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Graduatoria interna di istituto, continuità di servizio: o nel comune o nella scuola. Punti per certificazioni linguistiche?

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Pubblicate le graduatorie interne di istituto, gli interessati si pongono ancora dei dubbi in merito alla valutazione di alcuni titoli e alla continuità di servizio. Rispondiamo a due quesiti posti in redazione.

Quesito 1

Danno punteggio le certificazioni linguistiche Cambridge B2 e C2 in inglese ai fini della graduatoria interna d’istituto? Oppure solo il CLIL? 

Ai sensi della Tabella di riferimento, ossia la tabella A di valutazione dei titoli, allegata al CCNI 2022/25, è prevista la valutazione del solo corso CLIL, secondo quanto di seguito indicato:

  • punti 1 per il possesso di certificazione CLIL di Corso di Perfezionamento per l’insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera, di cui al DD n. 6 del 16 aprile 2012. Si precisa che il certificato viene rilasciato solo a chi: è in possesso di certificazione di Livello C1 del QCER; ha frequentato il corso metodologico; ha sostenuto la prova finale.
  • punti 0,50 per i docenti NON in possesso di Certificazione di livello C1, ma che avendo svolto la parte metodologica presso le strutture universitarie, sono in possesso di un ATTESTATO di frequenza al corso di perfezionamento. NB: in questo caso il docente ha una competenza linguistica B2 NON certificata, ma ha frequentato il corso e superato l’esame finale

Dunque, la risposta alla domanda è negativa: no, le certificazioni linguistiche Cambridge B2 e C2 in inglese non danno punteggio nella graduatoria interna di istituto (come anche nella mobilità)

Quesito 2

La continuità del servizio nella scuola di titolarità e nel comune di titolarità, rientra anche questo nel calcolo dell’anzianità del servizio. Per quanto riguarda la mobilità d’ufficio e quindi anche per le graduatorie interne per l’individuazione dei perdenti posto, il punteggio minimo di partenza per la continuità di servizio è di 2 punti. Questo vuol dire che se un docente, escluso l’anno in corso ( 2023-2024), ha insegnato in una stessa scuola a partire dall’anno 2022-2023, ha già il diritto subito al riconoscimento di 2 punti sia per la mobilità d’ufficio, sia nelle graduatorie interne di Istituto. Entro il quinquennio di continuità nella scuola quindi si assegnano 2 punti per ogni anno scolastico, oltre il quinquennio invece i punti aumentano a 3 per ogni anno scolastico. Bisogna sapere che per quanto attiene la mobilità d’ufficio, quindi anche ai fini della formazione della graduatoria per l’individuazione del soprannumerario, viene valutata con un punto per anno scolastico, in aggiunta alla continuità sulla scuola, anche la continuità di servizio nella sede (Comune) di attuale titolarità non coincidente con l’attuale scuola di titolarità. Secondo quanto scritto sopra, io che insegno da 9 anni nella stessa scuola, ho del punteggio aggiuntivo? Se si, cambiando scuola mi porto questo punteggio dietro o lo perdo?

Premettiamo che, come si legge nella nota 5 bis alla summenzionata Tabella di valutazione, non è possibile cumulare per lo stesso anno scolastico la continuità di servizio nella scuola e nel comune:

Il punteggio di cui alla lettera C 0) non è cumulabile per lo stesso anno scolastico con quello previsto dalla lettera C).

Il punteggio di cui alla lettera C 0) è quello relativo alla continuità di servizio nel comune, mentre quello di cui alla lettera C) riguarda il punteggio relativo alla continuità di servizio nel la scuola. Dunque, per lo stesso anno, si valuta o la continuità nel comune oppure nella scuola. Chiarito ciò, rispondiamo alla lettrice che, se la stessa è da nove anni titolare nella stessa istituzione scolastica e nel medesimo tipo di posto (comune ovvero sostegno a prescindere dalla tipologia di disabilità)/classe di concorso, le spetta il punteggio relativo alla continuità di servizio (oltre agli altri punteggi attribuiti). Se nei nove anni è contemplato anche l’a.s. 2023/24, gli anni da valutare sono 8, in quanto l’anno in corso non si valuta, e per gli stessi (8 anni) le spettano p. 19: [(5 anni X p. 2) + (3 anni x 3 p.)]= [10+9]=19. Viceversa, se nei succitati nove anni non è contemplato l’anno scolastico 2023/24, i punti da attribuire alla lettrice saranno 22.

