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Graduatoria interna di istituto: come si valuta il punteggio di continuità nel comune

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Il punteggio di continuità nel comune si valuta solo per la graduatoria interna di istituto in presenza di precise condizioni. Vediamo quali

Un lettore ci scrive:

Mi sto occupando delle graduatorie d’istituto nella mia scuola di appartenenza. Un docente, che ha fatto il passaggio di ruolo dalla media alla superiore, ritiene di avere diritto alla continuità nel comune maturata alla scuola media. Io credo di no in quanto avendo partecipato volontariamente alla mobilità e ottenuto il passaggio di ruolo si azzera continuità nella scuola e nel comune. Come devo comportarmi?

Per la valutazione del punteggio di continuità è necessario rispettare le regole previste nella tabella di valutazione allegata al CCNI, con i chiarimenti indicati nelle note 5) e 5bis)

Punteggio di continuità: cosa si valuta

Il punteggio di continuità valuta gli anni di servizio continuativo prestati nella scuola di titolarità  per la stessa classe di concorso e tipologia di posto.

Questo punteggio si valuta sia per la mobilità che per la graduatoria interna di istituto

Quando si valuta

Il punteggio di continuità si valuta in modo differente  per mobilità e graduatoria interna di istituto.

Per la mobilità si può valutare soltanto dopo aver maturato un triennio nella scuola di titolarità

Per la graduatoria interna di istituto si valuta dopo aver maturato un solo anno nella scuola

Come si valuta

Il punteggio si valuta con 2 punti ogni anno entro il quinquennio e 3 punti per ogni anno successivo al quinto

Punteggio di continuità nel comune di titolarità

Per la graduatoria interna di istituto è possibile valutare anche la continuità maturata nel comune di titolarità, alle condizioni indicate nella nota 5bis) della tabella di valutazione allegata al contratto sulla mobilità dove si chiarisce che ai fini della formazione della graduatoria per l’individuazione del soprannumerario ed ai fini del trasferimento d’ufficio, viene valutata anche la continuità di servizio nel comune di attuale titolarità, nella seguente misura:
C 0) Per ogni anno di servizio di ruolo prestato nel comune di attuale titolarità senza soluzione di continuità in aggiunta a quello previsto dalle lettere A), A1), B), B1), B2) ………………… Punti 1

Questo punteggio può essere attribuito se la sede di titolarità giuridica e la sede in cui il docente ha prestato servizio continuativo coincidono per il periodo considerato.

Il servizio deve essere stato prestato nella stessa tipologia di posto (comune o sostegno) e per la scuola di
istruzione secondaria di primo e secondo grado, il servizio deve essere altresì prestato nella stessa classe di concorso di attuale titolarità.

Tale punteggio, quindi, si perde in seguito a trasferimento su altra tipologia di posto o in seguito a passaggio di cattedra e passaggio di ruolo.

Non va valutato l’anno scolastico in corso al momento di presentazione della domanda.

Il punteggio di continuità nel comune di titolarità non è cumulabile per lo stesso anno scolastico con quello previsto per la continuità nella scuola di titolarità

Conclusioni

Nel caso indicato dal nostro lettore, al docente non spetta il punteggio di continuità nel comune per gli anni scolastici precedenti al passaggio di ruolo ottenuto, in quanto era titolare in un grado di istruzione differente a quello di attuale titolarità.

Il passaggio di ruolo ha determinato, quindi, la perdita del punteggio di continuità maturato sia nella scuola che nel comune

 

 

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