GPS, supplenze al 31 agosto o al 30 giugno: nuova domanda da presentare a fine luglio [VIDEO]

Terminata la finestra per l’aggiornamento o il primo inserimento per le graduatorie per le supplenze. Ci sarà un’altra finestra in piena estate.
Le GPS avranno validità per gli anni scolastici 2022/23 e 2023/24. I docenti che si inseriscono nelle GPS devono scegliere un’unica provincia. Può essere anche differente rispetto a quella del 2020.
Supplenze al 31 agosto o al 30 giugno, domande in piena estate
Per l’attribuzione delle supplenze al 31 agosto o al 30 giugno, il Ministero procederà come lo scorso anno scolastico, con la scelta online delle scuole. Questa ulteriore domanda sarà in estate, dopo le immissioni in ruolo, probabilmente tra la fine di luglio e metà agosto.
La data al momento è puramente indicativa, in quanto il Ministero non ha ancora reso nota la tempistica. Consigliamo quindi ai nostri lettori di consultare periodicamente i siti di USR e Uffici Scolastici per non perdere nessun aggiornamento.
Il Ministero ha reso strutturale quanto già sperimentato durante l’estate 2021, quando ai docenti inseriti in GaE e GPS prima e seconda fascia era stato chiesto – dal 10 al 21 agosto – di indicare le preferenze per l’attribuzione delle supplenze al 31 agosto e 30 giugno 2022.
Una procedura che, seppure ha permesso di attribuire già nei primi giorni di settembre numerose supplenze, non ha mancato di mostrare dei limiti.
I sindacati, come confermato da Chiara Cozzetto durante il Question Time, si aspettano delle modifiche anche per quanto riguarda le 150 preferenze.
Che differenza c’è tra un contratto al 31 agosto o uno al 30 giugno?
I contratti di supplenza annuale (fino al 31 agosto) sono utilizzati per la copertura delle cattedre e dei posti vacanti, cioè privi di titolare, costituiti in organico di diritto e residuati dai trasferimenti.
I contratti fino al 30 giugno sono invece destinati per la copertura delle cattedre e dei posti non vacanti, cioè coperti da titolari in servizio altrove (in comando, assegnazione provvisoria, utilizzazione, ecc) o in aspettativa per mandato parlamentare, amministrativo, esonero sindacale, per coniuge all’estero, dottorato ricerca, e altro ancora, nonché per la copertura delle cattedre e posti costituitisi in organico di fatto per aumento del numero delle classi e degli alunni.
Come specificato dalla nostra redazione più volte, la differenza tra una supplenza al 30 giugno e una al 31 agosto sostanzialmente è di carattere economico, differenza che, solitamente, i precari ammortizzano con la richiesta dell’ indennità di disoccupazione durante i mesi estivi, se spettante. Altro aspetto, poi, è quella delle ferie: le ferie dei supplenti con contratto fino al 30 giugno, infatti, sono monetizzabili nella misura data dai giorni maturati detratti quelli di sospensione delle lezioni comprese nel contratto.
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