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Graduatoria interna di istituto docenti 2025: valutazione concorso e continuità servizio. Risposte ai quesiti

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Graduatoria interna di istituto: si valutano concorsi per l’accesso al ruolo di livello pari o superiore a quello di titolarità; assegnazione provvisoria, anche per l’a.s. 24/25, interrompe continuità di servizio.

Concorsi

D1. Si chiede cortesemente se i concorsi superati per l’accesso al ruolo alla scuola scuola di primo grado, abilitante anche per il secondo grado, devono considerarsi validi ai fini dei 12 punti nella graduatoria interna, anche quando i docenti sono arrivati nella scuola secondaria di secondo grado attraverso il passaggio di ruolo. (esempio: un docente ha superato il concorso ed è entrato in ruolo nella scuola secondaria di I grado, successivamente ha chiesto il passaggio di ruolo alle scuola secondaria di II grado). Grazie della collaborazione e cordiali saluti.

R1. Come leggiamo nel punto A – sezione A3 – della Tabella A allegata al CCNI 25/28, si valuta il superamento di un pubblico concorso ordinario per esami e titoli, per l’accesso al ruolo di appartenenza …, al momento della presentazione della domanda, o a ruoli di livello pari o superiore a quello di appartenenza…

Dunque, per essere valutato il concorso deve essere di livello pari o superiore al ruolo di attuale appartenenza e, nel caso del lettore, titolare nella secondaria di secondo grado, il concorso non può essere valutato in quanto superato per un ruolo inferiore, ossia il primo grado. Ciò a prescindere che, con il medesimo concorso, abbia conseguito l’abilitazione anche per il secondo grado (presumiamo si tratti delle classi di concorso aggregate ai sensi del DM 255/23).

Queste, nello specifico, tutte le condizioni affinché il concorso sia valutato:

  • il concorso deve essere ordinario per titoli ed esami;
  • il concorso non deve essere stato necessariamente vinto, ma superato ossia si deve aver superato tutte le previste prove, indipendentemente se si è rientrati o meno nel numero dei vincitori;
  • il concorso deve essere stato svolto per l’accesso al ruolo di appartenenza, al momento della presentazione della domanda, oppure a ruoli di livello pari o superiore al predetto ruolo di appartenenza. Pertanto: i concorsi ordinari a posti della scuola primaria si valutano, oltre che nella primaria, nella scuola dell’infanzia; i concorsi ordinari a posti della scuola secondaria di secondo grado si valutano, oltre che nel secondo grado, nella scuola secondaria di primo grado, nella scuola primaria e dell’infanzia; i concorsi ordinari a posti della scuola secondaria di primo grado, oltre che nel primo grado, si valutano nella scuola primaria e dell’infanzia; si valutano, soltanto nell’ambito del ruolo dei docenti diplomati, i concorsi ordinari a posti di insegnante diplomato nella scuola secondaria di II grado; i concorsi ordinari a posti della scuola dell’infanzia si valutano nella sola scuola dell’infanzia.

Si evidenzia inoltre che:

– i concorsi ordinari a posti di personale educativo sono da considerare di livello pari ai concorsi della scuola primaria, per cui si valutano sia nella primaria che nella scuola dell’infanzia;

– i concorsi a posti di personale ispettivo e dirigente scolastico sono da considerare di livello superiore rispetto ai concorsi a posti di insegnamento, per cui si valutano nella scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado.

– non sono valutati:

  • i concorsi riservati per il conseguimento dell’abilitazione o dell’idoneità all’insegnamento;
  • i concorsi ordinari ai soli fini del conseguimento dell’abilitazione;
  • i concorsi indetti ai sensi del DDG 85/2018 e DM 631/2018 (concorso straordinario secondaria), del DDG 1546/2018 (concorso straordinario infanzia e primaria), DDG 510/2020 (concorso straordinario secondaria), DDG 1081/2022 (concorso straordinario-bis), del DDG 1327/2024 (concorso straordinario IRC infanzia e primaria) e del DDG 1328/2024 (concorso straordinario IRC secondaria);
  • i concorsi di livello inferiore al ruolo di appartenenza, al momento della presentazione della domanda.

