Graduatoria interna di istituto docenti di ruolo: per quali corsi sono assegnati i 10 punti

I docenti di ruolo sono attualmente impegnati a presentare domanda per la graduatoria interna di istituto, che va redatta e pubblicata entro il 31 marzo p.v. Valutazione titoli generali, esclusione e inserimento servizio sostegno.
Quesito 1
Sono una docente di scuola primaria di ruolo. Nel 2007 mi sono laureata in Scienze della formazione primaria e, nel corso degli anni, ho conseguito 3 master ( annuali 1500 ore 60 CFU cadauno ) e un corso di perfezionamento ( annuale 500 ore ) per un totale di 10 punti in graduatoria d’istituto. In seguito (nel 2014 ) ho conseguito una seconda laurea in SFP ( indirizzo infanzia ). La segreteria della mia scuola di appartenenza afferma che non posso superare i 10 punti in mio possesso in quanto la seconda laurea rientra nei 10 punti. Io affermo, invece, che per il secondo titolo di laurea mi spettano altri 5 punti ( totale 15 punti ). Mi potreste, per favore, dare chiarimenti? E se sì qual è la normativa di riferimento da sottoporre all’attenzione della segreteria? Per favore rispondetemi perché in questi giorni c’è la consegna della domanda così potrò da chiarire per sempre questa situazione.
La scuola della lettrice sta operando correttamente, come leggiamo nella Tabella A di valutazione dei titoli (allegata al CCNI 2022/25), sulla base della quale sono graduati gli interessati, con le precisazioni riguardanti i trasferimenti d’ufficio. Ecco cosa prevede la predetta tabella alla fine della sezione A3:
N.B. i titoli relativi a B) C), D), E), F), G), I) L), anche cumulabili tra di loro, sono valutati fino ad un massimo di punti 10.
Questi i titoli richiamati:
- B) per ogni diploma di specializzazione conseguito in corsi post-laurea …
- C) per ogni diploma universitario …
- D) per ogni corso di perfezionamento di durata non inferiore ad un anno …
- E) per ogni diploma di laurea con corso di durata almeno quadriennale (ivi compreso il diploma di laurea in scienze motorie), per ogni diploma di laurea magistrale (specialistica), per ogni diploma accademico di secondo livello (ivi compreso il diploma rilasciato da accademia di belle arti o conservatorio di musica, vecchio ordinamento, conseguito entro il 31.12.2017 – L. n. 228/2012) conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l’accesso al ruolo di appartenenza
- F) per il conseguimento del titolo di “dottorato di ricerca” …
- G) per la sola scuola primaria per la frequenza del corso di aggiornamento-formazione linguistica e glottodidattica …
- I) CLIL di Corso di Perfezionamento per l’insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera …
- L) CLIL per i docenti NON in possesso di Certificazione di livello C1, ma che …
Dunque, il punteggio attribuito per la laurea rientra nel computo dei 10 punti, per cui alla lettrice spettano al max i predetti 10 punti. Aggiungiamo, inoltre, che i corsi di perfezionamento annuale, svolti a partire dall’a.s. 2005/06, sono valutati soltanto se di durata annuale, con 1500 ore complessive di impegno, con un riconoscimento di 60 CFU e con esame finale (vedi al riguardo nota 14 alla Tabella A). Pertanto, il corso citato dalla lettrice nel quesito va valutato, a condizione di essere stato svolto prima del 2005/06.
Quesito 2
Volevo sapere se ai fini dell’esclusione dalla graduatoria interna di istituto le 104 per i suoceri valevano oppure no, mi ritrovo perdente posto perché un mio collega ha preso la 104 per la suocera convivente.
No, per l’assistenza alla suocera con grave disabilità non è prevista l’esclusione dalla graduatoria interna di istituto. Infatti, ai sensi dell’art. 13/2 del CCNL 2022/25, come modificato dall’Accordo MIM-OOSS del 21/02/2024, nonché delle disposizioni di cui all’OM 30/2024, vanno esclusi dalla graduatoria interna i docenti beneficiari delle precedenze di cui al citato art. 13/1, punti I, III, IV e VII. Il punto IV, dedicato al personale che assiste un soggetto con grave disabilità, prevede l’esclusione per:
- genitore che assiste il figlio con grave disabilità o chi esercita la tutela legale, a seguito di provvedimento dell’autorità giudiziaria competente; in caso entrambi i genitori siano impossibilitati a provvedere all’assistenza del figlio disabile grave perché totalmente inabili o perché scomparsi, la precedenza viene riconosciuta ai fratelli/sorelle conviventi, in grado di prestare assistenza oppure a chi, individuato dall’autorità giudiziaria competente, esercita la tutela legale;
- personale che assiste il coniuge con grave disabilità;
- personale che assiste il genitore con grave disabilità.
