Graduatoria interna di istituto e classi di concorso atipiche: chi perde il posto? Punti continuità in caso di dimensionamento
Pubblicati i piani di dimensionamento scolastico con conseguenti accorpamenti, fusioni, aggregazioni e soppressioni, i docenti interessati pensano alla prossima graduatoria interna di istituto. Rispondiamo a due quesiti posi in merito in redazione.
Piani di dimensionamento scolastico 2024/25 approvati – Dimensionamento scolastico: nel 2024-25 7.461 DS e DSGA (+2,5% dal Milleproroghe), nel 2026-27 saranno 152 in meno
Quesito 1
Salve le vorrei porre un quesito riguardo il dimensionamento scolastico, sono una docente di sostegno e lo scorso anno sono risultata perdente posto nella mia scuola di titolarità, quindi ho fatto domanda di trasferimento condizionata, ottenendo il trasferimento in una scuola vicinioria, che però quest’anno sarà accorpata a quella in cui ero lo scorso anno. La mia prima domanda è dovrei forse chiedere il reintegro nella scuola di titolarità oppure restare così e in tal caso perderei il punteggio di titolarità? Il mio secondo quesito è questo, dovrò fare la domanda per la graduatoria d’istituto? La ringrazio in anticipo per la disponibilità.
La nostra lettrice, dunque, soprannumeraria lo scorso anno e con titolarità ottenuta in seguito al soddisfacimento della domanda condizionata, ha conservato il precedente punteggio di continuità, per mantenere il quale avrebbe dovuto presentare domanda di rientro nella scuola di precedente titolarità per il 24/25, come si legge nelle note alla Tabella A di valutazione allegata al CCNI 2022/25: […] Nei riguardi del personale docente ed educativo soprannumerario trasferito d’ufficio senza aver prodotto domanda o trasferito a domanda condizionata, che abbia richiesto come prima preferenza in ciascun anno dell’ottennio il rientro nella scuola o nel comune di precedente titolarità, l’aver ottenuto nel corso dell’ottennio il trasferimento per altre preferenze espresse nella domanda non interrompe la continuità del servizio …
Abbiamo usato il condizionale in quanto la lettrice non potrà presentare domanda di rientro, in quanto la scuola di attuale titolarità è stata accorpata a quella di precedente titolarità, ragion per cui rientrerà nella sua ex scuola dal 2024/25 (e naturalmente non deve presentare domanda di mobilità per il rientro), con assegnazione della titolarità prima delle operazioni di mobilità. La nostra lettrice, inoltre, non perderà il punteggio di continuità accumulato nella precedente scuola di titolarità e in quella attuale, in cui ha svolto un solo anno di servizio che sarà computato il prossimo anno (in quanto l’anno in corso non si valuta), come leggiamo nelle note alla tabella A di valutazione dei titoli allegata al CCNI 2022/25: Si precisa, inoltre, che nel caso di dimensionamento della rete scolastica (sdoppiamento, aggregazione, soppressione, fusione di scuole) la titolarità ed il servizio relativi alla scuola di nuova istituzione o aggregante si devono ricongiungere alla titolarità ed al servizio relativi alla scuola sdoppiata, aggregata. Ciò naturalmente restando nella scuola in questione (scuola di ex titolarità in cui è confluita la sua attuale scuola). La lettrice, infine, ai fini della compilazione della graduatoria interna di istituto, dovrà presentare la relativa istanza, come tutti i titolari nell’istituzione scolastica.
Quanto alla domanda sulla richiesta di reintegro nella scuola cui è stato accorpato l’attuale istituto della lettrice (più che di richiesta bisogna parlare di opzione di confluenza), diciamo che per rispondere con certezza dovremmo conoscere l’operazione di dimensionamento di cui è stata oggetto l’attuale scuola della lettrice. Premettiamo che le possibili operazioni di dimensionamento sono le seguenti:
- A) Unificazione nella scuola secondaria di I e II grado
- B) Dimensionamento dei circoli didattici e/o istituti comprensivi, per la relativa parte di organico
- C) Dimensionamento di istituti nella scuola secondaria di I e II grado
- D) Succursali e/o corsi, che a seguito del dimensionamento, confluiscano presso altre istituzioni scolastiche
- E) Nel caso in cui, a seguito delle operazioni di dimensionamento, si determini la cessazione del funzionamento di un istituto di scuola secondaria o centro territoriale ovvero scuola ospedaliera, scuola serale o scuola carceraria, i titolari della scuola soppressa sono individuati come perdenti posto e trattati secondo quanto previsto dai successivi articoli e usufruiscono delle precedenze di cui al comma 1, punti II) e V) dell’art. 13 del presente contratto a partire dall’anno successivo in una scuola del comune di loro scelta
Dal quesito sembrerebbe che l’operazione di dimensionamento, di cui è stata oggetto la scuola della lettrice, potrebbe essere quella di cui alla lettera A) o B) ovvero C). Illustriamo cosa devono fare i docenti coinvolti nei casi relativi alle predette lettere.
