Graduatoria interna di istituto, docenti trasferiti d’ufficio: chi va in coda e chi no
Graduatoria interna di istituto, come graduare i docenti soprannumerari richiedenti il rientro nella scuola di precedente titolarità e quelli dichiarati perdenti posto per l’a.s. 2020/21.
Graduatorie interne di istituto
Le graduatorie interne di istituto (distinte per posto/classe di concorso e naturalmente per grado di istruzione) vanno compilate e pubblicate dalle istituzioni scolastiche entro i 15 giorni successivi al termine ultimo di presentazione delle domande di mobilità territoriale (trasferimenti) e professionale (passaggi di ruolo/cattedra), come leggiamo nell’articolo 19 (per la scuola primaria e dell’infanzia) e nell’articolo 21 (per la scuola secondaria di I e II grado) del CCNI mobilità 2019/22. Riguardo al predetto termine ultimo, attendiamo la pubblicazione dell’annuale ordinanza ministeriale, che indicherà la tempistica delle operazioni di trasferimento e passaggio e definirà le modalità applicative del citato CCNI 2019/22.
La compilazione delle graduatorie interne serve all’individuazione dell’eventuale perdente posto in caso di contrazione dell’organico dell’autonomia per l’a.s. 2021/22.
Come compilare la graduatoria
Ai fini della redazione della citate graduatorie precisiamo quanto segue:
- il punteggio viene aggiornato con i titoli in possesso degli interessati entro la data ultima di presentazione delle domande di trasferimento e passaggio di ruolo/cattedra, valutati sulla base della Tabella A) – Tabella di valutazione dei titoli ai fini dei trasferimenti a domanda e d’ufficio del personale docente ed educativo – allegata al CCNI 2019/22 (Allegato 2), tenendo conto delle precisazioni in essa previste per i trasferimenti d’ufficio;
- i docenti beneficiari delle precedenze di cui ai punti I, III, IV e VII articolo 13, comma 1, del CCNI mobilità 2019/22, vanno esclusi dalla graduatoria (ai sensi del citato articolo 13, comma 2), a meno che la contrazione di organico non sia tale da richiedere il loro coinvolgimento (vanno esclusi anche i beneficiari arrivati il 01/09/2020);
- vanno collocati in coda alla graduatoria, quindi saranno i primi ad essere individuati come perdenti posto, i docenti entrati a far parte dell’organico dell’autonomia dal 1° settembre 2020 in seguito ad immissione in ruolo o a mobilità volontaria, compresi quindi i docenti perdenti posto dall’a.s. 2019/20 e precedenti che, pur avendo richiesto nella domanda di trasferimento la scuola di ex titolarità, sono stati soddisfatti in una delle preferenze espresse (nella scuola in questione dal 01/09/2020);
- vanno inseriti a pettine (e prima dei citati docenti entrati in organico dal 01/09/2020), quindi verranno individuati come perdenti posto dopo il predetto personale, i docenti entrati a far parte dell’organico dell’autonomia dal 1° settembre 2019 e precedenti;
- vanno inseriti a pettine (e prima dei citati docenti entrati in organico dal 01/09/2020) anche i docenti entrati in organico dal 1° settembre 2020 in seguito a trasferimento d’ufficio o a domanda condizionata, anche se soddisfatti in una delle precedente espresse;
- vanno inseriti a pettine (e prima dei citati docenti entrati in organico dal 01/09/2020) anche i docenti docenti trasferiti d’ufficio (senza aver presentato domanda) o a domanda condizionata, che rientrano nell’ottennio nella scuola di precedente titolarità (quella in questione), in quanto da considerare come titolari nella medesima scuola dagli anni scolastici precedenti.
Soprannumerari
Riguardo alla graduazione dei docenti soprannumerari nelle graduatorie interne di istituto, in conclusione, si deve fare particolare attenzione alle situazioni sopra riportate e di seguito ribadite:
- i docenti dichiarati soprannumerari lo scorso anno scolastico (quindi perdenti posto per l’a.s. 2020/21) ed entrati a far parte dell’organico dal 1° settembre 2020 (arrivati quest’anno), a seguito di mobilità d’ufficio (senza aver presentato domanda) o a domanda condizionata, vanno inseriti a pettine, come i docenti titolari dal 1° settembre 2019 e precedenti;
- i docenti perdenti posto dal 2019/20 e precedenti, se entrati in organico il 1° settembre 2020, vanno collocati in coda, pur avendo presentato domanda per il rientro nella scuola di precedente titolarità. Questo perché la domanda presentata per il 2020/21, pur richiedendo il predetto rientro, è una domanda volontaria, avendo gli stessi già una sede di titolarità;
- i docenti soprannumerari trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, che rientrano nell’ottennio nella scuola di precedente titolarità (quella in questione), vanno inseriti a pettine, in quanto da considerare come titolari nella medesima scuola dagli anni scolastici precedenti.
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