Graduatoria interna di istituto docenti 2025/26: modelli, punteggi, risposte ai quesiti [LO SPECIALE]

L’Ipotesi di Contratto per la mobilità del personale docente, ATA ed educativo per il triennio 2025/28 presenta delle novità per le GRADUATORIE INTERNE DI ISTITUTO, in cui vengono inseriti annualmente i docenti di ruolo dell’istituzione scolastica interessata, ai fini dell’individuazione dell’eventuale docente perdente posto in caso di contrazione dell’organico per l’anno successivo. Ecco tutte le regole.
Il docente perdente posto è individuato tramite la graduatoria interna di istituto, redatta e pubblicata dal dirigente scolastico entro i 15 giorni successivi al termine ultimo di presentazione delle domande di mobilità. Quindi, per l’anno scolastico 2025/26, entro il 9 aprile 2025 (data ultima per la domanda di mobilità il 25 marzo) comprese le graduatorie unificate delle scuole interessate dal dimensionamento.
Per il personale ATA il termine ultimo di pubblicazione è il 15 aprile 2025.
La tabella di valutazione di riferimento è la tabella A “Tabella di valutazione dei titoli ai fini dei trasferimenti a domanda e d’ufficio del personale docente ed educativo” allegata al CCNI, con le precisazioni riguardanti i trasferimenti d’ufficio. I MODELLI per l’anno scolastico 2025
I punteggi con cui sono graduati i docenti derivano da:
- anzianità di servizio;
- esigenze di famiglia;
- titoli generali.
Esigenze di famiglia
Graduatorie interna di istituto 2025 docenti di ruolo: chi può chiedere ricongiungimento ai genitori
Punteggio da attribuire per i figli:
- punti 5 per ogni figlio di età inferiore a sei anni (nel precedente CCNI erano attribuiti punti 4);
- punti 4 per ogni figlio d’età superiore ai sei anni e inferiore a 18 ovvero per ogni figlio maggiorenne che risulti totalmente o permanentemente inabile a proficuo lavoro (nel precedente CCNI erano attribuiti punti 3).
Evidenziamo che il punteggio spetta anche per i figli che compiono i 6 anni o i 18 tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno considerato.
Punteggio di continuità
Nel nuovo CCNI 2025/28 per ogni anno di servizio di ruolo prestato nella scuola di attuale titolarità sono attribuiti:
- 4 PP primo anno
4 PP secondo anno
4 PP terzo anno
5 pp quarto anno
5 pp quinto anno
6 pp dal sesto in poi
Dal sesto anno in poi 6 punti per ciascun anno di servizio.
L’attribuzione del punteggio per il servizio in esame (pre-ruolo) varia, a seconda se il pre-ruolo sia stato prestato o meno nel ruolo di attuale titolarità.
Per il servizio pre-ruolo prestato nel ruolo di attuale titolarità, sono attribuiti:
- per l’a.s. 2025/26, punti 4 per ciascun anno di servizio per tutti gli anni
- per l’a.s. 2026/2027, punti 5 per ciascun anno di servizio per tutti gli anni
- per l’a.s. 2027/2028, punti 6 per ciascun anno di servizio per tutti gli anni
N.B. Tra l’Ordinanza OM 36/2025 e il CCNI c’è una differenza, della quale abbiamo parlato in questo articolo Graduatorie interne di istituto docenti 2025, 4 o 5 punti per la continuità del servizio nei primi tre anni?
Con tutta evidenza, l’intento dell’Amministrazione e dei sindacati era quello di correggere l’errore presente nel CCNI tramite la precisazione nell’Ordinanza.
