GPS supplenze, verso l’aggiornamento 2022: titoli di accesso per prima e seconda fascia, posto comune e sostegno
GPS graduatorie provinciali e di istituto per le supplenze: se la linea di riapertura e aggiornamento sarà quella che si vorrà seguire, molto presto sarà possibile compilare le domande anche per nuovi inserimenti.
Di nuovo l’OM 60/2020
Riapertura e aggiornamento probabilmente sarà possibile prorogando ancora per un anno le disposizioni contenute nell’OM n. 60/2020 e rinviando parte del nuovo Regolamento al 2023/24. Sarà invece resa strutturale l’attribuzione attraverso specifica richiesta delle supplenze al 31 agosto e 30 giugno.
I titoli di accesso dell’OM 60/2020
Titoli di accesso per la scuola secondaria di I e II grado
Possono comparire nelle GPS
a) in prima fascia i docenti in possesso di relativa abilitazione
b) in seconda fascia
- laurea + 24 CFU in discipline psicopedagogiche e metodologie didattiche di cui al DM 616/2017
- abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado (titolo previsto dal dm 59/2017).
- precedente inserimento nella terza fascia di istituto per il triennio 2017/20 per la specifica classe di concorso (quindi senza i 24 CFU)
N.B. La normativa, al momento, fa riferimento al 2020.
N.B. La laurea deve essere comprensiva degli eventuali CFU/CFA o esami o titoli aggiuntivi richiesti dal DPR 19/2016 e DM 259/2017 per l’accesso alla classe di concorso richiesta.
L’aspirante doveva essere in possesso del titolo entro il termine di presentazione della domanda (compresi i 24 CFU e/o eventuali CFU per completare il piano di studi).
Quindi laureati già inseriti nel 2017 nel 2020 non avevano l’obbligo dei 24 CFU per il rinnovo della graduatorie, laureati al primo inserimento sì.
I 24 CFU non danno punteggio.
La laurea triennale non è da considerare titolo di accesso alla graduatoria.
ITP
- precedente inserimento nelle graduatorie di istituto valide per il triennio 2017/20 per la specifica classe di concorso (bisognerà vedere come verrà declinato per il 2022)
- diploma che permette l’accesso a classi di concorso della tabella B del DPR 19/2016 e dm 259/2017 + 24 CFU in discipline psicopedagogiche e metodologie didattiche di cui al dm 616/2017
- abilitazione per altra classe di concorso o altro grado di istruzione (titolo previsto dal dm 59/2017)
Sostegno
a) in prima fascia i docenti in possesso del relativo titolo di specializzazione
b) in seconda fascia i docenti privi del relativo titolo di specializzazione ma che abbiano tre anni di servizio su posto di sostegno del relativo grado entro l’anno scolastico 2019/20 e che siano in possesso di abilitazione o titolo di studio previsto per l’accesso alle graduatorie provinciali.
Per il sostegno bisognerà capire come tale requisito potrà essere declinato, in quanto la bozza presentata ai sindacati presenta una sostanziale novità, ossia il completamento dei tre anni di servizio nell’anno scolastico antecedente a quello in cui si presenta domanda.
Titoli di accesso Infanzia e primaria
Ecco i titoli previsti dall’OM n. 60/2020
a) in prima fascia i docenti in possesso di abilitazione
b) in seconda fascia studenti che, nell’anno accademico 2019/2020, risultano iscritti al terzo, quarto o al quinto anno del corso di laurea in Scienze della Formazione primaria, avendo assolto, rispettivamente, almeno 150, 200 e 250 CFU entro il termine di presentazione dell’istanza.
N.B. La bozza del nuovo Regolamento elimina la seconda fascia, facendo affidamento esclusivamente alla prima
Prima fascia infanzia e primaria: quali sono i titoli di abilitazione
Si tratta di
- Laurea in Scienze della formazione primaria (vecchio ordinamento quadriennale o LM85bis Nuovo ordinamento)
- titolo di studio conseguito entro l’anno scolastico 2001-2002, al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali della scuola magistrale, ovvero dei corsi quadriennali o quinquennali sperimentali dell’istituto magistrale, iniziati entro l’anno scolastico 1997-1998 aventi valore di abilitazione ivi incluso il titolo di diploma di sperimentazione ad indirizzo linguistico di cui alla Circolare Ministeriale 11 febbraio 1991, n. 27
- titolo di abilitazione all’insegnamento per la scuola dell’infanzia e primaria conseguito all’estero, valido quale abilitazione nel Paese di origine e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente.
N.B. Il diploma magistrale vale solo se conseguito entro l’anno scolastico 2001/02.