Graduatoria interna di istituto: compilazione, domande soprannumerari, attribuzione punteggi. [FAQ]

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Graduatoria interna di istituto per l’anno scolastico 2021/22, tutte le informazioni utili: pubblicazione, presentazione domande docenti perdenti posto, graduazione docenti titolari di sostegno e nella scuola primaria, valutazione punteggio continuità, pre-ruolo e altro ruolo. Le nostre FAQ.

Compilazione graduatoria interna di istituto

D. Entro quando  vanno pubblicate le graduatorie interne di istituto?

R. Le graduatorie interne di istituto vanno redatte e pubblicate entro entro il 28 aprile 2021, in quanto gli articoli 19 (per la scuola primaria e dell’infanzia) e 21 (per la scuola secondaria di I e II grado) del CCNI mobilità 2019/22 dispongono che il dirigente scolastico compili e pubblichi le predette graduatorie entro i  i 15 giorni successivi al termine ultimo di presentazione delle domande di trasferimento e passaggio di ruolo/cattedra (tale termine era fissato per il 13 aprile). 

D. A quale fine vengono compilate le graduatorie interne di istituto?

R. Ai fini dell’individuazione dell’eventuale perdente posto in base all’organico dell’autonomia assegnato alla scuola. Il dirigente scolastico, sulla base della graduatoria interna e del numero di posti assegnati alla scuola per l’a.s. 2021/22, procede all’individuazione del soprannumerario da trasferire d’ufficio o a domanda condizionata.

D. Come vanno compilate le graduatorie interne di istituto?

R. Le graduatorie di istituto vanno compilate distintamente per tipo posto e per classe di concorso.

D. Quali sono gli elementi che determinano il punteggio?

R. I docenti vanno graduati sulla base del punteggio derivante dall’anzianità di servizio, dalle esigenze di famiglia e dai titoli generali, secondo quanto previsto dalla Tabella A) allegata al CCNI mobilità 2019/22 con le precisazioni in essa previste per i trasferimenti d’ufficio.

D. Sino a quando è possibile conseguire dei titoli da far valutare nelle graduatorie interne di istituto?

R. Sino al termine ultimo di presentazione delle domande di mobilità, quindi si valutano soltanto i titoli conseguiti entro il 13 aprile 2021.

D. Sono previste esclusioni dalle graduatorie interne di istituto?

R. Si, vanno esclusi dalla graduatoria, quindi non possono essere individuati come perdenti posto, i docenti beneficiari delle precedenze di cui all’articolo 13, comma 1, del CCNI mobilità 2019/2022, punti I, III, IV e VII, ossia: docenti non vedenti ed emodializzati (punto I); docenti con certificazione di disabilità personale o che hanno bisogno di particolari cure continuative (punto III); docenti che assistono un familiare (figlio, fratello/sorella, coniuge, genitore) con disabilità grave (punto IV); docenti che ricoprono cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali (punto VII). L’esclusione non è prevista soltanto nei casi in cui la contrazione di organico sia tale da rendere strettamente necessario il loro coinvolgimento (es. soppressione della scuola, ecc.).

D. Sono un docente che usufruisce della precedenza prevista per il figlio che assiste in qualità di riferente unico il genitore con grave disabilità, residente in un comune diverso da quello in cui sono titolare, sebbene nella medesima provincia. Devo essere escluso?

R. Sì, a condizione che presenti la domanda volontaria di trasferimento per il comune in cui è domiciliato l’assistito ovvero, in caso di mancanza di sedi esprimibili, per il comune viciniore.

D. Come si compilano le graduatorie dei docenti di sostegno nella scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado? 

R. Si compilano graduatoria distinte per ciascuna delle tipologie di sostegno previste, per cui si avrà: una graduatoria di titolari sulla tipologia minorati della vista; una graduatoria di docenti titolari sulla tipologia minorati dell’udito;  una graduatoria di docenti titolari sulla tipologia minorati psicofisici.

