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Graduatoria interna di istituto, docente trasferito d’ufficio il primo settembre. Va inserito a pettine

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Nella graduatoria interna di istituto il docente trasferito d’ufficio il primo settembre 2023 va inserito a pettine e non in coda.

Graduatoria interna di istituto

Finalità: le graduatorie interne sono redatte al fine di individuare l’eventuale perdente posto, in caso di contrazione dell’organico dell’autonomia, ossia in caso si perdano posti/cattedre.

Docenti interessati: le graduatorie sono compilate, in ciascuna istituzione scolastica, per ognuna delle tipologie di posto e/o classi di concorso presenti nella medesima scuola, includendovi i docenti di ruolo titolari nella stessa, ivi compresi coloro i quali si trovino in assegnazione provvisoria o utilizzazione in altra istituzione scolastica. Viceversa, non vanno inclusi i docenti in assegnazione/utilizzazione nella scuola in esame ma titolari in altra istituzione scolastica.

Tempistica titoli e pubblicazione: le graduatorie interne sono redatte e pubblicate dal dirigente scolastico, entro i 15 giorni successivi alla data ultima di presentazione delle domande di mobilità. Pertanto, considerata la tempistica indicata nell’OM n. 30/2024, che fissa al 16 marzo 2024 la predetta data ultima, le graduatorie interne vanno redatte e pubblicate entro il 31 marzo p.vEntro il 16 marzo, invece, è possibile conseguire i titoli da far valutare (come leggiamo nel CCNI, infatti, i titoli valutabili sono quelli conseguiti entro il termine ultimo di presentazione delle domande di mobilità, ossia il 16 marzo p.v.).

Punteggi: i punteggi, con cui sono graduati gli interessati, vengono attribuiti ai sensi della Tabella A, allegata all’Ipotesi di CCNI 2022/25 (come modificato dall’intesa MIM-OOSS del 21 febbraio 2024) con le precisazioni previste per i trasferimenti d’ufficio, e comprendente le seguenti voci: anzianità di servizio; esigenze di famiglia (intese in tal caso come esigenze di non allontanamento); titoli generali. Si valutano i soli titoli posseduti entro il 16 marzo 2024 (data ultima di presentazione delle istanze di mobilità). Precisiamo che nella compilazione della graduatoria interna e quindi nella graduazione dei docenti coinvolti si deve prestare attenzione anche all’anno di di ingresso nell’organico dell’autonomia della scuola (vedi di seguito).

Esclusione: sono esclusi dalla graduatoria interna di istituto, a meno che la contrazione di organico non sia tale da richiederne il coinvolgimento, i docenti beneficiari delle precedenze di cui all’art. 13/1 del CCNI 2022/25, punti I) “Disabilità e gravi motivi di salute (non vedenti; emodializzati)”, III “Personale con disabilità e personale che ha bisogno di particolari cure continuative”, IV) “Assistenza al coniuge ed al figlio con disabilità; assistenza da parte del figlio al genitore con disabilità; assistenza da parte di chi esercita la tutela legale” e VII) “Personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali”.

Inserimento a pettine o in coda

Ai sensi dell’articolo 19 del CCNI 2022/25 (richiamiamo tale articolo dedicato alla scuola dell’infanzia e primaria, considerato il quesito cui risponderemo di seguito), in caso di contrazione di organico, sono individuati quali perdenti posto, nell’ordine seguente:

  1. i docenti di ruolo entrati a far parte dell’organico dell’autonomia o delle singole sedi di organico dei centri territoriali dal precedente primo settembre (ossia dal 1° settembre 2023) per mobilità a domanda volontaria (trasferimento o passaggio) oppure assunti in ruolo; non sono considerati come neo arrivati i docenti di scuola primaria che hanno ottenuto il trasferimento da posto comune a posti di lingua nella stessa scuola (per cui tali docenti non saranno i primi a perdere il posto, ma rientrano nel punto seguente);
  2. i docenti di ruolo entrati a far parte dell’organico dell’autonomia o delle singole sedi di organico dei centri territoriali dagli anni scolastici precedenti a quello di cui al punto sopra (quindi dal 1° settembre 2022 e precedenti), ovvero dal precedente primo settembre (ossia primo settembre 2023) per mobilità d’ufficio senza aver presentato o a domanda condizionata, anche se soddisfatti in una delle preferenze espresse. Si precisa che il personale docente trasferito d’ufficio senza aver presentato domanda o a domanda condizionata che rientra nell’ottennio nella scuola di precedente titolarità, è da considerare come titolare nella scuola dagli anni scolastici precedenti.

Dunque, anche tra i docenti entrati in organico dal primo settembre 2023, vi sono alcune categorie che non vanno inserite in coda, ossia che non perdono per primi il posto, trattasi di: docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata; docenti della primaria che ottengono il trasferimento da posto comune a lingua; docenti che rientrano nella scuola di precedente titolarità (quella che redige la graduatoria), usufruendo della precedenza di cui all’articolo 13/1, punto II, del CCNI 2022/25 “Personale trasferito d’ufficio negli ultimi otto anni richiedente il rientro nella scuola o istituto di precedente titolarità” (si tratta di quei docenti che hanno perso il posto negli anni precedenti, che sono stati trasferiti d’ufficio senza aver presentato domanda ovvero che hanno presentato domanda condizionata e che ottengono il rientro nella scuola di ex titolarità).

Precisiamo che, comunemente, si parla di inclusione nella graduatoria interna a pettine o in coda, in riferimento a coloro i quali perderanno per primi i posti (in coda) e chi dopo (inclusione a pettine). Quindi, in base a quanto appena detto vanno inseriti:

1. “a pettine” i docenti entrati a far parte dell’organico dell’autonomia o delle singole sedi di organico dei centri territoriali dal 01/09/2022 e precedenti oppure dal 01/09/2023 per mobilità d’ufficio o a domanda condizionata, anche se soddisfatti in una delle preferenze espresse, o trasferiti dal 01/09/2023 nella stessa scuola da posto comune a posti di lingua (per la scuola primaria) o ancora trasferiti dal 01/09/2023 con precedenza di cui all’articolo 13, comma 1 – punto II, del CCNI 2022/25 (si tratta del  personale docente trasferito d’ufficio senza aver presentato domanda o a domanda condizionata che rientra nell’ottennio nella scuola di precedente titolarità);

2. “in coda” i docenti entrati a far parte dell’organico dell’autonomia o delle singole sedi di organico dei centri territoriali con decorrenza dal 01/09/2023 per assunzione in ruolo (neoassunti) o per mobilità a domanda volontaria (trasferimento o passaggio), compresi i docenti perdenti posto trasferiti d’ufficio dal 01/09/2022 e precedenti [che entrano a far parte dell’organico dal 01/09/2023, tramite domanda per il rientro nella scuola di precedente titolarità, richiesta (sempre nell’ottennio) come prima preferenza, e soddisfatti – per il 2023/24 – nella scuola redigente la graduatoria, espressa tra le preferenze successive alla scuola di precedente titolarità].

Prima, dunque, vanno inseriti con i rispettivi punteggi i docenti di cui al punto 1, poi (a prescindere dal punteggio rispetto ai docenti di cui al punto 1) i docenti di cui al punto 2 (sempre con i rispettivi punteggi). Il perdente posto sarà l’ultimo della graduatoria, redatta come detto prima.

Quesito

Così chiede una nostra lettrice:

Sono una docente di scuola dell’infanzia trasferita d’ufficio dal 1settembre 2023. È giusto che la scuola di attuale titolarità mi abbia inserito in coda alla graduatoria interna per individuazione dei perdenti posto?

No, non è corretto. La lettrice va inclusa  a pettine, come se fosse in organico dagli anni precedenti al 2023/24. Infatti, come sopra illustrato, ai sensi di quanto indicato nell’articolo 19 del CCNI 2022/25,  i docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata vanno graduati con i docenti entrati in organico dal 1° settembre 2022 e precedenti.

Le risposte ai quesiti

È possibile inviare un quesito all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali).

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