’istituto di confluenza.
Le risposte ai quesiti
È possibile inviare un quesito all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali).
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