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Graduatoria interna di istituto: chi va escluso. Condizioni per docenti con disabilità personale

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L’esclusione dalla graduatoria interna di istituto è prevista, tra gli altri, per i docenti con disabilità personale, non necessariamente grave. Condizioni.

CCNI

L’esclusione dalla graduatoria interna di istituto, com’è noto, è disciplinata dal CCNI sulla mobilità del personale docente, educativo ATA.

Il suddetto contratto, come scritto più volte, sta per esser rinnovato per il triennio 2025/28 e già si sono svolti al riguardo vari incontri tra MIM e OOSS. Diversi i punti di convergenza, come anche quelli in cui non c’è accordo, tuttavia i tempi stringono e l’incontro previsto dopo l’Epifania potrebbe essere importante ai fini della conclusione della trattativa.

Quanto di seguito riferito in merito all’esclusione dalla graduatoria interna di istituto, pertanto, si basa sulle disposizioni di cui al CCNI 22/25, ragion per cui qualcosa potrebbe cambiare. Se così fosse, comunicheremo immediatamente le eventuali novità tramite i nostri articoli.

Esclusione graduatoria interna di istituto

Premettiamo che le graduatorie interne di istituto sono redatte, in ciascuna autonomia scolastica, per ciascun posto/classe di concorso, al fine di individuare gli eventuali perdenti posto, in caso di contrazione di organico. Nelle stesse sono inclusi i docenti titolari nella scuola di interesse (anche se in assegnazione provvisoria o utilizzazione presso un’altra istituzione scolastica), i quali vanno graduati secondo quanto previsto dalla tabella di valutazione allegata al CCNI e relativa ai trasferimenti, con le precisazioni riguardanti quelli (trasferimenti) d’ufficio (una delle modifiche richieste dei sindacati riguarda proprio la valutazione di alcune tipologie di servizio nella graduatorie interne, in particolare il pre-ruolo, affinché sia valutato come nella mobilità volontaria).

Come leggiamo nell’articolo 13, comma 2, del CCNI 2022/25, sono esclusi dalle graduatorie interne (quindi non rischiano di perdere il posto), a meno che la contrazione di organico non sia tale da rendere necessario il loro coinvolgimento (es. soppressione della scuola), i beneficiari delle precedenze di cui ai punti I), III), IV) e VII) di cui al comma 1 del medesimo articolo  13 succitato. Nello specifico:

  • Punto I) “Disabilità e gravi motivi di salute (non vedenti; emodializzati)”;
  • Punto III) “Personale con disabilità e personale che ha bisogno di particolari cure continuative”;
  • Punto IV) “Assistenza al coniuge ed al figlio con disabilità; assistenza da parte del figlio al genitore con disabilità; assistenza da parte di chi esercita la tutela legale”;
  • Punto VII) “Personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali”.

Riguardo ai docenti di cui al punto IV precisiamo quanto segue:

  • il D.lgs. 105/2022 ha eliminato la figura del referente unico per cui più fratelli/sorelle, che assistono lo stesso genitore con grave disabilità, sono esclusi entrambi dalla graduatoria (ricorrendone le previste condizioni); analogamente, sono esclusi più fratelli/sorelle, che assistono lo stesso fratello/sorella con grave disabilità, in caso di scomparsa o impossibilità all’assistenza, perché totalmente inabili, da parte dei genitori.
  • la certificazione della condizione di disabilità della persona assistita deve essere permanente nel caso di assistenza al genitore, mentre può essere rivedibile nei casi di assistenza al coniuge o al figlio, purché la durata del riconoscimento superi il termine di scadenza per la presentazione delle domande di mobilità volontaria;
  • i soggetti interessati possono essere esclusi dalle graduatorie in esame solo se titolari in una scuola ubicata nella provincia domicilio dell’assistito. Inoltre, qualora la predetta scuola si trovi in un comune diverso da quello di domicilio dell’assistito, gli stessi potranno essere esclusi dalle graduatorie in parola solo se abbiano presentato, per l’a.s. di riferimento, domanda volontaria di trasferimento alle stesse condizioni di cui al punto IV, ossia indicando come prima preferenza il comune di domicilio dell’assistito oppure uno o più scuole comprese in esso, ferma restando l’obbligatorietà di esprimere la preferenza sintetica comune.

Quanto, invece, ai docenti di cui al punto III, in vista del quesito cui risponderemo di seguito, si precisa che il personale interessato è quello di seguito riportato:

  • 1) disabili di cui all’art. 21, della legge n. 104/92, richiamato dall’art. 601 del decreto legislativo n. 297/94, con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella “A” annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;
  • 2) personale (non necessariamente disabile) che ha bisogno per gravi patologie di particolari cure a carattere continuativo (ad esempio chemioterapia); detto personale ha diritto alla precedenza per tutte le preferenze espresse nella domanda, a condizione che la prima di tali preferenze sia relativa al comune in cui esista un centro di cura specializzato. Tale precedenza opera nella prima fase esclusivamente tra distretti diversi dello stesso comune;
  • 3) personale appartenente alle categorie previste dal comma 6, dell’art. 33 della legge n. 104/92, richiamato dall’art. 601, del decreto legislativo n. 297/94.

Quesito

Così chiede un nostro lettore:

Chiedo se l’esclusione dalla graduatoria di istituto docenti si ha con art 3 comma 1 legge 104 e invalidità civile al 60%. Grazie

Come detto sopra, stando al CCNI 22/25, sono esclusi dalla graduatoria interna di istituto i docenti con disabilità personale di cui all’articolo 21 della legge n. 104/92, ossia che abbiano un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella “A” annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648. Quindi, per essere esclusi l’invalidità deve essere pari al 67% (due terzi) oppure si deve avere le predette minorazioni.

Se non si rientra nei suddetti parametri, non si potrà essere esclusi dalla graduatoria interna.

NB: quanto detto si basa sulle disposizioni di cui al CCNI 22/25, ragion per cui qualcosa potrebbe cambiare. Se così fosse, comunicheremo immediatamente le eventuali novità tramite i nostri articoli.

Le riposte ai quesiti

È possibile inviare un quesito all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali).

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