Graduatoria interna di istituto 2024 docenti di ruolo: pubblicata entro il 31 marzo, titoli validi entro il 16 marzo. Chi “perde il posto”, ecco come si compila. DOMANDA

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Graduatoria interna di istituto: con il via alla presentazione della domanda di mobilità, scatta anche il periodo utile per la presentazione della domanda utile, in ciascuna istituzione scolastica, per l’individuazione dell’eventuale sovrannumerario o perdente posto in caso di contrazione di organico (e quest’anno il dimensionamento fa sentire i suoi effetti). Le date da rispettare, quali titoli valgono, chi ha la precedenza e chi è ultimo.

La graduatoria interna di istituto si compila per ogni classe di concorso nella scuola secondaria e per ogni tipo di posto nella scuola di infanzia e primaria.

La domanda sarà ancora cartacea, a meno che le singole scuole non propongano un sistema informatizzato di raccolta delle informazioni.

Ogni docente si collocherà in graduatoria in base al punteggio. I punteggi riguardano

  • anzianità di servizio
  • esigenze di famiglia (intese in tal caso come esigenze di non allontanamento)
  • titoli generali

La tabella di valutazione dei titoli  è allegata al CCNI sulla mobilità.  N.B. L’anno scolastico in corso non si valuta per la continuità di servizio.

Tempistica

  • titoli valutabili sono quelli conseguiti entro il 16 marzo 2024 (data ultima di presentazione delle istanze di mobilità, ossia di trasferimento e passaggio di ruolo/cattedra)
  • Va redatta e pubblicata entro il 31 marzo 2024 (data limite, corrispondente ai 15 giorni successivi alla presentazione delle domande di mobilità).

Punteggio per la continuità didattica

Il punteggio di continuità spetta ai docenti per il servizio continuativo svolto nella scuola di titolarità per la stessa classe di concorso e per la stessa tipologia di posto.

La mobilità volontaria e l’assegnazione provvisoria, una volta ottenute,. fanno perdere la continuità maturata fino a quel momento.

Il punteggio spettante viene calcolato, sulla base della tabella di valutazione allegata al CCNI, nella maniera di seguito indicata:

  • continuità nella scuola: per ogni anno di servizio di ruolo prestato nella scuola di attuale titolarità senza soluzione di continuità sono attribuiti p. 2 entro il quinquennio e punti 3 oltre il quinquennio;
  • continuità nel comune: per ogni anno di servizio di ruolo prestato nel comune di attuale titolarità senza soluzione di continuità sono attribuiti punti 1.

Come si valuta il punteggio

Nella valutazione del punteggio si tiene conto di tutte le voci presenti nella tabella, comprendenti servizio (pre-ruolo e ruolo), titoli ed esigenze di famiglia.

Le diverse voci relative all’ANZIANITÀ DI SERVIZIO, che comprendono il servizio nel ruolo di appartenenza, il servizio in altro ruolo, il servizio pre-ruolo, il punteggio di continuità, il bonus di 10 punti, vengono esplicitate nel dettaglio nella tabella A1

Le ESIGENZE DI FAMIGLIA, comprendenti il ricongiungimento al coniuge e i figli minori, vengono esplicitate nella tabella A2

Ai fini della formulazione della graduatoria interna di istituto, come chiarisce la nota 7) della tabella di valutazione, le esigenze di famiglia, da considerarsi in questo caso come esigenze di non allontanamento dalla scuola e dal comune di attuale titolarità, sono valutate nella seguente maniera:

lettera A) (ricongiungimento al coniuge, etc.) vale quando il familiare è residente nel comune di titolarità del docente. Tale punteggio spetta anche nel caso in cui nel comune di ricongiungimento non vi siano istituzioni scolastiche richiedibili (cioè che non comprendano l’insegnamento del richiedente) e lo stesso risulti viciniore alla sede di titolarità. Qualora il comune di residenza del familiare non sia sede di organico il punteggio va attribuito per il comune sede dell’istituzione scolastica che abbia un plesso nel comune di residenza del familiare

lettera B) e lettera C) valgono sempre e si considerano i figli che compiono i 6 anni o 18 anni entro il 31 dicembre dell’anno in cui si effettua il trasferimento

lettera D) (cura e assistenza dei figli minorati, etc..) vale quando il comune in cui può essere prestata l’assistenza coincide con il comune di titolarità del docente oppure è ad esso viciniore, qualora nel comune medesimo non vi siano sedi scolastiche richiedibili.

Il punteggio così calcolato viene utilizzato anche nelle operazioni di trasferimento d’ufficio del docente soprannumerario.

TITOLI GENERALI sono descritti nel dettaglio con relativo punteggio nella tabella A3

Si ritiene importante precisare che possono e devono essere valutati soltanto i titoli e le esigenze di famiglia in possesso degli interessati entro il termine previsto, dall’Ordinanza ministeriale, per la presentazione della domanda di trasferimento.

A parità di punteggio, la precedenza è determinata in base alla maggiore età anagrafica.

Documentazione

Ogni elemento valutabile deve essere documentato dai docenti, che possono produrre apposita dichiarazione personale ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000 n. 445, e successive modifiche ed integrazioni.

Qualora l’interessato non abbia provveduto a dichiarare o a documentare i titoli valutabili ai fini della formazione della graduatoria interna di istituto, il Dirigente scolastico provvede d’ufficio all’attribuzione del punteggio spettante sulla base degli atti in suo possesso.

Le risposte ai quesiti

È possibile inviare un quesito all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali)

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