Non possono infine ottenere il punteggio in esame coloro che hanno conseguito la sola abilitazione riportando un punteggio inferiore a 52,50/75 nei concorsi ordinari per l’accesso a posti e cattedre nella scuola banditi antecedentemente alla legge 270/82.

Continuità e assegnazione provvisoria

D2. Vi contatto per un quesito in merito alla continuità e all’assegnazione provvisoria. Premesso che in generale l’anno in corso non è valutato nella mobilità e nelle graduatorie interne d’istituto. Un docente che nel corrente anno scolastico si trova in assegnazione provvisoria presso un comune diverso da quello di titolarità (all’interno della stessa provincia), perde già da quest’anno il punteggio di continuità o dal successivo? In questo caso si considera l’anno in corso e quindi la continuità verrà persa dal successivo? Potrei avere anche il riferimento normativo?

Vero è che l’anno in corso non si valuta, tuttavia non si può più parlare di continuità in quanto sta svolgendo servizio in altra istituzione scolastica. Ciò è chiarito nelle note alla tabella di valutazione, dove non si fa menzione dell’anno in corso (menzionato nelle premesse solo per dire che non viene valutato) e leggiamo che la continuità non spetta in caso di assegnazione provvisoria (nota 5):

[…] Il punteggio di cui trattasi non spetta, invece, nel caso di assegnazione provvisoria …
Dunque, l’assegnazione interrompe la continuità nel momento in cui si ottiene, indipendentemente dall’anno in corso. Pertanto al lettore la continuità si è interrotta. Il riferimento è la nota summenzionata.
Precisiamo che:
  • nella graduatoria interna interna di istituto il punteggio per la continuità di servizio nella scuola, diversamente che nella mobilità (dove si valuta dopo 3 anni), è attribuito dopo il primo anno maturato (escluso quello in corso);
  • tutte le altre condizioni di seguito elencate, ai fini della valutazione, valgono per la mobilità e la graduatoria in esame, come anche quelle relative al mantenimento o alla perdita della stessa.

Condizioni valutazione:

  • il servizio deve essere stato svolto continuativamente nella scuola di attuale titolarità e nella medesima tipologia di posto (comune ovvero sostegno, a prescindere dalla tipologia di disabilità) o nella stessa classe di concorso (nel caso delle scuole secondarie di primo e secondo grado); si sottolinea che non si computano eventuali anni di pre-ruolo o di decorrenza giuridica retroattiva della nomina;
  • il servizio deve essere stato svolto sullo stesso tipo organico di titolarità (o diurno o serale);
  • non si valuta l’anno scolastico in corso.

Quando si perde il punteggio maturato

La continuità di servizio si interrompe (ovvero si è interrotta), per cui si perde il punteggio accumulato, nei casi di seguito indicati:

  • in caso di trasferimento ottenuto precedentemente all’introduzione dell’organico di circolo (vedi punto 1 sopra riportato) tra plessi dello stesso circolo;
  • in caso di trasferimento da corso diurno a corso serale o viceversa;
  • in caso di trasferimento (con domanda di mobilità volontaria) e passaggio di ruolo/cattedra;
  • in caso di assegnazione provvisoria sia provinciale che interprovinciale;
  • per i docenti trasferiti d’ufficio nel decennio quale soprannumerari che abbiano chiesto, in ciascun anno del decennio medesimo, il rientro nell’istituto di precedente titolarità, in caso di sola assegnazione interprovinciale (in caso di assegnazione provinciale, invece, il punteggio in esame si continua a maturare) a partire dalla mobilità del 2020/2021, mentre continua a permanere il diritto di rientro;
  • in caso di mancato svolgimento di servizio nella scuola di titolarità per un periodo superiore a 6 mesi nell’anno scolastico di riferimento;
  • in caso di trasferimento (anche nella stessa scuola) da posto comune a posto di sostegno e viceversa;
  • in caso di periodi di frequenza di corsi di dottorato di ricerca nonché di periodi di congedo dovuti all’assegnazione di borse di studio o assegni di ricerca da parte di amministrazioni statali, di enti pubblici, di stati od enti stranieri, di organismi ed enti internazionali.

