Graduatoria interna di istituto, continuità di servizio: non si valuta anno retrodatazione giuridica

Nella continuità di servizio non si computa l’anno di retroattività giuridica della nomina in ruolo, anche nel caso in cui il servizio sia stato prestato nella medesima scuola.
Graduatoria interne istituto
Le graduatorie interne di istituto, da predisporre e pubblicare entro il prossimo 9 aprile, sono redatte per ciascuna tipologia di posto/classe di concorso, al fine di individuare il perdente posto in caso di contrazione di organico.
Le graduatorie in esame comprendono tutti i titolari nell’autonomia scolastica interessata (anche quelli in assegnazione/utilizzazione in altra scuola), esclusi i docenti che fruiscono delle precedenze di cui ai punti I, III, IV e VII dell’art. 13/1 dell’Ipotesi di CCNI 25/28 (a meno che la contrazione di organico non sia tale da richiedere il loro coinvolgimento).
Nella redazione delle graduatorie interne, oltre che dei punteggi spettanti a ciascun docente, si deve tener conto anche dell’anno scolastico di ingresso nell’organico dell’autonomia degli interessati per cui, in linea generale, i docenti arrivati nel medesimo a.s. in cui si redigono le graduatorie sono graduati in coda a quelli entrati a far parte del predetto organico dagli aa.ss. precedenti. Pertanto, i primi a perdere il posto, in caso di contrazione di organico, saranno gli “ultimi arrivati”. Approfondisci scuola primaria – Approfondisci scuola secondaria
Quanto ai punteggi con cui graduare gli interessati, gli stessi sono attribuiti sulla base della Tabella A “Tabella di valutazione dei titoli ai fini dei trasferimenti a domanda e d’ufficio del personale docente ed educativo” allegata all’Ipotesi di CCNI, con le precisazioni riguardanti i trasferimenti d’ufficio.
Tra i punteggi da attribuire vi è quello relativo alla continuità di servizio che, a seguito del nuovo CCNI 25/28, è stato incrementato.
Continuità
Nelle graduatorie in questione, diversamente che nella mobilità (ove la valutazione avviene dopo tre anni di servizio), la continuità di servizio si valuta già dopo il primo anno maturato (l’anno in corso non si valuta), nella maniera seguente:
- punti 4 ogni anno per i primi tre anni (come da OM 36/2025, che ha corretto la nota 5-bis alla Tabella A)
- punti 5 entro il quinquennio
- punti 6 oltre il quinquennio
In sostanza, dopo aver maturato il primo anno di servizio, sono attribuiti 4 punti, quindi:
- 4 punti il primo anno di servizio
- 4 punti il secondo anno di servizio
- 4 punti il terzo anno di servizio
- 5 punti il quarto anno di servizio
- 5 punti il quinto anno di servizio
Dal sesto anno in poi 6 punti per ciascun anno di servizio.
Ai fini dell’attribuzione del suddetto punteggio:
- il servizio deve essere stato svolto continuativamente nella scuola di attuale titolarità e nella medesima tipologia di posto (comune ovvero sostegno, a prescindere dalla tipologia di disabilità) o nella stessa classe di concorso (nel caso delle scuole secondarie di primo e secondo grado); si sottolinea che non si computano eventuali anni di pre-ruolo o di decorrenza giuridica retroattiva della nomina;
- il servizio deve essere stato svolto sullo stesso tipo organico di titolarità (o diurno o serale);
- non si valuta l’anno scolastico in corso.
Quesito
Così chiede una nostra lettrice:
Nella nostra scuola é aperto il dibattito sui punteggi da dichiarare nella scheda sull’individuazione soprannumerari: se infatti per quanto riguarda gli anni di ruolo e di servizio é chiarito in modo palese che vada conteggiato l’anno di prova, lo stesso non vale per il punteggio di continuità. A differenza degli scorsi anni, infatti, si cita un passaggio tra parentesi in allegato alla nota 5 bis che recita “con esclusione del periodo coperto da decorrenza giuridica retroattiva della nomina” (allego screenshot) che sembrerebbe quindi invalidare il computo dell’ anno di prova nel calcolo della continuità. La stranezza é che la ratio in questi casi é sempre stata, al contrario, conteggiata in qualche modo una continuità di sorta assegnando punteggi anche in altre casistiche. Fa molto strano che non sia conteggiata la continuità soprattutto nel nostro caso, che siamo immessi direttamente in ruolo sul sostegno nell’anno 2022/2023, quindi avendo già 3 anni assegnati presso la stessa sede, con gli stessi studenti. Inoltre, se davvero questo anno di prova non può essere fatto contare sulla continuità, si potrebbe dichiarare per quell’anno la continuità sul comune, garantendosi almeno 1 punto invece che 4? Grazie mille
Come afferma la lettrice, l’anno di retrodatazione giuridica non si computa nella continuità di servizio, come si legge nella nota 5 (non 5 bis) alla Tabella A: … Si precisa che, per l’attribuzione del punteggio previsto dalla presente voce, devono concorrere, per gli anni considerati, la titolarità nel tipo di posto (comune ovvero sostegno a prescindere dalla tipologia di disabilità) o – per le scuole ed istituti di istruzione secondaria di I e II grado – nella classe di concorso di attuale appartenenza (con esclusione sia del periodo di servizio pre-ruolo sia del periodo coperto da decorrenza giuridica retroattiva della nomina) e la prestazione del servizio presso la scuola di titolarità…
Lo stesso vale per la continuità nel comune, in quanto le condizioni di cui alla nota 5 si applicano anche alla redazione delle graduatorie interne di istituto, riguardo alle quale sono fornite ulteriori precisazioni nella nota 5 bis, ove si forniscono indicazioni anche in merito alla continuità nel comune.
In definitiva, pur avendo prestato servizio con contratto finalizzato al ruolo nella stessa scuola in cui oggi la nostra lettrice è titolare, l’anno di retrodatazione giuridica della nomina a tempo indeterminato non le potrà essere computato ai fini della continuità di servizio. Questo perché nella nota in esame non si fa distinzione alcuna e non è previsto nulla di specifico per i docenti con nomina finalizzata al ruolo (come gli assunti da GPS sostegno), ma si precisa solo che non va computato l’anno di decorrenza giuridica retroattiva della nomina, indipendentemente da qualsiasi considerazione in merito.
Le risposte ai quesiti
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