D. Sono un docente titolare di sostegno minorati della vista e per il 2021/22 sarò perdente posto. Nella mia scuola, però, c’è un posto libero su minorati psicofisici. Usufruisco di qualche precedenza?

R. Sì, il docente titolare su una delle tipologie di posto di sostegno (minorati psicofisici, dell’udito, della vista) perdente posto, qualora in possesso di titolo di specializzazione per altra tipologia, per la quale all’interno della stessa scuola sia disponibile un posto, partecipa con precedenza al trasferimento su tale posto, a domanda ovvero d’ufficio. Il movimento si colloca nella prima fase, di cui all’Allegato 1 al CCNI mobilità 2019/22, lettere E) ed F).

D. Nella scuola secondaria di secondo grado, come si compila la graduatoria interna dei docenti titolari su sostegno?

R. La graduatoria è unica, in quanto non esiste più la distinzione in aree disciplinari, abolita dalla legge n. 128/2013.

D. Quali docenti vanno collocati in coda alle graduatorie interne di istituto?

R. Vanno collocati in coda, quindi sono i primi ad essere individuati come soprannumerari, i docenti entrati a far parte dell’organico dell’autonomia della scuola in questione dal 1° settembre 2020.

D. Sono un docente trasferito d’ufficio (o a domanda condizionata) per l’a.s. 2020/21, per cui sono entrato a far parte dell’organico della scuola di attuale titolarità dal 01/09/2020. Sarò collocato in coda?

R. No, andrà inserito a pettine.

D. Sono un docente trasferito d’ufficio (o a domanda condizionata) per l’a.s. 2019/20. Nella scuola di attuale titolarità sono entrato a far parte dal 1° settembre 2020 ed ho chiesto nella domanda di mobilità la scuola di precedente titolarità da cui sono stato trasferito d’ufficio.  Sarò inserito a pettine?

R. No, andrà collocato in coda come gli altri docenti entrati in organico dal 01/09/2020. Questo perché la domanda presentata per il 2020/21, pur richiedendo il predetto rientro, è una domanda volontaria, avendo già una sede di titolarità.

D. Sono rientrato nella scuola di precedente titolarità nel corrente anno scolastico con la precedenza prevista dall’articolo 13/1, punto II, del CCNI mobilità 2019/22. Andrò collocato in coda?

R. No, in quanto i docenti soprannumerari trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, che rientrano nell’ottennio nella scuola di precedente titolarità, vanno inseriti a pettine perché da considerare come titolari nella medesima scuola dagli anni scolastici precedenti.

D. Come si individuano i perdenti posto comune/lingua nella scuola primaria? 

R. Si compilano dapprima due graduatorie distinte (una per posto comune e una per posto di lingua). Nel caso in cui ci sia una contrazione riguardo ai posti di lingua: il personale individuato in soprannumero per l’insegnamento di lingua inglese confluisce nella graduatoria di posto comune (prima delle operazioni di mobilità) e solo da questa graduatoria (posto comune in cui confluisce il personale in soprannumero per l’insegnamento della lingua inglese) sarà individuato il personale in soprannumero nell’organico di istituto. Conseguentemente, il perdente posto per l’insegnamento di lingua inglese non necessariamente sarà tale anche nell’organico di istituto.

Presentazione domande

D. Sarò individuato come perdente posto. Cosa dovrò fare?

R. Una volta ricevuta la comunicazione della condizione di soprannumerarietà per l’a.s. 2021/22, da parte del dirigente scolastico, il docente interessato può: presentare domanda condizionata; presentare domanda non condizionata; non presentare la domanda.

D. Entro quando e come si presenta la domanda?

R. La domanda, essendo scaduti i termini di presentazione delle istanze, va presentata in modalità cartacea, entro 5 giorni dalla comunicazione della posizione di soprannumero da parte del dirigente scolastico. I modelli di domanda sono reperibili nella pagina del sito del Ministero dedicata alla mobilità 2021/22.

D. Che cosa significa domanda condizionata? 

R. Condizionando la domanda, qualora nel corso dei movimenti si liberi una cattedra/posto nella scuola di titolarità (anche cattedra oraria esterna per la scuola secondaria), il docente viene riassorbito (a meno che non abbia espresso prima delle preferenze interprovinciali e sia stato soddisfatto in una delle stesse).

D. Come si condiziona la domanda?

R. Per condizionare la domanda è necessario rispondere “NO” al quesito presente nel modulo domanda: “Il docente soprannumerario intende comunque partecipare al movimento a domanda?”. Sottolineiamo che in caso di accoglimento della domanda condizionata, l’insegnante si considera a tutti gli effetti come trasferito d’ufficio.

D. Quali preferenze vanno inserite in una domanda condizionata?

R. Nella domanda condizionata è possibile esprimere le seguenti preferenze: preferenze relative a comuni diversi da quello di attuale titolarità, purché si esprima tra le preferenze anche il codice dell’intero comune di titolarità oppure relativo al distretto sub comunale di titolarità, prima dei codici relativi ad altri comuni ovvero ad altri distretti sub comunali (sia di singola scuola, sia sintetici); preferenze sia puntuali che sintetiche per altra provincia; in tal caso il codice relativo all’intero comune di titolarità deve obbligatoriamente essere indicato prima delle preferenze provinciali relative ad altri comuni. In caso contrario le preferenze relative ad altri comuni della propria provincia di titolarità sono annullate.

D. Se nella domanda condizionata esprimo prima preferenze interprovinciali e vengo soddisfatto, che succede?

R. Non viene riassorbito, anche nel caso in cui nella scuola di titolarità si liberi un posto nel corso dei movimenti.

D. Presentando domanda da docente individuato come soprannumerario, usufruisco già nel corrente anno scolastico di qualche precedenza?

R. No, tutte le preferenze espresse, sia nel caso di domanda condizionata che non condizionata, anche relative a comuni diversi da quello di titolarità, vengono valutate secondo le modalità e in base al punteggio spettante per i trasferimenti a domanda (ricordiamo che il calcolo del punteggio per i trasferimenti d’ufficio è diverso in alcune voci della relativa tabella). Potrà usufruire della precedenza nelle operazioni di mobilità del prossimo anno scolastico per il 2022/23 (la precedenza è quella attualmente prevista dall’articolo13/1, punto II, del CCNI mobilità 19/22), a meno che non venga riassorbito. L’unico vantaggio per le operazioni relative alla mobilità per l’a.s. 2021/22, invece, consiste nell’ordine in cui sarà disposto il movimento (vedi FAQ seguente).

D. In quale ordine vengono disposti i trasferimenti dei docenti individuati come perdenti posto (soprannumerari) per l’a.s. 2021/22?

R. Premettiamo che l’ordine dei movimenti, all’interno delle tre fasi della mobilità, è indicato dall’Allegato 1 al CCNI 2019/22, che indica chi si “muove” prima e chi dopo nelle fasi: comunale, provinciale e interprovinciale. I trasferimenti d’ufficio dei docenti soprannumerari rientrano nella prima e nella seconda fase e costituiscono il terz’ultimo e penultimo movimento della fase comunale e il primo della fase provinciale:

I. fase comunale:

E) trasferimenti a domanda in sede (3); tale nota 3 così indica: “In tale fase il docente soprannumerario concorre, per le preferenze espresse nel modulo domanda, con il punteggio spettante per il trasferimento a domanda e senza alcun diritto di precedenza rispetto agli aspiranti non soprannumerari”;

F) trasferimenti d’ufficio, nel comune di titolarità e per la medesima tipologia di posto, dei docenti soprannumerari che non hanno prodotto domanda o che, pur avendola prodotta, non sono stati soddisfatti per le preferenze espresse nel modulo-domanda;

II. fase provinciale

A) trasferimenti d’ufficio, secondo l’ordine di vicinanza rispetto al proprio comune di titolarità stabilito dalle apposite tabelledei docenti titolari di posti e cattedre che non abbiano prodotto domanda o che, pur avendola prodotta, non abbiano ottenuto il movimento (trasferimento o passaggio di cattedra) a domanda;

D. Non condizionando la domanda presentata da soprannumerario, cosa succede?

R. Partecipa al movimento anche nel caso in cui ci sia la possibilità di essere riassorbito nella scuola di titolarità; può esprimere qualsiasi preferenza e partecipa come tutti gli altri docenti che producono domanda volontaria (quindi non soprannumerari), perdendo il diritto al rientro con precedenza nella scuola o comune di precedente titolarità, secondo quanto previsto dalla precedenza di cui all’articolo 13/1 punti II e V del CCNI mobilità 2019/22, e il punteggio di continuità negli anni successivi. Qualora non soddisfatto in nessuna delle precedenze espresse, sarà trasferito d’ufficio.

Valutazione anzianità di servizio, esigenze famiglia e titoli

D. A quale tabella si deve fare riferimento per la valutazione di titoli, servizi ed esigenze famiglia nelle graduatorie interne di istituto?

R. La tabella, cui fare riferimento, è la Tabella A) allegata al CCNI mobilità 2019/22, con le precisazioni in essa previste per i trasferimenti d’ufficio.

D. Sono titolare in una scuola ubicata in un comune diverso da quello di residenza del mio coniuge. I 6 punti per ricongiungimento mi spettano ugualmente?

R. No, nella graduatoria interna le esigenze di famiglia sono da intendere come esigenze di non allontanamento e nel caso del coniuge, i 6 punti spettano soltanto se la scuola di titolarità e quella di residenza del coniuge coincidono.

D. Nel comune in cui è residente il mio coniuge non ci sono scuole per me esprimibili (cioè che non comprendono l’insegnamento da me impartit0), tuttavia tale comune è viciniore al comune della scuola in cui sono titolare. Il punteggio mi spetta?

R. Sì, come leggiamo nella nota 6 alle Tabella A).

D. Nel comune di residenza del mio coniuge c’è un plesso appartenente alla scuola in cui sono titolare. I 6 punti per ricongiungimento mi spettano?

R. Sì, sempre come leggiamo nella succitata nota:  Qualora il comune di residenza del familiare […] non sia sede di organico il punteggio va attribuito per il comune sede dell’istituzione scolastica che abbia un plesso nel comune di residenza del familiare …

D. Ai fini dell’attribuzione del punteggio per i figli d’età inferiore ai 6 anni ovvero superiore ai 6 e inferiore ai 18 anni, vi sono particolari condizioni

R. No, il punteggio per l’esistenza di figli si attribuisce sempre.

D. Quale punteggio viene attribuito per i figli?

R. Vengono attribuiti: punti 4 per ciascun figlio d’età inferiore ai 6 anni; punti 3 per ciascun figlio d’età superiore ai 6 e inferiore ai 18 anni.

D. Mio figlio compirà 7 anni nel mese di dicembre 2021, quanti punti mi spettano?

R. Ricordiamo che il punteggio va attribuito per i figli che compiono i sei anni o i diciotto tra il 1 gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si effettua il trasferimento. Considerato che il trasferimento si effettua nell’anno 2021, le spetteranno 3 punti e non 4.

D. Mio figlio ha compiuto 6 anni nel mese di febbraio 2021, quanti punti mi spettano?

R. Punti 4.

D. Mio figlio ha compiuto 18 anni nel mese dicembre 2020, mi spettano i 3 punti?

R. No, non le verrà attribuito nessun punteggio.

D. Come si calcola il punteggio pre-ruolo nella graduatoria interna?

R. I primi 4 anni sono valutati 3 punti ogni anno; gli anni successivi al quarto, 2 punti per ciascun anno. Così, ad esempio, nel caso di un docente con 10 anni di pre-ruolo il calcolo sarà il seguente: (4 x 3)+ (6 x 2)= 12+12= punti 24.

D.  Sono un docente titolare nella scuola secondaria di I grado, con 3 anni di servizio di ruolo nella secondaria di II grado. Come si calcola il punteggio spettante? 

R. Nel suo caso, quindi nel caso di titolarità nella secondaria di I e altro ruolo nella secondaria di II grado (e viceversa), vengono attribuiti punti 3 per ciascun anno e per tutti gli anni.

D. Sono un docente titolare nella scuola secondaria di I grado, con 3 anni di servizio di ruolo  nella scuola primaria. Come si calcola il punteggio spettante? 

R. Nel suo caso, quindi nel caso di titolarità nella secondaria di I e altro ruolo nella scuola primaria (e viceversa), gli anni in altro ruolo si sommano al pre-ruolo e vengono calcolati come tali: 3 punti ogni anno per i primi 4 anni e 2 punti ogni anno per il periodo eccedente i 4 anni (dal quinto anno in poi).

D. In linea generale, come viene calcolato il servizio in altro ruolo nella graduatoria interna?

R. Gli anni di servizio di ruolo prestati nella scuola dell’infanzia si valutano 3 punti per ogni anno per tutti gli anni nella scuola primaria (e viceversa), mentre si sommano al pre-ruolo e si valutano come tale (3 punti per i primi quattro anni e 2 per i successivi), se attualmente si è titolari nella scuola secondaria di primo o secondo grado.

Gli anni di un precedente servizio di ruolo prestato nella scuola secondaria di primo grado si valutano 3 punti per ogni anno per tutti gli anni nella scuola secondaria di secondo grado (e viceversa), mentre si sommano agli anni di pre-ruolo e si valutano come tale (3 punti per i primi quattro anni e 2 per i successivi), se attualmente si è titolari nella scuola primaria o nella scuola dell’infanzia.

Esempi: 

A. docente titolare nella secondaria di primo grado: 4 anni pre-ruolo; 2 anni altro ruolo nella primaria. In questo caso, pre-ruolo e altro ruolo si sommano e poi si calcolano come pre-ruolo: 4+2= 6; (4x 3) + (2x 2)= 12+4= 16.

B. docente titolare nella secondaria di secondo grado: 5 anni pre-ruolo; 6 anni altro ruolo nella secondaria di primo grado. In questo caso, per gli anni di altro ruolo saranno attribuiti 3 punti ogni anno per tutti gli anni. Il calcolo: 6 x 3= 18 (altro ruolo); calcolo pre-ruolo: (4 x 3) + (1 x 2)= 12+1= 13. Tra altro ruolo e pre-ruolo, il docente avrà un punteggio di 31 punti (18 + 13).

D. Come si valutano gli anni nel ruolo di appartenenza?

R. Si valutano 6 punti ogni anno per tutti gli anni.

D. Ho svolto soltanto un anno di servizio “2019/20”  (considerato che l’anno in corso non si valuta) nella scuola di attuale titolarità, quando mi spetterà il punteggio di continuità? 

R. Già da quest’anno. Infatti, mentre per la mobilità è necessario aver maturato almeno un triennio (escluso sempre l’anno in corso), nelle graduatorie interne la continuità si valuta già dalla maturazione del primo anno di servizio.

D. Quanto viene valutato ciascun anno di continuità?

R. Punti 2 per ciascun anno per i primi 5 anni; punti 3 per ogni anno oltre il quinquennio (dal sesto anno in poi).

D. Nelle graduatorie interne si valuta anche la continuità nel comune? Se sì, quanti punti vanno attribuiti?

R. Sì, si valuta punti 1 per ogni anno di servizio prestato. Evidenziamo però che non è possibile aver valutato per lo stesso anno scolastico la continuità nel comune e nella scuola: si valuta l’una ovvero l’altra.

D. Come avviene la valutazione dei titoli generali nella graduatoria interna di istituto?

R. La valutazione avviene come per la mobilità a domanda, sulla base di quanto indicato nella sezione A3 della suddetta Tabella a). Qui tutte le info (visualizza soltanto quanto detto per la predetta sezione A3).

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