Argomenti Chiedilo a Lalla

Tutti gli argomenti

Graduatoria interna di istituto: condizione esclusione per coniuge e per raddoppio punteggio servizio su sostegno. Risposte ai quesiti

WhatsApp
Telegram

Pubblicate le graduatorie interne di istituto, gli interessati si vedono attribuire meno punti di quelli preventivati nonché non riconosciuti determinati benefici di cui pensavano fruissero. Rispondiamo ai due quesiti giunti in redazione, uno dei quali sulla valutazione del servizio su posto di sostegno per i titolari su posto comune e l’altro per l’esclusione dalla graduatoria in esame per assistenza al coniuge. 

Pre-ruolo su sostegno

D. Buonasera. Sono un’insegnante di scuola primaria, in ruolo, e lavoro su posto comune dal 2017-2018. Ho iniziato a lavorare però dal 2000, come insegnante di sostegno. Dal 2000 al 2007 ho svolto il mio preruolo, il primo anno (a.s. 2000-2001) senza titolo, gli altri 6 anni (2001-2007)  con titolo di specializzazione polivalente. Sono entrata di ruolo nell’a.s. 2007-2008, proprio sul sostegno, e per altri 10 anni sono rimasta in questo ruolo (3 anni in una scuola normale, 7 anni in via ****, presso la scuola per sordi). Dunque, per ben 16 anni ho lavorato, con titolo di specializzazione, sul sostegno. Nell’ aggiornamento della graduatoria d’Istituto, però, la DSGA della mia scuola non mi ha riconosciuto il valore doppio dei 6 anni di preruolo, nonostante siano stati svolti con titolo, né quello dei 10 anni di ruolo, con la motivazione che attualmente sono su posto comune. Come posso farle capire che il mio ruolo attuale non può azzerare ciò che ho fatto in passato? Confido in un vostro feedback.

R. Rispondiamo alla lettrice che la DSGA della scuola in cui è titolare sta operando correttamente. Infatti, il raddoppio del punteggio per il servizio (di ruolo e pre-ruolo) su posto di sostegno, prestato con il prescritto titolo di specializzazione, è previsto per i soli titolari su posto di sostegno, come si legge nella nota 4 (dedicata al servizio pre-ruolo) alla Tabella A di valutazione dei titoli, allegata al CCNI 25/28:

Per ogni anno di insegnamento prestato, con il possesso del prescritto titolo di specializzazione, nelle scuole speciali o ad indirizzo didattico differenziato, o nei posti di sostegno, o nelle ex DOS, qualora il trasferimento a domanda o d’ufficio sia richiesto indifferentemente sia per le scuole speciali, sia per quelle a indirizzo didattico differenziato sia, infine, per posti di sostegno il punteggio è raddoppiato

Come evidenziato e sottolineato, il riferimento per la graduatoria di istituto è il trasferimento d’ufficio, in quanto la graduatoria predetta è redatta tenendo conto degli elementi di cui alla succitata Tabella A con le precisazioni riguardanti il trasferimento d’ufficio, come leggiamo nel summenzionato CCNI:

Allo scopo di identificare gli insegnanti in soprannumero sono presi in considerazione gli elementi della tabella di valutazione con le precisazioni concernenti i trasferimenti d’ufficio …

Esclusione graduatoria

D. Sono una docente di un istituto statale superiore. L’anno scorso per le graduatorie d’istituto ho beneficiato della precedenza in quanto mio marito aveva certificazione di handicap con la legge 104 art. 3 comma 3. Quest’anno la certificazione di mio marito prevede il comma 1. Ho diritto alla precedenza nella graduatoria per sovrannumerari d’istituto? Grazie

Ai fini dell’esclusione dalla graduatoria di istituto è necessario che la condizione di disabilità sia grave. Il comma 2 dell’art. 13 del CCNI 2025/28, comma ove si indicano i soggetti da escludere, rinvia a tal fine alle condizioni previste dal comma 1 del medesimo articolo e, nel caso del coniuge (come degli altri soggetti assistiti), la condizione di disabilità deve essere grave. Così leggiamo nel citato art. 13/1 punto del CCNI 25/28:

Nella I fase solo tra distretti diversi dello stesso comune e nella II e III fase dei trasferimenti viene riconosciuta, in base all’art. 33 commi 5 e 7 della L. 104/92, richiamato dall’art. 601 del decreto legislativo n. 297/94, la precedenza alle seguenti categorie di docenti, in ordine di priorità nelle operazioni:

A) … 

  1. B) coniuge, parte dell’unione civile, convivente di fatto di cui all’art. 1, commi 36 e 37 della legge 20 maggio 2016, n. 76 di disabile in situazione di gravità;

Per completezza ricordiamo cosa può fare o meno il perdente posto e come ottiene la scuola di titolarità

Cosa può fare il perdente posto

Il docente individuato soprannumerario, ossia perdente posto, può scegliere di non presentare domanda di trasferimento oppure di presentarla condizionandola o meno al permanere della situazione di soprannumerarietà. Condizionare la domanda significa che, qualora nel corso dei movimenti si liberi un posto nella scuola, il perdente posto è riassorbito nella medesima e non partecipa ai movimenti; viceversa (ossia non condizionandola), partecipa ai movimenti indipendentemente se nella scuola si liberi o meno il posto.

L’eventuale domanda, condizionata o meno, va presentata entro 5 giorni dalla comunicazione della condizione di soprannumerarietà (utilizzando il modulo pubblicato dal MIM e da inviare digitalmente, per il tramite della scuola di servizio).

Assegnazione scuola titolarità (posti comuni)

Se il perdente posto:

A. non presenta domanda, è trasferito d’ufficio.

B. presenta domanda:

  • condizionata e non è riassorbito, ottiene la titolarità in una delle preferenze espresse nella domanda oppure d’ufficio in quanto non soddisfatto in nessuna delle citate preferenze;
  • non condizionata, ottiene la titolarità in una delle preferenze espresse nella domanda oppure d’ufficio in quanto non soddisfatto in nessuna delle citate preferenze.

Sia nel caso di mancata presentazione della domanda che nel caso di impossibilità ad essere soddisfatto nelle preferenze espresse, il trasferimento d’ufficio avviene nell’ordine seguente:

  1. trasferimento d’ufficio nel comune di titolarità; in subordine (cioè se il docente non possa essere soddisfatto);
  2. trasferimento d’ufficio in una scuola del comune più vicino a quello di precedente titolarità.

Approfondisci

Le risposte ai quesiti

È possibile inviare un quesito all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali).

WhatsApp
Telegram
Chiedilo a Lalla

Invia il tuo quesito a [email protected]
Le domande e le risposte saranno rese pubbliche, non si accettano richieste di anonimato o di consulenza privata.

Interpelli per le supplenze, le scuole iniziano a pubblicare. Ti informiamo noi quando una scuola cerca un supplente e inviamo la tua candidatura. Il nuovo sistema di Interpelli Smart