Graduatoria interna di istituto docenti 2023, è possibile valutare più di un concorso ordinario?
Quanti concorsi ordinari per esami e titoli possono essere valutati nella graduatoria interna di istituto?
Graduatoria interna
La graduatoria interna di istituto è predisposta in ciascuna istituzione scolastica, graduando tutti i docenti titolari nella medesima (istituzione scolastica), per ognuna delle tipologie di posto e/o cattedre esistenti in essa (scuola), al fine di individuare l’eventuale perdente posto in caso di contrazione di organico.
Il dirigente scolastico procede alla formulazione della graduatoria suddetta sulla base dei punteggi attribuiti a ciascun docente, ai sensi della Tabella A “Tabella di valutazione dei titoli ai fini dei trasferimenti a domanda e d’ufficio del personale docente ed educativo”, con le precisazioni riguardanti la mobilità d’ufficio, tabella allegata al CCNI 2022/25 (contratto che dovrà essere riscritto, dopo l’annullamento da parte del tribunale di Roma). I punteggi derivano dalle seguenti voci:
- anzianità di servizio (sezione A1 della Tabella A);
- esigenze di famiglia, intese in tal caso come esigenze di non allontanamento(sezione A2 della Tabella A);
- titoli generali (sezione A3 della Tabella A).
Le indicazioni relative alla valutazione dei concorsi sono presenti nella sezione A3 della suddetta Tabella A e nelle relative note.
Valutazione concorsi
Concorsi valutabili
Così leggiamo nella citata sezione A3-punto A:
A) per il superamento di un pubblico concorso ordinario per esami e titoli, per l’accesso al ruolo di appartenenza (1), al momento della presentazione della domanda, o a ruoli di livello pari o superiore a quello di appartenenza (10) Punti 12
Ai fini della valutazione, dunque, il concorso deve essere ordinario per esami e titoli, nonché deve essere stato svolto per l’accesso al ruolo di appartenenza ovvero per un ruolo di livello pari o superiore.
Si precisa che:
- si valuta un solo pubblico concorso;
- i concorsi ordinari a posti della scuola dell’infanzia non sono valutabili nell’ambito della scuola primaria e secondaria, mentre lo sono per la sola scuola dell’infanzia;
- i concorsi ordinari a posti della scuola primaria non sono valutabili nella scuola secondaria, mentre lo sono per la primaria e per l’infanzia;
- i concorsi ordinari a posti della scuola secondaria di I grado non sono valutabili nella secondaria di II grado, mentre lo sono nella secondaria di primo grado, nella primaria e nell’infanzia;
- i concorsi ordinari a posti della scuola secondaria di II grado sono valutabili nella secondaria di I grado, nella primaria e nell’infanzia;
- i concorsi ordinari a posti di insegnante diplomato nella secondaria di II grado sono valutabili
esclusivamente nell’ambito del ruolo dei docenti diplomati; - i concorsi ordinari a posti di personale educativo sono da considerare di livello pari a quelli della scuola primaria. Pertanto, sono valutabili anche nella primaria e nell’infanzia, mentre non lo sono nella secondaria;
- i concorsi a posti di personale ispettivo e dirigente scolastico sono da considerare di livello superiore rispetto ai concorsi a posti di insegnamento. Conseguentemente, sono valutabili in tutti i gradi di istruzione;
- il punteggio spetta anche per l’accesso a tutte le classi di concorso appartenenti allo stesso ambito disciplinare, per il quale si è conseguita l’idoneità in un concorso ordinario per esami e titoli bandito in attuazione della legge 124/1999.
Concorsi non valutabili
Non sono, invece, valutabili i concorsi:
- riservati per il conseguimento dell’abilitazione o dell’idoneità all’insegnamento;
- ordinari ai soli fini del conseguimento dell’abilitazione;
- indetto ai sensi del D.D.G. 85 del 2018 (straordinario secondaria);
- indetto ai sensi del decreto ministeriale 631 del 2018 (straordinario infanzia/primaria);
- straordinario-bis.
Non possono, inoltre, aver valutato il concorso:
- coloro che hanno conseguito la sola abilitazione, riportando un punteggio inferiore a 52,50/75 nei concorsi ordinari per l’accesso a posti e cattedre nella scuola, banditi antecedentemente alla legge 270/82.
Quesito
Una nostra lettrice chiede:
Le scrivo per sapere se un docente può dichiarare nella sezione Titoli generali della graduatoria d’ istituto interna TUTTI i concorsi ordinari vinti o superati oppure ne può dichiarare soltanto uno e quindi ricevere solo 12 punti
Alla luce di quanto sopra riportato, rispondiamo alla nostra lettrice affermando che le potrà essere valutato un solo concorso e che quindi potrà avere soltanto 12 punti.
NB: quanto detto vale anche per la mobilità. La risposta fornita si base sulla tabella allegata al CCNI 2022/25, che come detto, dovrà essere riscritto per cui, qualora ci fossero delle modifiche, le comunicheremo prontamente.
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