Quando si mantiene

La continuità di servizio non si interrompe, per cui si continua a maturare, nei casi di seguito indicati:

  • nel caso in cui, in seguito all’introduzione dell’organico di circolo (nell’a.s. 1998/99 per la scuola primaria e nell’a.s. 1999/2000 per la scuola dell’infanzia e per la scuola primaria dei comuni di montagna e delle piccole isole), la titolarità sia passata dal plesso al circolo corrispondente;
  • in seguito all’introduzione dell’organico dell’autonomia, con l’automatica attribuzione della titolarità su codice unico in tutte le situazioni in cui era distinto;
  • per la scuola primaria, nel caso di trasferimento tra i posti dell’organico (comune e lingua), ossia da posto comune a posto di lingua e viceversa;
  • in caso di trasferimento d’ufficio o a domanda condizionata, quindi per il personale che usufruisce della precedenza di cui al punto II dell’articolo 13, comma 1, del CCNI; al riguardo, si precisa che la continuità didattica, legata alla scuola di ex-titolarità, del predetto personale va considerata ai fini della sola domanda di trasferimento e non anche della domanda di passaggio;
  • in caso di assegnazione provvisoria provinciale per i docenti trasferiti d’ufficio o domanda condizionata (punto precedente) che abbiano chiesto, in ciascun anno dell’ottennio successivo al trasferimento d’ufficio, il rientro nell’istituto di precedente titolarità;
  • nel caso di assenze per motivi di salute, gravidanza e puerperio, compresi i congedi di cui al D.lgs. n. 151/01, per servizio militare di leva o per il sostitutivo servizio civile, per mandato politico ed amministrativo;
  • nel caso di esoneri dal servizio previsti dalla legge per i componenti del Consiglio Nazionale della P.I. e del CSP.I., di esoneri sindacali e di aspettative sindacali ancorché non retribuite;
  • nel caso di incarico di presidenza di scuole secondarie, di esonero dall’insegnamento dei collaboratori dei dirigenti scolastici, di esoneri per la partecipazione a commissioni di concorso;
  • in caso di collocamento fuori ruolo per il periodo in cui si mantiene la titolarità (ai sensi del DL n. 240/2000, convertito con modificazioni nella legge n. 306/2000), per il servizio prestato nelle scuole militari nonché per il periodo di servizio prestato nei progetti di cui all’art 1, comma 65, della legge n. 107/15;
  • in caso di fruizione del congedo biennale per l’assistenza a familiari con grave disabilità  (art. 42, comma 5, del D.lgs. n. 151/01);
  • in caso di dimensionamento della rete scolastica (sdoppiamento, aggregazione, soppressione, fusione di scuole), caso in cui la titolarità ed il servizio, relativi alla scuola di nuova istituzione o aggregante, si ricongiungono alla titolarità ed al servizio riguardanti la scuola sdoppiata, aggregata, soppressa o fusa;
  • in caso di utilizzazione in altra scuola ovvero di trasferimento del docente in soprannumero nella scuola di titolarità, qualora il medesimo (docente) abbia richiesto in ciascun anno del decennio successivo il trasferimento nella predetta scuola di precedente titolarità ovvero nel comune; in tal caso, in sostanza, l’aver ottenuto il trasferimento in una delle altre preferenze espresse (dopo la prima che deve essere la scuola di precedente titolarità) non interrompe la continuità di servizio. Evidenziamo che, qualora scaduto il decennio in questione, il docente non abbia ottenuto il rientro nella scuola di precedente titolarità, i punteggi relativi alla continuità didattica nell’ottennio sono riferiti esclusivamente alla scuola ove è stato trasferito in quanto soprannumerario;
  • in caso di comando su cattedre ove si è attuata la sperimentazione di cui all’art. 278 del D.lgs. n. 297/94 nonché di servizio nelle figure professionali di cui all’art. 5  del DL n. 323/1988, convertito con modificazioni nella legge n. 426/1988;
  • in tutti i casi di utilizzazione (compresa l’utilizzazione in altri compiti per inidoneità temporanea);
  • in caso di mancato svolgimento di servizio nella scuola di titolarità per un periodo inferiore a 6 mesi nell’anno scolastico di riferimento;
  • per i docenti già titolari sulla classe A075 e transitati sulla classe A076 (in forza della C.M. 215/95), nel solo caso in cui non sia cambiato l’istituto di titolarità.

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