Graduatoria interna di istituto: come si stabilisce il docente in ultima posizione
L’inserimento dei docenti nella graduatoria interna di istituto dipende dal punteggio, ma anche dall’anno scolastico in cui si è diventati titolari nella scuola
Una lettrice ci scrive:
“Buongiorno, vorrei sapere se, nella graduatoria interna ai fini dell’individuazione del perdente posto, ha precedenza un neo trasferito con mobilità volontaria e 15 anni di servizio o un docente in anno di prova con un numero minore di anni di pre-ruolo. Quando ho chiesto trasferimento risultavano tre cattedre, che però ci sono. Di fatto io ho preso prima 18 h e collega neo immesso in ruolo ne ha prese solo 15, per non avere COE. Io sono più giovane anagraficamente, ma teoricamente ho più punti e titoli del collega”
La graduatoria interna di istituto viene predisposta annualmente in ogni istituzione scolastica autonoma per ogni classe di concorso e tipologia di posto presenti in organico.
La posizione occupata nella graduatoria è importate ai fini dell’individuazione del docente soprannumerario nella scuola in presenza di contrazione nel nuomero di cattedre
Chi deve essere inserito nella graduatoria interna di istituto
Devono essere inseriti nella graduatoria interna di istituto tutti i docenti titolari nella scuola, compresi coloro che prestano servizio in altra istituzione scolastica in seguito a utilizzazione o assegnazione provvisoria.
Nello stesso modo devono essere inseriti in graduatoria anche i docenti assenti per malattia, aspettativa, mandato politico, con titoarità nella scuola
Chi non deve essere inserito nella graduatoria interna di istituto
Non devono essere inseriti nella graduatoria i docenti in servizio nella scuola per utilizzazione o assegnazione provvisoria, in quanto risultano titolari in un’altra istituzione scolastica.
Non possono essere inseriti neanche i docenti in servizio nella scuola con contratto a tempo determinato che non risultano avere ancora una titolarità, e i docenti che hanno ottenuto il tasferimento in altra istituzione scolastica autonoma.
Docenti titolari esclusi dalla graduatoria interna di istituto
In presenza di precise condizioni, alcuni docenti titolari nella scuola, in possesso dei requisiti necessari, hanno diritto, per salvaguardare la loro titolarità, ad essere eesclusi dalla graduatoria interna di istituto, come chiarito nell’art.13 comma 2 del CCNI sulla mobilità dove si stabilisce quanto segue:
“I docenti beneficiari delle precedenze previste ai punti I), III), IV) e VII) di cui al comma 1 del presente articolo e riconosciute alle condizioni ivi indicate, non sono inseriti nella graduatoria d’istituto per l’identificazione dei perdenti posto da trasferire d’ufficio, a meno che la contrazione di organico non sia tale da rendere strettamente necessario il loro coinvolgimento (es. soppressione della scuola, ecc.).
A tal proposito si precisa che:
a) l’esclusione dalla graduatoria interna per i beneficiari della precedenza di cui al punto IV si
applica solo se si è titolari in una scuola ubicata nella stessa provincia del domicilio dell’assistito
b) qualora la scuola di titolarità sia in comune diverso o distretto sub comunale diverso da quello
dell’assistito, l’esclusione dalla graduatoria interna per l’individuazione del perdente posto si
applica solo a condizione che sia stata presentata, per l’anno scolastico di riferimento, domanda
volontaria di trasferimento alle stesse condizioni di cui al punto IV. […]”
Predisposizione della graduatoria interna di istituto
La predisposizione della graduatoria è competenza del Dirigente scolastico, che la formula sulla base della tabella di valutazione allegata al CCNI sulla mobilità, con le precisazioni concernenti i trasferimenti d’ufficio, tenendo presente che devono essere valutati soltanto i titoli in possesso dei docenti entro il termine previsto per la presentazione della domanda di trasferimento.
Ai fini dell’esclusione dalla graduatoria d’istituto dei docenti beneficiari delle succitate precedenze (punti I), III), IV) e VII) dell’art. 13 comma 1), devono essere prese in considerazione le situazioni che vengano a verificarsi entro i termini di presentazione delle domande di trasferimento
Come vengono inseriti i docenti in graduatoria
I docentii titolari nella scuola vengono inseriti in graduatoria in base al punteggio, fatta eccezione per i docenti arrivati nella scuola nell’anno scolastico in corso, in seguito a trasferimento o immissione in ruolo. Questi docenti vengono considerati, infatti, “ultimi arrivati” nella scuola e, come tali, vengono inseriti in coda nella graduatoria a prescindere dal punteggio, in sintonia con quanto stabilisce il contratto:
“Per le situazioni di soprannumero relative all’organico dell’autonomia determinato per l’anno scolastico in cui sono disposti i trasferimenti, nel caso di concorrenza tra più insegnanti, i medesimi sono da considerare in soprannumero, ai fini del trasferimento d’ufficio, nel seguente ordine:
1. docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entrati a far parte dell’organico dell’autonomia o delle singole sedi di organico dei centri territoriali con decorrenza dal precedente primo settembre per mobilità a domanda volontaria o assunti in ruolo;
2. docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entrati a far parte dell’organico dell’autonomia o delle singole sedi di organico dei centri territoriali dagli anni scolastici precedenti quello di cui al punto sopra, ovvero dal precedente primo settembre per mobilità d’ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti in una delle preferenze espresse.
I docenti beneficiari delle precedenze di cui al comma 1, ai punti I), III), IV) e VII) dell’art. 13 sono esclusi da tale graduatoria come previsto dal comma 2 del suddetto articolo.
In ciascuna graduatoria a parità di punteggio prevale la maggiore età anagrafica.”
Conclusioni
Nel caso indicato dalla nostra lettrice, rientrano nel punto 1) due docenti, lei come neo-trasferita e la collega come neo-immessa in ruolo.
In questo caso il docente che deve essere collocato in coda nella graduatoria viene stabilito in base al punteggio e, quindi, dalle informazioni fornite, non sarà la nostra lettrice, ma la collega con punteggio inferiore.
L’età anagrafica, in questo caso, non ha alcuna influenza in quanto si considera soltanto in presenza di una parità fra i due punteggi.
In presenza di contrazione nell’organico della scuola, sarà, quindi la sua collega a rischiare di diventare sooprannumeraria.
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