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Graduatoria interna di istituto, docente costretto a trasferimento: situazione non cambia anche se i docenti esclusi perdono il beneficio della legge 104

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Personale ATA escluso dalla graduatoria interna di istituto per assistenza al genitore: se anno successivo non fruisce più del beneficio, cederà il posto al collega trasferito per contrazione di organico? Si riprendono le posizioni dell’anno precedente?

Quesito

Un nostro lettore chiede:

Sono un assistente amministrativo di ruolo. L’anno scorso sono stato perdente posto, per causa di una collega che aveva la mamma titolare di L. 104. Ho dovuto fare domanda di trasferimento e ho trovato sistemazione in una scuola vicina. E’ successo che la mamma della mia collega è venuta a mancare (è morta). Spetta di nuovo a me la titolarità nella scuola dove sono stato perdente posto?

La risposta al quesito è negativa: non le spetta di nuovo la titolarità al posto della collega che ha perso il beneficio. Potrà, invece, fruire del diritto al rientro con precedenza, qualora nella scuola si liberi ovvero si crei un nuovo posto.

Esclusione graduatoria interna

Ai sensi dell’articolo 40, comma 2, del CCNI sulla mobilità 2022/25, è escluso dalla graduatoria interna di istituto (redatta per l’individuazione dell’eventuale perdente posto) il personale ATA che fruisce di una delle seguenti precedenze:

  • Punto I: Disabilità e gravi motivi di salute
  • Punto III: Personale con disabilità e personale che ha bisogno di particolari cure continuative
  • Punto IV: Assistenza al coniuge ed al figlio con disabilità; assistenza da parte del figlio al genitore con disabilità; assistenza da parte di chi esercita la tutela legale. Riguardo al figlio che assiste il genitore con grave disabilità, ricordiamo che il D.lgs. n. 105/2022 ha eliminato la figura del referente unico, disposizione questa recepita dall’OM n. 36/2023. Pertanto, dalla graduatoria interna vanno (andavano) esclusi tutti i figli che assistono il genitore con grave disabilità, ferme restando le previste condizioni.
  • Punto VII: Personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali

Dunque, la collega del nostro lettore è stata esclusa in quanto beneficiaria della precedenza di cui al punto 4 sopra citato.

Precedenza: sino a quando se ne può fruire

Ai sensi dell’articolo 40, comma 2 – lettera c, del CCNI 2022/25, il personale escluso dalla graduatoria interna di istituto deve dichiarare, entro i 10 giorni antecedenti il termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande di trasferimento, il venir meno delle condizioni che hanno dato titolo all’esclusione da tale graduatoria.

Per il corrente anno scolastico, considerato che il termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande di mobilità era fissato all’11 maggio (art. 2 dell’OM 36/2023), il personale ATA, che ha perso il beneficio entro il 1° maggio 2023, doveva comunicarlo alla scuola e quindi essere incluso nella suddetta graduatoria. Viceversa, il personale, che perso il beneficio dopo la suddetta data del 1° maggio, non era tenuto a comunicarlo e poteva essere egualmente escluso. In quest’ultimo caso, anche qualora nella scuola vi sia una contrazione di organico, il personale interessato escluso dalla graduatoria non potrà essere individuato come perdente posto.

In definitiva, si ha diritto al beneficio non solo sino a quando si ha necessità (quindi sino a quando si continua ad assistere la persona con disabilità) ma talvolta anche quando la stessa viene meno: ossia quando si superi il termine fissato dall’annuale ordinanza ministeriale sulla mobilità, ai fini della comunicazione del venir meno della precedenza.

Conclusioni

In conclusione, come già detto sopra, al nostro lettore non spetta di nuovo la titolarità al posto della collega che ha perso il beneficio. Infatti, se il beneficio spetta anche qualora venga meno l’assistenza e sia stata superato il limite temporale entro cui il beneficiario è tenuto a comunicarlo, figurarsi dopo un anno scolastico.

Il nostro lettore, invece, qualora sia stato trasferito a domanda condizionata ovvero d’ufficio senza aver presentato domanda, fruisce della precedenza di cui all’articolo 40, punto II, del summenzionato CCNI 2022/25, ossia del diritto al rientro nella scuola di precedente titolarità (per gli otto anni successivi al trasferimento d’ufficio o a domanda condizionata). Per fruire di tale precedenza, è necessario presentare, per ogni anno dell’ottennio, domanda di trasferimento, indicando come prima preferenza la scuola di precedente titolarità, ossia quella da cui si è stati trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata.

NB: quanto detto, in merito alla  fruizione del beneficio dell’esclusione dalla graduatoria interna di istituto, vale anche per i docenti.

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