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Graduatoria interna di istituto: come si valuta pre-ruolo svolto su sostegno, posto comune, l’anno in assegnazione provvisoria

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Entro il prossimo 31 marzo, saranno redatte e pubblicate le graduatorie interne di istituto ai fini dell’individuazione dell’eventuale perdente posto. Risposte ai quesiti.

Graduatoria interna di istituto 2024 docenti di ruolo: pubblicata entro il 31 marzo, titoli validi entro il 16 marzo. Chi “perde il posto”, ecco come si compila. DOMANDA

Quesito 1

Ti espongo la mia situazione per avere chiarimenti in merito. Mi accingo a compilare la domanda relativa all’individuazione dei docenti soprannumerari. Sono entrata di ruolo sulla classe di concorso A028 nel 2014 e ho svolto l’ anno di prova su tale classe di concorso. Dall’anno scolastico 2015/ 16 all’anno 2019/20 ho lavorato in assegnazione provvisoria su sostegno ( ho abilitazione). Nell’anno scolastico 2020/21 invece ho ottenuto trasferimento su sostegno e fino ad oggi lavoro sul sostegno. Gli ultimi tre anni quindi ho lavorato sul sostegno con titolarità sul sostegno e non più su materia. Mi confermi pertanto che i primi sei anni devo considerare 6 punti all’ anno, mentre gli ultimi tre 12 punti all’anno. Grazie per la disponibilità

Confermiamo quanto detto dalla lettrice, ossia che non si raddoppiano (quindi 6 punti ogni anno) gli anni di ruolo svolti su posto comune, ivi compresi gli anni di assegnazione provvisoria su sostegno quando era ancora titolare su posto comune, mentre gli anni di ruolo su posto di sostegno (svolti con il titolo di specializzazione) si raddoppiano, come leggiamo nelle note alla Tabella di valutazione dei titoli, allegata al CCNI 2022/25:

  • valutazione anno in assegnazione provvisoria: Il servizio prestato in ruoli diversi da quello di appartenenza, a seguito di utilizzazione o assegnazione provvisoria, è valutato ai sensi della lettera A) con riferimento al ruolo di appartenenza … (il lettrice era titolare sul medesimo grado, ma su tipologia di posto di posto diversa n.d.r)
  • raddoppio: Per ogni anno di insegnamento prestato, con il possesso del prescritto titolo di specializzazione, nelle scuole speciali o ad indirizzo didattico differenziato o nelle classi differenziali, o nei posti di sostegno, o nelle DOS, qualora il trasferimento a domanda o d’ufficio sia richiesto indifferentemente sia per le scuole speciali, sia per quelle a indirizzo didattico differenziato, sia, infine, per posti di sostegno il punteggio è raddoppiato.

Conseguentemente, la nostra lettrice avrà come punteggio relativo all’anzianità di servizio di ruolo p. 72, di cui 54 punti per il servizio di ruolo dal 2014/15 al 2022/23 (6 p. X 9 anni) e 18 punti per il servizio su posto di sostegno dal 2020/21 al 2022/23 (6 p. X 3 anni).

Quesito 2

Ho un quesito riguardo le graduatorie interne di istituto. Sono un’insegnante di ruolo di scuola secondaria di secondo grado con un servizio pre-ruolo di 5 anni durante i quali ho insegnato alternativamente la disciplina e svolto servizio anche sul sostegno con abilitazione SSIS. Ho un dubbio riguardo il terzo anno di pre-ruolo durante il quale ho insegnato la disciplina (8 ore), ma anche svolto servizio su sostegno (9 ore). Come si deve valutare il punteggio di questo anno? Lo devo considerare di 6 punti o di 12 e, quindi, il doppio perché sul sostegno e con abilitazione? La scuola non mi sa aiutare, spero in Voi per non fare dichiarazioni mendaci

