Graduatoria interna di istituto docenti, come si valuta anno di decorrenza giuridica e lauree nella primaria [CONSULENZA]

Come si valuta, nella graduatoria interna di istituto, l’anzianità derivante da decorrenza giuridica della nomina anteriore rispetto a quello economica? Quali lauree possono essere valutate a un docente di scuola primaria?
Graduatoria interna di istituto
Rispondiamo ai suddetti quesiti, posti in redazione da due nostre lettrici, ricordando dapprima che la graduatoria interna di istituto, redatta dal dirigente scolastico ai fini dell’individuazione dell’eventuale perdente posto, in caso di contrazione di organico (per il corrente a.s. la pubblicazione della predetta graduatoria è fissata al 5 aprile 2023), è stilata per ciascuna tipologia di posto/classe di concorso presenti nella scuola interessata, graduando tutti i docenti titolari nella stessa, ivi compresi quelli in servizio presso un’altra scuola in virtù, ad esempio, di provvedimenti di assegnazione provvisoria o utilizzazione … Qui tutte le info utili
Retrodatazione giuridica
D. Sono una docente della scuola primaria e vorrei dei chiarimenti circa i punteggi relativi alle graduatorie interne. Lo scorso anno sono stata assunta da GPS I fascia tramite procedura straordinaria sul sostegno e ho svolto l’anno di prova e la prova disciplinare, entrambi con esiti positivi. Contemporaneamente ho anche superato il concorso ordinario su posto comune e, potendo scegliere, quest’anno sono stata assunta a tempo indeterminato su posto comune. Ora chiedo a voi: lo scorso anno (21-22), anno del mio anno di prova, come viene valutato in termini di punteggio nelle graduatorie interne? Ho letto un vostro articolo, ho capito bene che dovrebbe valere 12 punti (in quanto rientrerebbe nel punto A della tabella di valutazione di anni di anzianità, essendoci la retrodatazione giuridica?)
R. Rispondiamo alla nostra lettrice riportando quanto indicato in merito nelle note alla Tabella A di valutazione dei titoli, allegata al CCNI 2022/25 e a cui fare riferimento per la compilazione della graduatoria interna di istituto:
L’anzianità derivante da decorrenza giuridica della nomina anteriore alla decorrenza economica, se non è stato prestato alcun servizio è valutata 3 punti per ogni anno per tutti gli anni sia nella mobilità d’ufficio che in quella a domanda. L’anzianità derivante da decorrenza giuridica della nomina anteriore alla decorrenza economica se il servizio non è stato prestato nel ruolo di appartenenza è valutata 6 punti nella mobilità a domanda e 3 punti per ogni anno per tutti gli anni nella mobilità d’ufficio.
Dunque, considerato che, ai fini della redazione della graduatoria interna di istituto, è necessario tenere in considerazione le precisazioni relative alla mobilità d’ufficio, affermiamo che l’anno (o gli anni) di anzianità derivante da decorrenza giuridica della nomina si valuta nella graduatoria predetta:
- punti 3 (ogni anno per tutti gli anni), se non è stato prestato alcun servizio;
- punti 3 (ogni anno per tutti gli anni), se il servizio è stato prestato in ruolo diverso da quello di appartenenza;
- punti 6 (per ciascun anno), se il servizio è stato prestato nel ruolo di appartenenza.
Alla luce di quanto affermato, alla nostra lettrice, assunta in ruolo con retrodatazione giuridica al 1° settembre 2021, sebbene poi abbia accettato il nuovo ruolo da concorso ordinario, spettano nella graduatoria interna punti 6, in quanto ha svolto servizio nel ruolo di attuale appartenenza (scuola primaria), anche se in una diversa tipologia di posto (posto di sostegno). Quanto detto si evince anche dall’articolo 6, comma 4, del DM 242/2021 (disciplinante le assunzioni straordinarie da GPS 2021/22), che prevede un solo caso in cui il servizio è da considerarsi a tempo determinato, ossia nel caso in cui il docente non superi la prevista prova disciplinare: Il giudizio negativo relativo alla prova disciplinare comporta la decadenza dalla procedura ed è preclusa la trasformazione a tempo indeterminato del contratto. Il servizio prestato viene valutato quale incarico a tempo determinato.
Alla nostra lettrice non spettano invece 12 punti, ossia non le spetta il raddoppio del punteggio dell’anno prestato su posto sostegno, in quanto oggi è titolare su posto comune. La valutazione doppia del servizio su sostegno, infatti, nella graduatoria interna è prevista per i soli titolari su posto di sostegno. Le spettano, invece, 12 punti per il superamento del concorso ordinario.
Lauree scuola primaria
D. Sono una docente di scuola primaria, in possesso dei seguenti titoli: Diploma magistrale; superamento di concorso EEEE; Laurea in Scienze della Formazione indirizzo primaria; Laurea LM51. Ho conseguito quest’ultima anche grazie alla valutazione del pregresso curriculum universitario (sono laureata anche in Scienze dell’Educazione vecchio ordinamento). Il mio dirigente ritiene che non mi spetta alcune punteggio per quest’ultima laurea (LM51), perché la LM51 non si appoggia alla laurea triennale in psicologia. Ad oggi mi sono stati attribuiti, per i predetti titoli, soltanto 5 punti. E’ corretto?
R. Alla luce della tabella summenzionata e delle note alla medesima, riguardo alla valutazione di un diploma di laurea (il diploma magistrale non si valuta), affermiamo che:
- ai fini della valutazione, il diploma di laurea deve essere diverso da quello di accesso (che è la laurea in SFP, riguardo alla quale vedi di seguito);
- sono attribuiti, nella graduatoria interna, punti 5 per ogni ulteriore diploma di laurea;
- si valutano i diplomi di laurea di durata almeno quadriennale (ivi compreso il diploma di laurea in scienze motorie), i diplomi di laurea magistrale (specialistica) e i diplomi accademici di II livello;
- la laurea triennale o di I livello, che consente l’accesso alla laurea specialistica o magistrale, non dà diritto ad avvalersi di ulteriore punteggio rispetto a queste ultime;
- il diploma di laurea in SFP non si valuta in quanto è un titolo richiesto per l’accesso al ruolo di appartenenza. Pertanto, ai docenti di ruolo nella scuola primaria sono attribuiti punti 5, se in possesso della laurea in SFP con indirizzo-infanzia, titolo non utile ai fini dell’accesso al ruolo della scuola primaria; analogamente, ai docenti in ruolo nella scuola dell’infanzia sono attribuiti punti 5, se in possesso della laurea in SFP con indirizzo-primaria, titolo non utile ai fini dell’accesso al ruolo della scuola dell’infanzia.
Quanto alla valutazione del superamento di un concorso, per cui sono attribuiti 12 punti, precisiamo che:
- ai fini dell’attribuzione del punteggio, il concorso non deve essere stato necessariamente vinto ma può essere stato anche solo superato (quindi il punteggio spetta anche agli “idonei”, cioè a coloro i quali hanno superato tutte le prove ma non sono rientrati nel numero dei posti banditi);
- ai fini della valutazione il concorso deve essere ordinario per esami e titoli;
- il punteggio spetta anche per l’accesso a tutte le classi di concorso appartenenti allo stesso ambito disciplinare, per il quale si è conseguita l’idoneità in un concorso ordinario per esami e titoli bandito in attuazione della legge 124/1999;
- si valuta un solo pubblico concorso;
- ai fini della valutazione, il concorso deve essere stato svolto per l’accesso al ruolo di appartenenza ovvero per un ruolo di livello pari o superiore.
Ricordati i sopra riportati criteri di valutazione dei diplomi di laurea e del superamento di un concorso, rispondiamo alla nostra lettrice che:
- se il concorso superato per la scuola primaria presenta le sopra riportate caratteristiche (una sicuramente, trattandosi di un concorso per l’accesso al ruolo di appartenenza), le spettano 12 punti (la docente parla di superamento concorso EEEE ma spesso questa dicitura viene utilizzata impropriamente anche per il concorso straordinario 2018 che, invece non porta alcun punteggio).
- le spettano 5 punti per la laurea in Scienze dell’Educazione e altri 5 punti per la laurea magistrale LM51, trattandosi di lauree diverse tra loro e diverse da quella richiesta per il titolo di accesso; la valutazione della LM 51 spetta indipendentemente dal fatto che sia stata conseguita o meno la laurea triennale, a contare infatti è il titolo finale rilasciato.
- per i titoli di cui alle lettere B), C), D), E), F), G), I), L) della tabella di valutazione summenzionata, spettano al massimo 10 punti; si tratta de seguenti titoli (anche cumulabili tra loro): diplomi di specializzazione; diploma universitario; corsi di perfezionamento; diplomi di laurea; dottorato di ricerca; frequenza del corso di aggiornamento-formazione linguistica e glottodidattica compreso nei piani attuati dal ministero (per la sola scuola primaria); CLIL di Corso di Perfezionamento; CLIL per i docenti NON in possesso di Certificazione di livello C1, ma in possesso di un attestato di frequenza al corso di perfezionamento.
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