Dunque, come già detto, per l’assistenza alla suocera con grave disabilità non è prevista l’esclusione dalla graduatoria interna. Ne avevamo già parlato in questo articolo
Quesito 3
Sono docente di sostegno di scuola secondaria di secondo grado. Devo compilare la domanda per la graduatoria interna di istituto e ho due domande. Nell’allegato D mi si chiede se ho prestato servizio militare o equiparato. Io ho svolto il servizio civile, ma all’epoca non insegnavo. Lo devo pertanto dichiarare? Sempre nell’allegato D, al punto 4 B devo dichiarare se ho svolto servizio pre-ruolo su sostegno senza il titolo di specializzazione? O devo dichiarare solo gli anni svolti con il titolo? Vi ringrazio per la risposta. Cordiali saluti
Come si legge nella premessa alle note relative alla Tabella A di valutazione dei titoli ai fini dei trasferimenti a domanda e d’ufficio del personale docente ed educativo (per la graduatoria in esame si utilizza la predetta tabella con le precisazioni concernenti i trasferimenti d’ufficio), il servizio militare di leva, o il sostitutivo servizio civile, può essere valutato solo se prestato in costanza di rapporto di impiego come docente a tempo determinato nella scuola statale. Pertanto, al lettore non può essere valutato. Nel punto 4 B vanno indicati gli anni di servizio pre-ruolo prestati su posto di sostegno con il possesso del titolo di specializzazione. Infatti, la compilazione di tale punto riguarda i titolari su posto di sostegno (per la mobilità, invece, il punto va compilato, secondo quanto detto prima, da parte di chi chiede trasferimento/passaggio su posto di sostegno, a prescindere dalla titolarità), ai fini del raddoppio del punteggio (quindi gli eventuali anni svolti su posto di sostegno con il possesso del titolo di specializzazione vanno inseriti sia nel punto 4B che nel punto 3 A; se invece il servizio pre-ruolo è stato svolto senza titolo di specializzazione o solo su posto comune, i relativi anni si caricano soltanto nel predetto punto 3 A). Quanto detto riguardo al raddoppio del punteggio, lo leggiamo nella nota 4 alla summenzionata Tabella A: Per ogni anno di insegnamento prestato, con il possesso del prescritto titolo di specializzazione, nelle scuole speciali o ad indirizzo didattico differenziato o nelle classi differenziali, o nei posti di sostegno, o nelle ex DOS, qualora il trasferimento a domanda o d’ufficio sia richiesto indifferentemente sia per le scuole speciali, sia per quelle a indirizzo didattico differenziato sia, infine, per posti di sostegno il punteggio è raddoppiato. Come detto sopra, per la graduatoria interna vigono le precisazioni concernenti i trasferimenti d’ufficio.
Per completezza, riportiamo di seguito sinteticamente le informazioni principali riguardanti la redazione e pubblicazione delle graduatorie interne di istituto, nonché la relativa tempistica.
Graduatoria interna
Scopo: le graduatorie interne sono redatte al fine di individuare l’eventuale perdente posto, in caso di contrazione dell’organico dell’autonomia, ossia in caso si perdano posti/cattedre.
Docenti interessati: le graduatorie sono compilate, in ciascuna istituzione scolastica, per ognuna delle tipologie di posto e/o classi di concorso presenti nella medesima scuola, includendovi i docenti di ruolo titolari nella stessa, ivi compresi coloro i quali si trovino in assegnazione provvisoria o utilizzazione in altra istituzione scolastica. Viceversa, non vanno inclusi i docenti in assegnazione/utilizzazione nella scuola in esame ma titolari in altra istituzione scolastica.
Tempistica titoli e pubblicazione: le graduatorie interne sono redatte e pubblicate dal dirigente scolastico, entro i 15 giorni successivi alla data ultima di presentazione delle domande di mobilità. Pertanto, considerata la tempistica indicata nell’OM n. 30/2024, che fissa al 16 marzo 2024 la predetta data ultima, le graduatorie interne vanno redatte e pubblicate entro il 31 marzo p.v. Entro il 16 marzo, invece, è possibile conseguire i titoli da far valutare.
Punteggi: i punteggi, con cui sono graduati gli interessati, vengono attribuiti ai sensi della Tabella A, allegata all’Ipotesi di CCNI 2022/25 (come modificato dall’intesa MIM-OOSS del 21 febbraio 2024) con le precisazioni previste per i trasferimenti d’ufficio, e comprendente le seguenti voci: anzianità di servizio; esigenze di famiglia (intese in tal caso come esigenze di non allontanamento); titoli generali. Si valutano i soli titoli posseduti entro il 16 marzo 2024 (data ultima di presentazione delle istanze di mobilità).
Esclusioni: sono esclusi dalle graduatorie interne, a meno che la contrazione di organico non sia tale da richiedere anche il loro coinvolgimento, i docenti beneficiari delle precedenze di cui ai punti I [“Disabilità e gravi motivi di salute (non vedenti; emodializzati)”], III (“Personale con disabilità e personale che ha bisogno di particolari cure continuative”), IV (“Assistenza al coniuge ed al figlio con disabilità; assistenza da parte del figlio al genitore con disabilità; assistenza da parte di chi esercita la tutela legale”) e VII (“Personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali”) del comma 1 del predetto articolo 13, a meno che la contrazione di organico sia tale da rendere strettamente necessario il loro coinvolgimento (es. soppressione della scuola, ecc.).
Le risposte ai quesiti
È possibile inviare un quesito all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali).
Corsi
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