Graduatoria interna di istituto, cattedra esterna anche a docenti esclusi per precedenza. Ecco quando

Organico dell’autonomia a.s. 2021/22, costituzione ex novo cattedra orario con completamento esterno: anche i docenti con precedenza, esclusi dalla graduatoria interna di istituto, possono averla attribuita. Vediamo come e quando.
Organico 2021/22
Le istituzioni scolastiche, nel corrente mese, hanno inserito in SIDI i dati relativi alla costituzione dell’organico dell’autonomia per l’a.s. 2021/22 e attendono adesso la comunicazione da parte dell’ATP competente per territorio, che assegnerà a ciascuna di esse l’organico necessario a soddisfarne il fabbisogno.
Nel caso in cui una scuola registri una diminuzione del numero di alunni e classi, quindi una contrazione dell’organico dell’autonomia, alla stessa verrà assegnato un numero di cattedre inferiore rispetto a quello del corrente anno scolastico. Il decremento può riguardare non solo cattedre intere ma anche soltanto il numero di ore relative ad una classe di concorso, per cui l’ATP procederà a costituire ex novo una cattedra orario con completamento esterno (COE), che può realizzarsi all’interno del medesimo comune della scuola interessata oppure in un comune diverso.
Graduatoria interna di istituto
Costituita ex novo una cattedra orario con completamento esterno, la scuola procederà ad assegnarla (per l’a.s. 2021/22) ai docenti in organico, sulla base della graduatoria interna di istituto che, come detto in diversi nostri articoli, va compilata e pubblicata entro 15 giorni successivi alla data ultima di presentazione delle istanze di mobilità.
L’attribuzione della citata cattedra:
- ha carattere annuale, per cui ogni anno si scorre la graduatoria interna di istituto, in quanto punteggi e posizioni potrebbero cambiare in base agli eventuali nuovi titoli acquisiti dai docenti interessati;
- avviene in base alla graduatoria interna aggiornata con i titoli posseduti dagli interessati al 31/08/2021;
- avviene in base alla graduatoria interna, ove includere a pettine i docenti entrati in organico dal 01/09/2020;
- spetta al docente ultimo in graduatoria;
- può riguardare anche i docenti beneficiari delle precedenze di cui ai punti I, III, IV e VII dell’articolo 13, comma 1, del CCNI mobilità 2019/22
Assegnazione COE e docenti beneficiari precedente punti I, III, IV, VII
I docenti beneficiari delle precedenze suddette, com’è noto, vanno esclusi dalla graduatoria interna di istituto ai fini dell’individuazione dell’eventuale soprannumerario, a meno che la contrazione di organico non sia tale da richiedere il loro coinvolgimento.
Riguardo, invece, all’attribuzione di una cattedra orario esterna costituitasi ex novo, come leggiamo nell’articolo 13/3, lettera c), del CCNI 2019/22, i summenzionati beneficiari:
- vanno esclusi dalla graduatoria, per cui non possono avere attribuita la COE, qualora il completamento della cattedra esterna sia in un comune diverso da quello della scuola interessata (dov’è dunque la titolarità della COE);
- vanno inclusi in graduatoria, per cui possono avere attribuita la COE, qualora il completamento della cattedra esterna sia nello stesso comune della scuola interessata (dov’è dunque la titolarità della COE).
Richieste volontarie per assegnazione COE
La cattedra orario con completamento esterno potrebbe essere richiesta volontariamente da uno o più docenti. In tal caso, la definizione delle modalità e dei criteri di applicazione delle precedenze indicate nell’articolo 13/1 del CCNI o di altre agevolazioni di legge (ad es. tutela delle lavoratrici madri) dovrà essere definita in tempo utile, dalla contrattazione d’istituto.
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