Graduatoria interna di istituto docenti di ruolo, anche nel caso del potenziamento l’ultimo perde il posto
I posti di potenziamento, una volta assegnati alle scuole, entrano a far parte indistintamente dell’organico dell’autonomia e non possono essere modificati dalle scuole. Individuazione perdenti posto.
Organico autonomia
L’organico dell’autonomia, com’è noto, è stato istituito dalla legge n. 107/2015. Ai sensi dell’articolo 1, commi 5 e 63, della predetta legge:
- per ciascuna scuola, compresi gli istituti comprensivi e tutti gli indirizzi degli istituti secondari di secondo grado, è istituito l’organico dell’autonomia;
- i docenti, facenti parte del suddetto organico, concorrono alla realizzazione del PTOF con attività di insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di progettazione e di coordinamento;
- l’organico dell’autonomia è composto dai posti comuni, per il sostegno e per il potenziamento dell’offerta formativa.
A ciò aggiungiamo le indicazioni fornite dal Ministero nell’annuale nota sugli organici:
Si raccomanda, in proposito, una attenta valutazione, da parte degli uffici competenti, delle esigenze delle istituzioni scolastiche … con particolare riferimento alla “qualificazione” dei posti cosiddetti “di potenziamento”, i quali comunque entrano a far parte indistintamente dell’organico dell’autonomia …
I posti del potenziamento, che una volta attribuiti confluiscono senza specificazione nell’organico dell’autonomia, possono dunque essere utilizzati per la copertura degli insegnamenti curricolari e tanto per il completamento degli spezzoni nella scuola dell’infanzia e primaria quanto – nella scuola secondaria – per il completamento di singoli spezzoni abbinabili della medesima classe di concorso presenti nella stessa autonomia scolastica.
In definitiva, i posti di potenziamento fanno parte (insieme ai posti comuni e di sostegno) dell’organico dell’autonomia e, una volta assegnati alle scuole, confluiscono senza specificazione nel predetto organico. Ciò significa che:
- nel caso di una scuola secondaria, viene assegnato alla stessa un posto relativo ad una determinata classe di concorso o di sostegno;
- nel caso di una scuola dell’infanzia/primaria, viene assegnato alla stessa un posto comune o di sostegno;
- il posto in questione (quelli sopra citati) può essere coperto con un’immissione in ruolo, un trasferimento/passaggio, assegnazione provvisoria/utilizzazione ovvero con una supplenza al 31/08. Precisiamo che nel provvedimento di immissione in ruolo, mobilità o supplenza non si troverà la dicitura posto di potenziamento ma la classe di concorso/tipo di posto. Sarà poi il dirigente scolastico ad assegnare il docente su potenziamento ovvero su posto curricolare ovvero su un posto misto curricolare/potenziamento, secondo la prevista procedura e nel rispetto delle prerogative degli organi collegiali.
Graduatoria interna di istituto
Cosa, come e quando
Le graduatorie interne di istituto sono redatte annualmente, al fine di individuare l’eventuale perdente posto in caso di contrazione dell’organico dell’autonomia, in ciascuna istituzione scolastica e per ognuna delle tipologie di posto e/o cattedre esistenti nella medesima scuola. Nella graduatoria vanno inclusi i soli docenti di ruolo titolari nella scuola interessata, compresi quelli che si trovino in assegnazione provvisoria o utilizzazione in altra scuola (al contrario, non vanno inseriti i docenti in servizio nella scuola, in virtù di provvedimenti di assegnazione provvisoria o utilizzazione, che vanno invece graduati nelle rispettive scuole di titolarità), i quali sono graduati in base ai punteggi previsti dalla Tabella A, allegata all’Ipotesi di CCNI 2022/25, con le precisazioni previste per i trasferimenti d’ufficio, comprendente le seguenti voci: anzianità di servizio; esigenze di famiglia (intese in tal caso come esigenze di non allontanamento); titoli generali.
Sono esclusi dalle graduatorie in questione i docenti beneficiari delle precedenze di cui ai punti I, III, IV e VII del comma 1 dell’articolo 13 del CCNI 2022/25, a meno che la contrazione di organico sia tale da rendere strettamente necessario il loro coinvolgimento (es. soppressione della scuola, ecc.).
Le graduatorie interne sono redatte e pubblicate dai dirigenti scolastici, entro i 15 giorni successivi alla data di scadenza di presentazione delle domande di mobilità (data naturalmente ancora da definire).
Docenti potenziamento
Come detto sopra, una volta assegnati alle scuole, i posti di potenziamento confluiscono indistintamente nell’organico dell’autonomia. Pertanto, ai fini della redazione delle graduatorie interne di istituto, i docenti assegnati su posto di potenziamento o su posto misto curricolare/potenziamento sono trattati come tutti gli altri, per cui se sono docenti di:
- posto comune nella scuola primaria/infanzia sono graduati nella graduatoria interna di posto comune (insieme agli altri docenti curricolari);
- posto comune nella scuola secondaria sono graduati nella graduatoria relativa alla classe di concorso di titolarità (insieme agli altri docenti curricolari);
- sostegno nella scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado sono graduati nella graduatoria relativa alla tipologia di sostegno di titolarità (EH, CH, DH);
- sostegno nella scuola secondaria di secondo grado sono graduati nella relativa graduatoria con tutti i titolari su sostegno, senza distinzione delle singole aree di sostegno.
Quesito
Così chiede un nostro lettore:
La mia compagna ha avuto una cattedra in una scuola secondaria di A030, composta da 14 ore curriculari e 4 di potenziamento (sul contratto sono indicate un generico 18 ore). L’anno prossimo probabilmente non si formeranno 2 classi, e quindi ci saranno dei soprannumeri. Le ore di potenziamento possono essere ridistribuite tra tutti i docenti, o avendole prese quest’anno come completamento cattedra, sono di A030 e non possono essere tolte? La preoccupazione è che alla fine sia proprio lei ad andare in soprannumero, ridistribuendo le ore ad altri docenti in base alla graduatoria interna.
Come detto sopra, i posti i potenziamento nella secondaria sono relativi alle varie classi di concorso esistenti nella scuola interessata. Quindi, alla scuola della compagna del lettore è stato attribuito un posto di potenziamento relativo alla classe di concorso A030, che non può essere cambiato se non dall’USR/ATP. In caso di contrazione di organico e di perdenti posti nella A030, il soprannumerario verrà individuato dalla relativa graduatoria: l’ultimo sarà perdente posto. Ciò a prescindere dalla distribuzione delle ore effettuata nel corrente anno scolastico, in quanto, come detto sopra, l’assegnazione dei docenti agli insegnamenti (in questo caso su potenziamento) è di competenza del dirigente, nel rispetto delle prerogative degli organi collegiali e ad essa (assegnazione) non è legata l’individuazione dei perdenti posto, che avviene per classe di concorso (nel caso della secondaria posto comune) e in base alla posizione nella graduatoria interna. In definitiva, la compagna del lettore, qualora vi fosse un posto in meno di A30, sarà perdente posto solo se ultima nella relativa graduatoria interna.
Le risposte ai quesiti
È possibile inviare un quesito all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali).
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