Graduatoria interna di istituto: come si valuta l’anno di servizio prestato con supplenza art. 36 del CCNL 2007

Il servizio prestato con art.36 è con contratto a tempo determinato e come tale si valuta. Vediamo i dettagli
Una lettrice ci scrive:
“Docente di ruolo che accetta incarico per altra classe di concorso (art.36), nella valutazione della graduatoria interna perde la continuità? ”
I docenti in ruolo che hanno superato l’anno di prova, in sintonia con quanto prevede l’art.36 del CCNL 2009, sostituito nel CCNL 2019/21 dall’art.47, possono accettare incarichi di supplenza.
I docenti che optano per tale possibilità devono, però, essere consapevoli sulle conseguenze nella valutazione del servizio e del relativo punteggio
Riferimenti normativi
L’art.47 del CCNL 2019/21, sostituisce e integra l’art.36 del precedente CCNL 2009 e stabilisce quanto segue:
1. Il personale docente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato può accettare, nell’ambito del settore scuola, rapporti di lavoro a tempo determinato su posto intero in un diverso ordine o grado d’istruzione, o per altra tipologia o classe di concorso, purche’ di durata non inferiore ad un anno scolastico o fino al 30 giugno, mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni scolastici, la titolarita’ della sede
2. L’accettazione dell’incarico comporta l’applicazione della relativa disciplina prevista dalla legge e dal CCNL per il personale assunto a tempo determinato, ivi inclusa quella relativa alle ferie.
3. L’accettazione di un incarico comporta in ogni caso la richiesta di un periodo di aspettativa non retribuita non inferiore alla durata dell’incarico per come stabilito nell’atto di conferimento dello stesso
4. Il presente articolo abroga l’art. 36 del CCNL 29 novembre 2007
Sono esclusi da questa possibilità i docenti neoassunti che devono ancora superare l’anno di prova. Questa esclusione è evidenziata chiaramente nel DM 138/2023 art. 3 comma 3, dove si stabilisce che il docente tenuto allo svolgimento dell’anno di prova non può accettare il conferimento di nomine a tempo determinato.
Valutazione dell’anno di servizio con art.36
Il servizio prestato in base alle disposizioni previste nell’art.36, sostituito dall’art.47 del successivo CCNL, con incarico a tempo determinato, deve essere valutato come servizio pre-ruolo sia nella graduatoria interna di istituto che nella mobilità.
Nella premessa alle note esplicative della tabella di valutazione allegata al CCNI si chiarisce, infatti, quanto segue:
“Il servizio prestato in qualità di incaricato ex art. 36 del CCNL 29/11/2007 è da valutare con lo stesso punteggio previsto per il servizio non di ruolo”
La valutazione del punteggio seguirà, quindi, le regole previste per il calcolo valido per il pre-ruolo nella mobilità e nella graduatoria interna di istituto, calcolo che prevede delle differenze.
Per la mobilità si valuta con 6 punti per ogni anno, mentre per la graduatoria interna di istituto si aggiunge al pre-ruolo valutando 3 punti se entro i primi 4 anni altrimenti 2 punti a partire dal quinto anno.
Il servizio prestato dal docente di ruolo ai sensi dell’art. 36 influisce negativamente anche sul punteggio di continuità in quanto, come chiarito nella succitata premessa alle note esplicative della tabella di valutazione, “Tale servizio, qualora abbia avuto una durata superiore a 180 gg interrompe la continuità”
L’interruzione della continuità ha come conseguenza la perdita di tutto il punteggio maturato per il servizio continuativo prestato nella scuola di titolarità
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