Graduatoria interna di istituto docenti 2025: 5 giorni di tempo per la domanda dei sovrannumerari. Quali le scelte

Docenti di ruolo: le segreterie scolastiche hanno pubblicato entro lo scorso 9 aprile le graduatorie interne di istituto valide per l’organico dell’anno scolastico 2025/26. E qualcuno è già stato individuato come “perdente posto”, “sovrannumerario” per tutte o parte delle ore. Difficile trovare la responsabilità: dal calo demografico al ridimensionamento. Cosa possono fare i docenti che si trovano in questo status.
Chi sarà il perdente posto
Il perdente posto sarà l’ultimo in graduatoria, redatta ai sensi dell‘Ipotesi di CCNI 2025/28 sottoscritta lo scorso 29 gennaio . Pertanto, i primi a perdere il posto saranno i docenti inclusi in coda, secondo il rispettivo punteggio e poi, eventualmente, quelli inseriti a pettine (sempre secondo il rispettivo punteggio).
A parità di punteggio prevale l’anzianità anagrafica, per cui perderà il posto il docente anagraficamente più giovane.
In caso di eventuale soprannumerario, individuato come detto sopra, il dirigente scolastico deve notificare tempestivamente all’interessato la posizione di soprannumero e che nei suoi confronti si deve procedere al trasferimento d’ufficio (che si verifica a determinate condizioni, che vedremo di seguito).
Cosa fa o può fare il perdente posto
Il docente individuato perdente posto nella scuola secondaria di primo e secondo grado (come anche nella scuola dell’infanzia/primaria) può presentare domanda di trasferimento (condizionata o meno) oppure non presentarla. Presentare domanda condizionata significa che, qualora nel corso dei movimenti si liberi un posto nella scuola in cui si è stati dichiarati perdenti posto, il docente è riassorbito nella medesima e quindi non partecipa più alla mobilità.
Presentazione domanda
La domanda si presenta entro 5 giorni dalla comunicazione della condizione di soprannumerarietà (utilizzando il modulo allegato all’OM, da inviare digitalmente – tramite posta elettronica) e, come detto, può essere condizionata o meno al permanere della situazione di soprannumerarietà. In entrambi i casi, l’interessato partecipa al movimento con le modalità e il punteggio previsti per i trasferimenti a domanda. Evidenziamo che nel modulo domanda va indicato il punteggio con il quale si è stati inseriti nella graduatoria interna.
L’istanza di trasferimento: si condiziona, rispondendo “NO” al quesito presente nel modulo domanda “Il docente soprannumerario intende comunque partecipare al movimento a domanda?”; non si condiziona, rispondendo “SI” al predetto quesito.
Evidenziamo che se il docente ha già presentato domanda di mobilità (prima dunque di essere dichiarato perdente posto), la nuova istanza, condizionata o meno, sostituisce integralmente quella precedente; l’interessato potrà, altresì, integrare o modificare la domanda di passaggio di cattedra, indicando a quale delle due domande intende dare la precedenza. Ovviamente, la proroga dei termini per la presentazione della domanda di passaggio di ruolo è ammessa solo se non sono ancora state avviate le operazioni di mobilità.
Domanda condizionata
Nel caso di presentazione di domanda condizionata, qualora nel corso dei movimenti si liberi un posto relativo alla stessa tipologia del docente perdente posto, quest’ultimo viene riassorbito nella scuola e non si tiene conto della domanda presentata. In presenza di più soprannumerari con domanda condizionata, viene riassorbito il docente che precede nella graduatoria formulata dal dirigente scolastico. Qualora non possa essere riassorbito, il perdente posto fruirà, per il decennio successivo, della precedenza per il rientro nella scuola di ex titolarità, prevista dall’art. 13, comma 1 – punto II, del CCNI 2025/28.
Nella domanda in esame è possibile esprimere preferenze relative anche a comuni diversi da quello di attuale titolarità, purché si esprima anche il codice relativo all’intero comune di titolarità oppure relativo al distretto sub comunale di titolarità, prima dei codici relativi ad altri comuni ovvero ad altri distretti sub comunali (sia di singola scuola, sia sintetici).
Inoltre, se nella medesima domanda si indicano anche preferenze interprovinciali ossia per altra provincia rispetto a quella di titolarità (sia puntuali che sintetiche), il comune di titolarità deve essere indicato prima delle preferenze provinciali relative ad altri comuni (viceversa, le preferenze relative ad altri comuni della propria provincia di titolarità sono annullate). Qualora le preferenze per altra provincia siano espresse prima di quelle della provincia di titolarità e si è soddisfatti in una delle predette preferenze interprovinciali, il docente non viene riassorbito.
