Graduatoria interna di istituto ATA, punteggio ricongiungimento: aumenta ogni anno?
Nella graduatoria interna di istituto, per il ricongiungimento familiare, è prevista l’attribuzione di un determinato punteggio. Fa aggiungere punti ogni anno?
Rispondiamo al quesito, posto in redazione da una nostra lettrice, ricordando dapprima sinteticamente come e quando vanno predisposte le graduatorie interne del personale ATA, nonché gli elementi per i quali viene attribuito il punteggio.
Graduatoria interna di istituto
La graduatoria interna di istituto è predisposta:
– in ogni scuola, per ciascun profilo presente, graduando il personale ATA titolare nella stessa, ivi compreso quello in servizio presso un’altra scuola, al fine di individuare l’eventuale perdente posto, in caso di contrazione di organico;
– e pubblicata entro il 18 aprile 2023, ossia entro i quindici giorni successivi alla data ultima di presentazione delle domande di mobilità, come previsto dal CCNI 2022/25. I titoli valutabili sono quelli conseguiti entro la predetta data ultima, quindi entro il 3 aprile 2023;
– graduando il personale secondo i punteggi attribuiti sulla base della Tabella di cui all’allegato E al CCNI 2022/25;
– considerando non solo i punteggi ma anche l’anno di ingresso nell’organico dell’autonomia della scuola nonché le modalità di arrivo, in base ai quali alcuni:
- va inserito in coda il personale entrato nell’organico dell’autonomia il 1° settembre 2022, a seguito di mobilità volontaria ovvero delle procedure di stabilizzazione di cui all’articolo 58, comma 5 ss del decreto-legge n. 69 del 2013;
- va inserito a pettine il personale entrato nell’organico dell’autonomia dagli anni scolastici precedenti a quello predetto (quindi dal 2021/22 e precedenti) ovvero dal 1° settembre 2022 per mobilità d’ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti in una delle preferenze espresse. Si evidenzia al riguardo che: il personale trasferito a domanda condizionata, che rientra nell’ottennio nella scuola di precedente titolarità, è da considerare come titolare nella scuola dagli anni scolastici precedenti; si considera invece come trasferito a domanda volontaria il personale perdente posto che, nel corso dell’ottennio, pur avendo richiesto la scuola di precedente titolarità come prima preferenza, è soddisfatto per altre preferenze.
Dalla graduatoria va escluso, a meno che la contrazione di organico sia tale da richiederne il coinvolgimento, il personale ATA che fruisce di una delle seguenti precedenze [art 13 (per i docenti) e art. 40 (per gli ATA) del CCNI 2022/25]:
- Punto I: Disabilità e gravi motivi di salute
- Punto III: Personale con disabilità e personale che ha bisogno di particolari cure continuative
- Punto IV: Assistenza al coniuge ed al figlio con disabilità; assistenza da parte del figlio al genitore con disabilità; assistenza da parte di chi esercita la tutela legale
- Punto VII: Personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali
Riguardo al punto IV, nello specifico riguardo al figlio che assiste il genitore con grave disabilità, precisiamo che il D.lgs. n. 105/2022 ha eliminato la figura del referente unico, disposizione questa recepita dall’OM n. 36/2023. Pertanto, dalla graduatoria interna vanno esclusi tutti i figli che assistono il genitore con grave disabilità, ferme restando le previste condizioni. Approfondisci
Esigenze di famiglia: ricongiungimento
Come detto sopra, il personae ATA è graduato nella graduatoria interna di istituto secondo i punteggi attribuiti sulla base della Tabella, di cui all’allegato E “Tabella di valutazione dei titoli ai fini dei trasferimenti a domanda, d’ufficio e della mobilità professionale del personale ATA”, con le precisazioni riguardanti la mobilità d’ufficio, tabella allegata al CCNI 2022/25. Queste le voci considerate:
- Anzianità di servizio
- Esigenze di famiglia
- Titoli generali
Tra le esigenze di famiglia, che nella graduatoria interna sono considerate come esigenze di non allontanamento, per il ricongiungimento o riavvicinamento al coniuge ovvero, nel caso di personale senza coniuge o separato giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal tribunale, per
ricongiungimento o riavvicinamento ai genitori o ai figli, sono attribuiti punti 24.
I suddetti 24 punti spettano, se il familiare è residente nel comune di titolarità del soprannumerario; il punteggio spetta anche per il comune viciniore a quello di residenza del familiare, a condizione che in quest’ultimo comune non esistano altre istituzioni scolastiche alle quali possa accedere il personale interessato. Per gli assistenti tecnici tale ipotesi si realizza nel caso di mancanza di istituzione scolastica nella quale siano istituiti posti relativi a laboratori compresi nell’area di appartenenza degli interessati.
Quesito
Così chiede una nostra lettrice:
Sono una collaboratrice scolastica le scrivo perché avrei bisogno di sapere se il ricongiungimento familiare, ai fini della graduatoria interna, fa aggiungere punti ogni anno.
Rispondiamo alla nostra lettrice che, per il ricongiungimento, è prevista l’attribuzione di 24 punti, alle condizioni sopra indicate. Tale punteggio, tuttavia, non aumenta di in anno in anno, ma resta sempre uguale e se ricorrono le succitate condizioni.