Continuità di servizio si perde se si accetta supplenza da GPS
Raddoppio punteggio anno ruolo su sostegno
Servizio preruolo
Per il servizio pre-ruolo prestato in un ruolo diverso da quello attuale titolarità, sono attribuiti punti 3 per ciascun anno di servizio, con le seguenti precisazioni:
- titolari nella scuola primaria: gli anni di servizio pre-ruolo (e di ruolo) nella scuola dell’infanzia si valutano 3 punti ogni anno per tutti gli anni, fermo restando che gli anni di pre-ruolo svolti nella primaria si valutano come detto sopra (4 punti nel 25/26, 5 punti nel 26/27, 6 punti nel 27/28);
- titolari nella scuola dell’infanzia: gli anni di servizio pre-ruolo (e di ruolo) nella scuola primaria si valutano 3 punti ogni anno per tutti gli anni, fermo restando che gli anni di pre-ruolo svolti nella scuola dell’infanzia si valutano come detto sopra (4 punti nel 25/26, 5 punti nel 26/27, 6 punti nel 27/28);
- titolari nella scuola primaria: gli anni di servizio pre-ruolo (di ruolo) prestato nella scuola secondaria di primo grado/secondo grado si valutano 3 punti per i primi quattro anni e 2 per i successivi, fermo restando che gli anni di pre-ruolo svolti nella primaria sono valutati come detto sopra (4 punti nel 25/26, 5 punti nel 26/27, 6 punti nel 27/28);
- titolari nella scuola dell’infanzia: gli anni di servizio pre-ruolo (di ruolo) prestato nella scuola secondaria di primo grado/secondo grado si valutano 3 punti per i primi quattro anni e 2 per i successivi, fermo restando che gli anni di pre-ruolo svolti nella scuola dell’infanzia sono valutati come detto sopra (4 punti nel 25/26, 5 punti nel 26/27, 6 punti nel 27/28);
- titolari nella scuola secondaria di II grado: gli anni di servizio pre-ruolo (e di ruolo) nella scuola secondaria di I grado si valutano 3 punti ogni anno per tutti gli anni, fermo restando che gli anni di pre-ruolo svolti nella secondaria di II grado si valutano come detto sopra (4 punti nel 25/26, 5 punti nel 26/27, 6 punti nel 27/28);
- titolari nella scuola secondaria di I grado: gli anni di servizio pre-ruolo (e di ruolo) nella scuola secondaria di II grado si valutano 3 punti ogni anno per tutti gli anni, fermo restando che gli anni di pre-ruolo svolti nella secondaria di I grado si valutano come detto sopra (4 punti nel 25/26, 5 punti nel 26/27, 6 punti nel 27/28);
- titolari nella scuola secondaria di I grado: gli anni di servizio pre-ruolo (e di ruolo) nella scuola dell’infanzia/primaria si valutano 3 punti per i primi quattro anni e 2 per i successivi, fermo restando che gli anni pre-ruolo svolti nella secondaria di I grado si valutano come detto sopra (4 punti nel 25/26, 5 punti nel 26/27, 6 punti nel 27/28);
- titolari nella scuola secondaria di II grado: gli anni di servizio pre-ruolo (e di ruolo) nella scuola dell’infanzia/primaria si valutano 3 punti per i primi quattro anni e 2 per i successivi, fermo restando che gli anni di pre-ruolo svolti nella secondaria di II grado si valutano come detto sopra (4 punti nel 25/26, 5 punti nel 26/27, 6 punti nel 27/28).
Quanto detto, come si evince tra parentesi, riguarda anche un precedente servizio in altro ruolo.
Evidenziamo che:
- è valutabile il servizio pre-ruolo se (nel corso dell’anno di interesse) sia prestato un servizio – anche non continuativo – per almeno 180 giorni o ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale o, per la scuola dell’infanzia, fino al termine delle attività educative;
- è valutabile il servizio pre-ruolo prestato senza il prescritto titolo di specializzazione in scuole speciali o su posti di sostegno;
- per i titolari su posto di sostegno, per ogni anno di insegnamento pre-ruolo su sostegno, prestato con il possesso del prescritto titolo di specializzazione, il punteggio è raddoppiato;
- relativamente agli insegnanti di scuola primaria, per ogni anno di insegnamento in scuola di montagna, ai sensi della L. n. 90/1957, il punteggio è raddoppiato;
- il punteggio suddetto si raddoppia, se il servizio è prestato nelle piccole isole.
- anno pre-ruolo con servizi in gradi di istruzione diversi: si valuta quello di maggior durata
Dimensionamento: come si individua il perdente posto quando un plesso viene accorpato ad altra scuola Leggi tutto
Non vale il servizio svolto da MAD senza titolo
E’ valutato il solo servizio prestato con il prescritto titolo di studio (e non conseguito successivamente). Leggi tutto
I titoli
Titolo di sostegno non dà punteggio, nemmeno se per grado diverso da quello di titolarità
Chi è escluso dalla graduatoria interna di istituto
104 per suocera non comporta esclusione
Chi sarà il perdente posto
Il perdente posto sarà l’ultimo in graduatoria, redatta come detto prima. Pertanto, i primi a perdere il posto saranno i docenti inclusi in coda, secondo il rispettivo punteggio e poi, eventualmente, quelli inseriti a pettine (sempre secondo il rispettivo punteggio).
Alcune precisazioni
Nel caso di concorrenza tra più insegnanti, i medesimi sono da considerare in soprannumero, ai fini del trasferimento d’ufficio, nel seguente ordine:
1. docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entrati a far parte dell’organico dell’autonomia o delle singole sedi di organico dei centri territoriali con decorrenza dal precedente primo settembre per mobilità a domanda volontaria o assunti in ruolo;
2. docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entrati a far parte dell’organico dell’autonomia o delle singole sedi di organico dei centri territoriali dagli anni scolastici precedenti quello di cui al punto sopra, ovvero dal precedente primo settembre per mobilità d’ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti in una delle preferenze espresse. [nota Ufficio Scolastico Milano]
A parità di punteggio prevale l’anzianità anagrafica, per cui perderà il posto il docente anagraficamente più giovane.
Neoassunto straordinario bis va in coda. Chi sarà perdente posto
In caso di eventuale soprannumerario, individuato come detto sopra, il dirigente scolastico deve notificare tempestivamente all’interessato la posizione di soprannumero e che nei suoi confronti si deve procedere al trasferimento d’ufficio (che si verifica a determinate condizioni, che vedremo di seguito). Cosa fa o può fare il perdente posto
Le risposte ai quesiti
È possibile inviare un quesito all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali).