Graduatoria interna di istituto docenti, si compila per classe di concorso. Non si valutano i concorsi straordinari
Le graduatorie interne di istituto sono redatte, in ciascuna istituzione scolastica, per ognuna delle tipologie di posto e/o cattedre esistenti nella medesima scuola. Non si valutano i concorsi straordinari.
Graduatoria interna istituto
Le graduatorie interne, com’è noto, sono redatte annualmente, al fine di individuare l’eventuale perdente posto in caso di contrazione dell’organico dell’autonomia, ossia in caso si perdano posti/cattedre.
Le graduatorie sono compilate, in ciascuna istituzione scolastica, per ognuna delle tipologie di posto e/o classi di concorso presenti nella medesima scuola, includendovi i docenti di ruolo titolari nella stessa, ivi compresi coloro i quali si trovino in assegnazione provvisoria o utilizzazione in altra istituzione scolastica. Al contrario, non vanno inseriti i docenti in servizio nella scuola in virtù di provvedimenti di assegnazione provvisoria o utilizzazione, che vanno invece graduati nelle rispettive scuole di titolarità.
I docenti interessati sono graduati in base ai punteggi previsti dalla Tabella A, allegata all’Ipotesi di CCNI 2022/25, con le precisazioni previste per i trasferimenti d’ufficio, comprendente le seguenti voci: anzianità di servizio; esigenze di famiglia (intese in tal caso come esigenze di non allontanamento); titoli generali.
La graduatoria è redatta e pubblicata dal dirigente scolastico, entro i 15 giorni successivi alla data di scadenza di presentazione delle domande di mobilità (data naturalmente ancora da definire).
Ricordiamo che nella graduatoria, come si legge nell’articolo 13/2 del CCNI 2022/25, non vanno inseriti i docenti beneficiari delle precedenze di cui ai punti I, III, IV e VII del comma 1 del predetto articolo 13, a meno che la contrazione di organico sia tale da rendere strettamente necessario il loro coinvolgimento (es. soppressione della scuola, ecc.). Nello specifico, vanno esclusi dalla graduatoria interna di istituto, i docenti in possesso di una delle seguenti precedenze:
- Punto I “Disabilità e gravi motivi di salute (non vedenti; emodializzati)”
- Punto III “Personale con disabilità e personale che ha bisogno di particolari cure continuative”
- Punto IV “Assistenza al coniuge ed al figlio con disabilità; assistenza da parte del figlio al genitore con disabilità; assistenza da parte di chi esercita la tutela legale”
- VII “Personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali”
Rispondiamo adesso a due quesiti posti in redazione da due nostri lettori ed evidenziamo che le risposte ai quesiti, analogamente a quanto sopra riportato, si basano sul CCNI 2022/25, che dovrà essere modificato per recepire alcune novità, per cui, qualora vi fossero delle novità in materia, le riferiremo immediatamente.
Quesito 1
Sono una docente della classe di concorso A041-Informatica nella scuola secondaria di secondo livello. Nell’anno scolastico 2019/20, in seguito al concorso straordinario riservato ai docenti abilitati tramite TFA 2016, ho preso il ruolo nella scuola nella quale sono tuttora. Nella compilazione della domanda PER L’INDIVIDUAZIONE DEI DOCENTI SOPRANNUMERARI mi trovo nella situazione di non aver riconosciuti né i 12 punti per il superamento del concorso ordinario (in quanto straordinario), né i 5 punti relativi al punto B dei TITOLI GENERALI in quanto la segreteria della mia scuola afferma che questo titolo è stato utilizzato per l’accesso al concorso straordinario. Pertanto la presente è per chiedere se quanto rappresentato è corretto oppure se io possa avere riconosciuti uno dei due punteggi.
Rispondiamo alla lettrice che la scuola sta operando correttamente sia in merito al concorso che al TFA. Nell’ambito della mobilità e della graduatoria interna di istituto, infatti, si valutano i soli concorsi pubblici ordinari per titoli ed esami e non anche quelli straordinari, come leggiamo nella Tabella di valutazione summenzionata e nelle note alla stessa. Approfondisci
Quanto alla valutazione del TFA sostegno, lo stesso non va valutato perché, come detto dalla scuola, trattasi di titolo d’accesso utile sia per l’accesso ai ruoli sia per il passaggio (di ruolo). Anche in questo l’indicazione è contenuta nelle note alla suddetta Tabella (nello specifico alla valutazione dei titoli di cui alla sezione A3, punto B): Si precisa che non rientra fra quelli valutabili il titolo di Specializzazione per l’insegnamento ad alunni in situazione di disabilità di cui al D.P.R. 970/75, rilasciato anche con l’eventuale riferimento alla Legge 341/90 – artt. 4, 6 e 8. Analogamente non si valutano i titoli rilasciati dalle Scuole di Specializzazione per l’insegnamento nella scuola secondaria (SSIS). Detti titoli non possono essere, infatti, considerati titoli generali aggiuntivi in quanto validi sia per l’accesso ai ruoli sia per il passaggio.
Quesito 2
Gentilissima Lalla, mi scusi se con grandissimo anticipo le pongo un problema che si sta’ ponendo nel nostro Istituto che è un istituto professionale Alberghiero di stato. Per quanto riguarda gli Insegnanti Tecnico Pratici in servizio, la compagine è composta da docenti classe B 003 Laboratorio di Fisica, B 012 Laboratorio di Chimica, B 016 Laboratorio di Informatica, ciò per quanto riguarda la compresenza con gli insegnanti di Scienze Integrate (rispettivamente: A 20 Fisica, A 34 Scienze Chimiche e A 50 Scienze naturali, chimiche e biologiche). Ebbene il problema che si pone è il seguente: considerato che a breve si dovrà compilare la graduatoria dei soprannumerari tenuto conto il forte calo delle iscrizioni ormai costante, in questo caso dato che gli ITP in questione condividono l’insegnamento con Scienze Integrate, occorre stilare una graduatoria unica per quanto riguarda gli ITP e i relativi insegnanti teorici oppure è ancora possibile stilare tante graduatorie quanto sono le classi di concorso attuali?
Come detto sopra, le graduatorie interne di istituto vanno compilate distintamente per classe di concorso e conseguentemente i perdenti posto vanno individuati all’interna di ciascuna di esse. Lo stesso dicasi per gli insegnanti tecnico-pratici. Non a caso, così leggiamo nell’art. 21 del CCNI 2022/25, articolo dedicato proprio all’individuazione nella scuola secondaria: […] Per ogni autonomia scolastica l’individuazione dei docenti soprannumerari viene effettuata distintamente per le cattedre e per i posti di insegnamento […]
Le risposte ai quesiti
È possibile inviare un quesito all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali).
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