Per completezza di informazione, riportiamo di seguito sinteticamente le informazioni principali relative alla redazione e pubblicazione delle graduatorie interne di istituto.

Graduatoria interna di Istituto

Finalità: le graduatorie interne sono redatte al fine di individuare l’eventuale perdente posto, in caso di contrazione dell’organico dell’autonomia, ossia in caso si perdano posti/cattedre.

Docenti interessati: le graduatorie sono compilate, in ciascuna istituzione scolastica, per ognuna delle tipologie di posto e/o classi di concorso presenti nella medesima scuola, includendovi i docenti di ruolo titolari nella stessa, ivi compresi coloro i quali si trovino in assegnazione provvisoria o utilizzazione in altra istituzione scolastica. Viceversa, non vanno inclusi i docenti in assegnazione/utilizzazione nella scuola in esame ma titolari in altra istituzione scolastica.

Tempistica titoli e pubblicazione: le graduatorie interne sono redatte e pubblicate dal dirigente scolastico, entro i 15 giorni successivi alla data ultima di presentazione delle domande di mobilità. Per l’a.s. 2023/24 la pubblicazione è avvenuta entro il 31 marzo u.s.

Esclusione: sono esclusi dalla graduatoria interna di istituto, a meno che la contrazione di organico non sia tale da richiederne il coinvolgimento, i docenti beneficiari delle precedenze di cui all’art. 13/1 del CCNI 2022/25, punti I) “Disabilità e gravi motivi di salute (non vedenti; emodializzati)”, III “Personale con disabilità e personale che ha bisogno di particolari cure continuative”, IV) “Assistenza al coniuge ed al figlio con disabilità; assistenza da parte del figlio al genitore con disabilità; assistenza da parte di chi esercita la tutela legale” e VII) “Personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali”.

Coda/Pettine: nella redazione delle graduatorie in esame, oltre a punteggi e precedenze, bisogna prestare attenzione all’anno di ingresso nell’organico dell’autonomia nonché le modalità di arrivo nella scuola di interesse. Infatti, a seconda dell’anno di ingresso, i docenti vanno graduati a pettine o in coda:
  1. “a pettine” i docenti entrati a far parte dell’organico dell’autonomia o delle singole sedi di organico dei centri territoriali dal 01/09/2022 e precedenti oppure dal 01/09/2023 per mobilità d’ufficio o a domanda condizionata, anche se soddisfatti in una delle preferenze espresse, o trasferiti dal 01/09/2023 nella stessa scuola da posto comune a posti di lingua (per la scuola primaria) o ancora trasferiti dal 01/09/2023 con precedenza di cui all’articolo 13, comma 1 – punto II, del CCNI 2022/25 (si tratta del  personale docente trasferito d’ufficio senza aver presentato domanda o a domanda condizionata che rientra nell’ottennio nella scuola di precedente titolarità);
  2. “in coda” i docenti entrati a far parte dell’organico dell’autonomia o delle singole sedi di organico dei centri territoriali con decorrenza dal 01/09/2023 per assunzione in ruolo (neoassunti) o per mobilità a domanda volontaria (trasferimento o passaggio), compresi i docenti perdenti posto trasferiti d’ufficio dal 01/09/2022 e precedenti [che entrano a far parte dell’organico dal 01/09/2023, tramite domanda per il rientro nella scuola di precedente titolarità, richiesta (sempre nell’ottennio) come prima preferenza, e soddisfatti – per il 2023/24 – nella scuola redigente la graduatoria, espressa tra le preferenze successive alla scuola di precedente titolarità].

Prima, dunque, vanno inseriti con i rispettivi punteggi i docenti di cui al punto 1, poi (a prescindere dal punteggio rispetto ai docenti di cui al punto 1) i docenti di cui al punto 2 (sempre con i rispettivi punteggi). Il perdente posto sarà l’ultimo della graduatoria, redatta come detto prima.

Le risposte ai quesiti

È possibile inviare un quesito all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali).

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