Lettera A) “Unificazione nella scuola secondaria di I e II grado“
La lettera indica e disciplina gli effetti sul trattamento degli eventuali soprannumerari, in caso le operazioni di dimensionamento realizzino l’unificazione di due o più istituzioni scolastiche di uguale o diverso grado di istruzione, nonché come redigere in tal caso la graduatoria interna di istituto, ai fini dell’individuazione dell’eventuale perdente posto. In caso le operazioni di dimensionamento diano luogo all’unione di:
- due o più istituzioni scolastiche del medesimo ordine e grado, funzionanti nello stesso comune, si dà luogo ad unico organico dell’autonomia e i docenti titolari di tali scuole confluiscono in un’unica graduatoria interna di istituto, ai fini dell’individuazione dei perdenti posto;
- due o più istituzioni scolastiche di diverso ordine e grado, non si dà luogo ad un unico organico dell’autonomia (perché le scuole appartengono appunto a diversi gradi istruzione) e i docenti titolari nel nuovo istituto sono inclusi in graduatorie distinte (per grado, tipologia di posto e classe di concorso), ai fini dell’individuazione dei perdenti posto.
B) Dimensionamento circoli didattici e/o istituti comprensivi per la relativa parte di organico
La lettera disciplina gli effetti del dimensionamento sull’individuazione dell’eventuale perdente posto, nel caso di unificazione di più circoli e/o di istituti comprensivi e nel caso in cui, a seguito delle operazioni di dimensionamento, singoli plessi o scuole dell’infanzia confluiscano in altro circolo o istituto comprensivo:
- nel caso di unificazione di più circoli e/o di istituti comprensivi, tutti i docenti titolari nei circoli e/o istituti comprensivi, che sono confluiti interamente nel nuovo circolo e/o istituto comprensivo, entrano a far parte di tale circolo e/o istituto comprensivo e formano un’unica graduatoria, distinta per tipologia, per l’individuazione del perdente posto;
- nel caso di confluenza di singoli plessi o scuole dell’infanzia in altro circolo o istituto comprensivo, i docenti assegnati sui medesimi plessi o scuole dell’infanzia possono optare di rimanere negli stessi, in modo da garantire la continuità didattica. A tal fine, gli interessati esprimono l’opzione di confluenza per acquisire la titolarità nel nuovo circolo/istituto comprensivo cui è confluito il plesso/scuola dell’infanzia in cui sono assegnati. Tali docenti avranno assegnata la titolarità nel circolo/istituto comprensivo in cui sono confluiti i plessi/scuole dell’infanzia di attuale assegnazione, prima delle operazioni di mobilità, la titolarità. Esprimendo la predetta opzione di confluenza, ai fini dell’individuazione dei soprannumerari in ciascuno dei circoli e/o istituti comprensivi di arrivo, i docenti interessati sono graduati in un’unica graduatoria interna di istituto comprendente sia i docenti già facenti parte dell’organico del circolo e/o istituto comprensivo medesimo sia i docenti neo-titolari a seguito della summenzionata operazione di modifica della titolarità. Coloro i quali non esercitano la citata opzione di confluenza restano a far parte dell’organico del circolo e/o istituto comprensivo di precedente titolarità, ai fini dell’individuazione dei soprannumerari; qualora tale istituto venga soppresso, gli interessati sono individuati quali soprannumerari (sempre se non esercitano l’opzione di confluenza) e usufruiscono a domanda della precedenza per il rientro in una delle scuole oggetto del dimensionamento, come previsto al punto II) dall’art. 13 del CCNI.