In caso di accoglimento della domanda condizionata, il docente si considera a tutti gli effetti come trasferito d’ufficio.
Infine, nel caso in cui il docente non venga soddisfatto per alcuna delle preferenze espresse in quanto non disponibili ovvero da assegnare ad aspiranti che lo precedano in graduatoria e permanga la sua posizione di soprannumero, lo stesso è trasferito d’ufficio (anche in tal caso fruirà, per il decennio successivo, della precedenza per il rientro nella scuola di ex titolarità).
Domanda non condizionata
Qualora l’interessato non condizioni la domanda, anche nel caso in cui si liberi un posto nel corso dei movimenti, lo stesso non può rientrare nella scuola di titolarità.
Non condizionando la domanda, inoltre, si perde la succitata precedenza di cui al punto II dell’articolo 13/1 del CCNI 2022/25, anche nel caso in cui sia trasferito d’ufficio, in quanto non soddisfatto in nessuna delle preferenze espresse nella domanda non condizionata.
Mancata presentazione domanda
Il perdente posto che non presenta domanda è trasferito d’ufficio. Analogamente, come detto sopra, è trasferito d’ufficio il docente che presenta domanda (condizionata o meno), ma non è soddisfatto in nessuna delle preferenze espresse (l’accoglimento della domanda di trasferimento, anche se condizionata, prevale sul trasferimento d’ufficio).
Il trasferimento d’ufficio, in caso di concorrenza di più docenti, è disposto secondo il punteggio spettante a ciascuno, in base agli elementi di cui alla Tabella A, allegata al CCNI 2025/28, con le precisazioni relative ai predetti trasferimenti (quindi in base al punteggio della graduatoria interna). In caso di parità di punteggio prevale la maggiore età anagrafica.
Ordine in cui saranno disposti i trasferimenti d’ufficio
Di seguito l’ordine in cui sono disposti i trasferimenti d’ufficio in esame su posto comune e su posto di sostegno:
– su posto comune sono disposti:
- nel comune di titolarità nel corso della prima fase dei movimenti, considerando sia le cattedre interne che esterne; in subordine
- in una scuola del comune più vicino a quello di precedente titolarità, sulla base dell’apposita tabella di viciniorietà all’uopo predisposta e pubblicizzata prima dell’effettuazione dei movimenti, considerando sia le cattedre interne che esterne;
- sui posti di istruzione per l’età adulta seguendo la tabella di viciniorietà dei comuni.
– su posto di sostegno sono disposti, come quello dei titolari su posto comune, prima nel comune di titolarità e, successivamente, in assenza di posti disponibili in detto comune, in quello più vicino, secondo le tabelle di viciniorietà. In ciascuna di tali fasi, nella scuola secondaria di I grado, il trasferimento è disposto nelle tre tipologie per le quali il docente risulti in possesso del relativo titolo di specializzazione, secondo il seguente ordine:
- sostegno per disabili psicofisici
- sostegno per disabili dell’udito
- sostegno per disabili della vista
Nella sequenza operativa in cui si svolgono i trasferimenti e i passaggi di ruolo/cattedra, descritta nell’allegato1 al CCNI 25/28, i trasferimenti d’ufficio sopra indicati si collocano nella prima fase della mobilità (trasferimenti tra scuole del comune) e nella seconda (trasferimenti provinciali). Nello specifico:
- il movimento nel comune di titolarità è il penultimo della suddetta prima fase della mobilità (trasferimenti tra scuole del comune) ed è identificato con la lettera F): trasferimenti d’ufficio, nel comune di titolarità e per la medesima tipologia di posto, dei docenti soprannumerari che non hanno prodotto domanda o che, pur avendola prodotta, non sono stati soddisfatti per le preferenze espresse nel modulo-domanda;
- il movimento in un comune viciniore, invece, è il primo della suddetta seconda fase della mobilità ed è indentificato con la lettera A): trasferimenti d’ufficio, secondo l’ordine di vicinanza rispetto al proprio comune di titolarità stabilito dalle apposite tabelle, dei docenti titolari di posti e cattedre che non abbiano prodotto domanda o che, pur avendola prodotta, non abbiano ottenuto il movimento (trasferimento o passaggio di cattedra) a domanda;
Le risposte ai quesiti
È possibile inviare un quesito all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali).