Graduatoria interna di istituto, chi va inserito a pettine e chi in coda. Trasferiti d’ufficio
Graduatoria interna di istituto, chi va inserito a pettine e chi in coda. Differenza tra docenti trasferiti d’ufficio dal 01/09/2021 e docenti trasferiti d’ufficio dal 01/09/2020 e precedenti.
Graduatoria interna di istituto
Le graduatorie interne di istituto, in ciascuna istituzione scolastica, sono redatte per ognuna delle tipologie di posto e/o cattedre esistenti nella medesima scuola.
Nelle graduatorie sono inseriti i docenti di ruolo titolari nell’istituzione scolastica interessata, compresi coloro i quali si trovino in assegnazione provvisoria o utilizzazione in altra scuola. Al contrario, non vanno inseriti i docenti in servizio nella scuola, in virtù di provvedimenti di assegnazione provvisoria o utilizzazione, che vanno invece graduati nelle rispettive scuole di titolarità.
Il dirigente scolastico procede alla redazione e pubblicazione delle suddette graduatorie, entro i 15 giorni successivi alla data di scadenza di presentazione delle domande di mobilità (si attende al riguardo la pubblicazione dell’OM che definirà le modalità applicative del CCNI 2022/25 e indicherà le date relative alle operazioni di mobilità).
Pettine e coda
Le graduatorie sono redatte sulla base dei punteggi posseduti (dai docenti) derivanti da:
- anzianità di servizio;
- esigenze di famiglia (intese in tal caso come esigenze di non allontanamento);
- titoli generali.
I punteggi da attribuire, riferiti alle suddette voci, sono indicati nella Tabella A “Tabella di valutazione dei titoli ai fini dei trasferimenti a domanda e d’ufficio del personale docente ed educativo”, con le precisazioni riguardanti la mobilità d’ufficio (Tabella allegata all’Ipotesi di CCNI 2022/25).
Le graduatorie vanno compilate inserendo:
1. “a pettine” i docenti entrati a far parte dell’organico dell’autonomia o delle singole sedi di organico dei centri territoriali dal 01/09/2020 e precedenti oppure dal 01/09/2021 per mobilità d’ufficio o a domanda condizionata, anche se soddisfatti in una delle preferenze espresse, o trasferiti dal 01/09/2021 nella stessa scuola da posto comune a posti di lingua (per la scuola primaria) o ancora trasferiti dal 01/09/2021 con precedenza di cui all’articolo 13, comma 1 – punto II, del CCNI 2022/25 (si tratta del personale docente trasferito d’ufficio che rientra nell’ottennio nella scuola di precedente titolarità);
2. “in coda” i docenti entrati a far parte dell’organico dell’autonomia o delle singole sedi di organico dei centri territoriali con decorrenza dal 01/09/2021 per mobilità a domanda volontaria, compresi i docenti perdenti posto trasferiti d’ufficio dal 01/09/2020 e precedenti [che entrano a far parte dell’organico dal 01/09/2021, tramite domanda per il rientro nella scuola di precedente titolarità, richiesta (sempre nell’ottennio) come prima preferenza, e soddisfatti – per il 2021/22 – per la scuola redigente la graduatoria, espressa tra le preferenze successive alla scuola di precedente titolarità] ovvero per assunzione in ruolo (neoassunti).
Prima, dunque, vanno inseriti con i rispettivi punteggi i docenti di cui al punto 1, poi (a prescindere dal punteggio rispetto ai docenti di cui al punto 1) i docenti di cui al punto 2 (sempre con i rispettivi punteggi).
Docenti esclusi dalla graduatoria
Sono esclusi dalla graduatoria interna di istituto, a meno che la contrazione di organico sia tale da rendere necessario il loro coinvolgimento, i docenti beneficiari delle precedenze di cui ai punti I (Disabilità e gravi motivi di salute), III (Personale con disabilità e personale che ha bisogno di particolari cure continuative), IV (Assistenza al coniuge ed al figlio con disabilità; assistenza da parte del figlio referente unico al genitore con disabilità; assistenza da parte di chi esercita la tutela legale) e VII (Personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali), previste dall’articolo 13, comma 1, del CCNI 2022/25.
Individuazione soprannumerari
Il dirigente scolastico, in caso di contrazione di organico, procede all’individuazione del docente perdente posto, in base alla suddetta graduatoria e alla dotazione organica assegnata alla scuola per l’a.s. 2022/23. Il docente ovvero i docenti individuati in soprannumero (perdenti posto) sono gli ultimi in graduatoria: i primi a perdere il posto, dunque, sono i docenti in coda e poi gli altri, risalendo la graduatoria medesima.
I docenti, individuati come perdenti posto, possono presentare domanda di trasferimento (condizionata o no), entro 5 giorni dalla data di comunicazione dell’accertata soprannumerarietà (la domanda, in tali casi, va presentata cartacea). Nel caso in cui il docente abbia già presentato nei previsti termini domanda di trasferimento, l’eventuale nuova domanda sostituisce quella precedente. La proroga dei termini si estende anche all’eventuale domanda di passaggio di ruolo.