Graduatoria interna di istituto: 12 punti solo al concorso ordinario, non straordinario uno e bis. Scienze della formazione primaria è titolo di accesso
Graduatoria interna di istituto: una volta assunti a tempo indeterminato i docenti compileranno ogni anno la modulistica per l’individuazione dell’eventuale sovrannumerario nella scuola di titolarità nel caso in cui le cattedre diminuiscano. Già nell’anno scolastico 2023/24, dopo qualche anno di relativa stabilità, il numero di docenti sovrannumerari comincia a farsi sentire nonostante a livello generale i posti in organico siano pressoché stabili. Ma i conti si fanno per singola scuola, e per singolo docente.
I 12 punti del concorso: si considera solo quello ordinario
Un punteggio molto ambito nelle graduatorie interne di istituto riguarda i 12 punti che vengono assegnati al “concorso”.
Ma – attenzione – non qualsiasi concorso e non in tutte le circostanze.
Un docente ci chiede
Sono un docente vincitore di concorso straordinario bis che sta facendo l’anno di prova. Il mio quesito è: anche per noi vincitori di straordinario bis verranno attribuiti 12 punti nelle graduatorie interne essendo comunque vincitori di un concorso pubblico?
Posto che nelle graduatorie in pubblicazione in questi giorni i docenti assunti da concorso straordinario bis non vanno inseriti perchè ancora assunti a tempo determinato, la domanda può essere utile per gli anni successivi.
Fermo restando che quello svolto sulla base del DDG n. 1081 del 6 maggio 2022, il concorso straordinario bis del comma 9bis dell’art. 9 del DL 73/2021 sia un concorso pubblico, non è questo il principio stabilito dal CCNI per la mobilità ai fini della valutazione.
Esso infatti è infatti un concorso straordinario. Il docente dice “sono un docente vincitore di concorso straordinario bis” ma in questo caso la vincita del concorso è stata determinata sommando il punteggio della prova a quello dei titoli, che lo ha collocato nel numero dei docenti vincitori corrispondente al numero dei posti a bando.
La prova svolta dal docente non presupponeva un punteggio minimo per il suo superamento ma solo un punteggio per stabilire la graduatoria dei vincitori.
Al contrario nella graduatoria interna di istituto a valere è “il superamento di un
- ordinario;
- per esami e titoli;
- per l’accesso al ruolo di appartenenza o a ruoli di livello pari o superiore a quello di appartenenza.”
Il concorso straordinario non è un concorso ordinario, altrimenti avrebbe dovuto contemplare il non superamento. Nella graduatoria interna a valere infatti è il superamento delle prove, non l’essere nella graduatoria dei vincitori e neanche l’essere stati assunti da quella procedura.
Ne abbiamo parlato in
Articoli nei quali abbiamo esposto la più ampia casistica relativa alla valutazione del concorso. Ordinario.
Scienze della formazione primaria: la laurea è titolo di accesso al ruolo
SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA: per infanzia e primaria è considerato titolo di accesso e quindi non è valutabile, salvo alcuni casi.
Ai docenti in ruolo nella scuola dell’infanzia che siano in possesso di laurea in scienze della formazione primaria con indirizzo-primaria (vecchio ordinamento), titolo non utile ai fini dell’accesso al ruolo della scuola dell’infanzia, verrà riconosciuto il punteggio di n. 5 punti in quanto titolo aggiuntivo a quello necessario per l’accesso al ruolo di appartenenza (e viceversa).
Esempi:
- docente titolare primaria con diploma magistrale e SFP indirizzo primaria (entrambi titolo di accesso): non valutabile
- docente titolare primaria con concorso primaria e SFP indirizzo primaria (entrambi titolo di accesso): non valutabile
- docente titolare infanzia con diploma magistrale e SFP indirizzo infanzia (entrambi titolo di accesso): non valutabile
- docente titolare infanzia con concorso e SFP indirizzo infanzia (entrambi titolo di accesso): non valutabile
- docente titolare primaria con diploma magistrale (titolo di accesso) e SFP indirizzo infanzia: valutabile perché aggiuntivo al titolo di accesso
- docente titolare infanzia con diploma magistrale (titolo di accesso) e SFP indirizzo primaria: valutabile perché aggiuntivo al titolo di accesso
- docente titolare primaria con SFP indirizzo primaria (titolo di accesso) e SFP indirizzo infanzia: valutabile perché aggiuntivo al titolo di accesso
- docente titolare infanzia con SFP indirizzo infanzia (titolo di accesso) e SFP indirizzo primaria: valutabile perché aggiuntivo al titolo di accesso
- docente titolare nella scuola secondaria: non può far valere SFP come seconda laurea perché si tratta di una abilitazione (non valutabile).
La LM85bis, titolo unico per infanzia e primaria può essere considerato solo come titolo di accesso e non è valutabile come seconda laurea per l’altro indirizzo in quanto il titolo è unico, sempre lo stesso.
La consulenza
È possibile inviare un quesito all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali)
È possibile seguire gli aggiornamenti tramite il tag Graduatoria interna di istituto
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