Com’è noto, l’anno di servizio pre-ruolo si matura, a prescindere dal numero di ore, con un servizio di almeno 180 giorni anche non consecutivi oppure svolgendo un servizio ininterrotto dal 1° febbraio al termine delle operazioni di scrutino o della attività educativa per la scuola dell’infanzia. Ciò, nonostante sia cambiato il sistema di calcolo per la ricostruzione della carriera (adesso si considera il solo servizio effettivo, per cui l’annualità non si matura più come detto prima;  ciò solo ai fini della ricostruzione di carriera), come indicato nell’OM 34/2024 (che disciplina la mobilità per l’a.s. 2024/25: Ai fini del computo dell’anzianità di servizio dei docenti di cui alle tabelle di valutazione allegate al CCNI 2022, continua a trovare applicazione la disposizione secondo cui il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere 1974/75 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale di cui all’art. 11, comma 14, della legge n. 124/1999, così come testualmente indicato nelle sopracitate tabelle di valutazione.

Chiarito ciò, rispondiamo alla lettrice che la stessa nell’anno considerato ha maturato l’annualità di servizio su sostegno ed anche su posto comune, pertanto dichiarando il raddoppio (considerato che l’anno è stato svolto con il possesso del titolo di specializzazione) non produce nessuna dichiarazione mendace e il raddoppio le spetta. Quanto detto, fermo restando che il raddoppio del punteggio nella graduatoria interna spetta ai soli titolari su posto di sostegno (nella mobilità, invece, spetta sia ai titolari u sostegno sia a coloro i quali chiedono trasferimento/passaggio su sostegno).

Per completezza di informazione, ricordiamo sinteticamente chi, come e quando redige la graduatoria interna di istituto, nonché chi non deve essere inserito.

Graduatoria interna

Le graduatorie interne di istituto sono:

  • redatte annualmente, al fine di individuare l’eventuale perdente posto in caso di contrazione dell’organico dell’autonomia, ossia in caso si perdano posti/cattedre;
  • compilate, in ciascuna istituzione scolastica, per ognuna delle tipologie di posto e/o classi di concorso presenti nella medesima scuola, includendovi i docenti di ruolo titolari nella stessa, ivi compresi coloro i quali si trovino in assegnazione provvisoria o utilizzazione in altra istituzione scolastica;
  • redatte e pubblicate dal dirigente scolastico, entro i 15 giorni successivi alla data ultima di presentazione delle domande di mobilità. Pertanto, considerata la tempistica indicata nell’OM n. 30/2024, che fissa al 16 marzo 2024 la predetta data ultima, le graduatorie interne vanno redatte e pubblicate entro il 31 marzo p.v.
  • compilate graduando i docenti in base ai punteggi previsti dalla Tabella A, allegata all’Ipotesi di CCNI 2022/25 (come modificato dall’intesa MIM-OOSS del 21 febbraio 2024) con le precisazioni previste per i trasferimenti d’ufficio, e comprendente le seguenti voci: anzianità di servizio; esigenze di famiglia (intese in tal caso come esigenze di non allontanamento); titoli generali. Si valutano i soli titoli posseduti entro il 16 marzo 2024 (data ultima di presentazione delle istanze di mobilità);
  • sono redatte escludendo i docenti beneficiari delle precedenze di cui ai punti I [“Disabilità e gravi motivi di salute (non vedenti; emodializzati)”], III (“Personale con disabilità e personale che ha bisogno di particolari cure continuative”), IV (“Assistenza al coniuge ed al figlio con disabilità; assistenza da parte del figlio al genitore con disabilità; assistenza da parte di chi esercita la tutela legale”) e VII (“Personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali”) del comma 1 del predetto articolo 13, a meno che la contrazione di organico sia tale da rendere strettamente necessario il loro coinvolgimento (es. soppressione della scuola, ecc.).

Le risposte ai quesiti

È possibile inviare un quesito all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali).

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Le domande e le risposte saranno rese pubbliche, non si accettano richieste di anonimato o di consulenza privata.

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