Lettera C) “Dimensionamento di istituti nella scuola secondaria di I e II grado”
La lettera indica e disciplina gli effetti sul trattamento degli eventuali soprannumerari nonché le modalità di attribuzione della titolarità ai docenti interessati, in caso le operazioni di dimensionamento diano luogo alla soppressione di una scuola secondaria di I o II grado (compresi gli istituti comprensivi) oppure di una sezione staccata. In entrambi i casi, ossia in caso di cessazione del funzionamento di una scuola secondaria di I o II grado oppure di una sezione staccata e l’attribuzione delle relative classi a più istituti dello stesso grado, ordine e tipo, funzionanti nel medesimo comune, i docenti titolari nella scuola soppressa ottengono la titolarità nei nuovi istituti, secondo quanto di seguito riportato:
- l’ATP di riferimento, prima delle operazioni di mobilità, sulla base di un’unica graduatoria per singola classe di concorso/posto, comprendente tutti i docenti titolari delle scuole o sezioni staccate coinvolte nel dimensionamento, individua i docenti soprannumerari in relazione ai posti complessivi derivanti dalla somma degli organici delle scuole coinvolte;
- i docenti provenienti dalla scuola/e o sezione/i soppresse, non individuati come perdenti posto, sono assegnati sui posti disponibili nelle istituzioni risultanti dal dimensionamento, in ordine di graduatoria e in base alla preferenza espressa;
- i docenti delle scuole non soppresse e gli ex titolari della scuola soppressa, individuati come soprannumerari, usufruiscono della precedenza per il rientro, in fase di mobilità, in una delle scuole oggetto del dimensionamento, ai sensi dell’art. 13/1, punto II, del CCNI 2022/25.
In definitiva, la nostra lettrice:
- dovrà compilare l’istanza per la redazione della graduatoria interna di istituto;
- non perderà il punteggio di continuità ad oggi maturato;
- non dovrà esprime alcuna opzione di confluenza, se la sua scuola è stata oggetto di una delle operazioni di cui alle lettere A), B) – punto 1, e C) sopra riportate;
- dovrà invece esprimere l’opzione di confluenza nel caso in cui la sua scuola (o meglio plesso) sia stata oggetto dell’operazione di cui alla sopra riportata lettera B) – punto 2.
Quesito 2
Gentile orizzonte scuola, sono una docente classe di concorso A011. Il mio liceo è stato accorpato in un unico polo con IPSAR E IPSOA. Come funzioneranno le graduatorie uniche per l’unico organico dell’autonomia? Le classi di concorso saranno comunque rispettate prevedendo le classi atipiche.
Per completezza di informazione, prima di rispondere al quesito, ricordiamo che le classi concorso atipiche comprendono insegnamenti che possono attribuiti a più classi di concorso, nel rispetto di determinati criteri che il MIM ricorda annualmente nella nota sugli organici, come nell’ultima relativa all’a.s. 2024/25. In tale nota leggiamo che l’assegnazione degli insegnamenti alle classi di concorso, che le scuole effettuano in fase di costituzione dell’organico dell’autonomia: deve avere come finalità la tutela della titolarità dei docenti presenti nella scuola, l’ottimale formazione delle cattedre nonché la continuità didattica; deve tener conto dell’indirizzo, dell’articolazione, dell’opzione, nonché del curricolo presente nella scuola [tra le atipicità vi è, ad esempio, quella relativa al liceo scientifico – “opzione scienze applicate” ovvero a “indirizzo sportivo”, ove l’insegnamento di Lingua e letteratura italiana può essere attribuito alla classe di concorso sia A-11 che A-12].
Quanto alle graduatorie interne di istituto di un’autonomia scolastica, le stesse sono redatte per ciascuna classe di concorso esistente nelle medesima. In presenza, nella stessa scuola, di soprannumerari, leggiamo ancora nella summenzionata nota sugli organici, si darà precedenza a colui o a coloro che, in relazione al numero dei posti, risulteranno collocati con il maggior punteggio nella graduatoria di istituto unificata, secondo quanto previsto dall’art 21 del CCNI 18 maggio 2022 sulla mobilità, nel rispetto delle precedenze, di cui all’art. 13 della medesima Ipotesi.
Dunque, qualora si perda una cattedra, ai fini dell’individuazione del soprannumerario si incrociano le graduatorie e perderà il posto il docente collocato in ultima posizione.
Le risposte ai quesiti
È possibile inviare un quesito all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali).
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