GPS: servizio sostegno primaria laureato in scienze motorie. Si può valutare?
Come si valuta il servizio su sostegno? Se prestato senza titolo alla scuola primaria, può essere valutato ai laureati in Scienze motorie?
Valutazione servizio GPS
La valutazione del servizio, svolto tramite una supplenza ottenuta da GPS, è valutato ai sensi delle tabelle di valutazione allegate all’OM n. 88/2024, cui aggiungere le indicazioni fornite dal Ministero con la nota n. 1290/2020, la nota n. 1550/2020 e le FAQ pubblicate nella pagina dedicata del sito ministeriale.
In linea generale, ricordiamo che:
- il punteggio complessivo di servizio valutabile per ogni graduatoria per ciascun anno scolastico è pari al massimo a 12 punti;
- il servizio di IRC e di attività alternativa sono valutati come aspecifici;
- il servizio specifico, ossia quello prestato nella classe di concorso/posto nella cui GPS si procede alla valutazione è valutato punti 2 per ciascun mese o frazione di almeno 16 giorni, sino a un massimo, per ciascun anno scolastico, di p. 12;
- il servizio aspecifico, ossia quello prestato in una classe di concorso/posto diverso dalla graduatoria per cui si procede alla valutazione, è valutato punti 1 per ciascun mese o frazione di almeno 16 giorni, sino a un massimo, per ciascun anno scolastico, di p. 6;
- il servizio prestato contemporaneamente su due classi di concorso è valutato su entrambi le classi come specifico;
- il punteggio complessivo di servizio valutabile per ogni graduatoria, nel caso di più servizi e per ciascun anno scolastico, è pari al massimo a 12 punti. Il punteggio può essere raggiunto anche in virtù della somma di più servizi “aspecifici”, tali da raggiungere il punteggio comunque massimo di 12 punti (nota 1555/2020). I 12 punti, dunque, possono essere raggiunti (in una classe di concorso) anche sommando più servizi aspecifici.
Per approfondire, leggi la nostra GUIDA
In vista del quesito cui risponderemo di seguito, dedichiamo tre appositi paragrafi alla valutazione del servizio svolto su sostegno e nell’insegnamento di Sc. motorie e sportive nella scuola primaria nonché del servizio prestato senza titolo di accesso.
Servizio sostegno
Queste le indicazioni fornite dal MIM (che si rifanno naturalmente alle tabelle allegate all’OM n. 88/24) con la succitata nota n. 1290/2020:
1) il servizio prestato sul sostegno è valido
a) come servizio specifico sulla GPS Sostegno dello specifico grado;
b) come servizio specifico sulle classi di concorso dello specifico grado;
c) come servizio aspecifico per le eventuali classi di concorso e posti sul sostegno di grado diverso;
Dunque, il servizio in esame è valutato come:
- specifico nella GPS sostegno del medesimo grado in cui lo stesso è stato prestato, sino ad un massimo di 12 punti. Es.: sono incluso nelle GPS sostegno II fascia primo grado; presto servizio su sostegno primo grado; il servizio è valutato come specifico, sino a 12 punti, nella predetta GPS;
- specifico in tutte le GPS di posto comune relative allo stesso grado in cui lo stesso è stato prestato. Es. sono incluso nella GPS A-22; svolgo servizio su sostegno primo grado; il servizio è valutato come specifico, sino a 12 punti, nella A-22 e nella GPS sostegno primo grado (I o II fascia) se incluso;
- aspecifico nelle GPS sostegno e nelle GPS posto comune di grado diverso rispetto a quello in cui il medesimo è stato prestato. Es: sono incluso nella A-22 e nella A-12; presto servizio su posto di sostegno primo grado; il servizio è valutato come specifico, sino a 12 punti, nella A-22 e come aspecifico, sino a 6 punti, nella A-12; è valuto come specifico nella GPS sostegno primo grado (I o II fascia) e come aspecifico nella GPS sostegno secondo grado (I o II fascia), se incluso.
Servizio Ed. motoria alla primaria
Quanto al servizio svolto sull’insegnamento di Scienze motorie e sportive nella scuola primaria, il chiarimento è arrivato con l’aggiornamento delle GPS 2024/26, tramite un’apposita FAQ del MIM, in cui si legge:
Il servizio prestato con il possesso di laurea in Scienze motorie a decorrere dall’a.s. 2022/23 – anno in cui è stata introdotta la classe di concorso “Scienze motorie e sportive nella scuola primaria” – sarà valutato come specifico se prestato su Educazione Motoria nella scuola primaria ed aspecifico su tutte le altre graduatorie, ivi comprese quelle di Scienze motorie nella scuola secondaria di I e II grado e nelle graduatorie di posto comune della Scuola Primaria (in quest’ultimo caso limitatamente ai docenti in possesso del titolo di accesso ai posti comuni di Scuola Primaria).
Il servizio in questione, dunque, è valutato:
- come specifico nella “nuova” prima fascia GPS Scienze motorie nella scuola primaria e correlata seconda fascia delle graduatorie di istituto;
- come aspecifico in tutte le altre GPS, ivi comprese quelle di Scienze motorie nella scuola secondaria di I e II grado;
- come aspecifico anche nelle graduatorie di posto comune della scuola primaria per i soli aspiranti in possesso del titolo di accesso ai posti comuni di Scuola Primaria.
Servizio senza titolo
Quanto, infine, al servizio prestato senza titolo di accesso, ripotiamo quanto indicato dal Ministero nella nota n. 1290/2020 nonché in un’apposita FAQ:
– nota: il servizio prestato nel corso degli anni senza titolo di studio di accesso è valido ai fini della valutazione del servizio se e solo se il suddetto titolo di accesso è in possesso dell’aspirante al momento di presentazione della domanda;
– FAQ:
È valutabile il servizio prestato senza il titolo di accesso (ivi compresa la mancanza del titolo di studio comprensivo dei relativi dei CFU), qualora all’atto della presentazione della domanda di rinnovo l’aspirante abbia nel frattempo conseguito il requisito richiesto?
Sì. Ai sensi della nota 1290/2020 richiamata nella O.M. n. 88 del 16 maggio 2024, il servizio prestato di fatto e non di diritto per mancanza dei requisiti di accesso è pienamente valutabile in occasione del rinnovo per il biennio 2024/2026 qualora l’aspirante abbia nel frattempo conseguito il titolo previsto.
Dunque, il servizio prestato senza titolo di accesso è valutabile nel caso in cui l’aspirante consegue il titolo in esame entro il termine di presentazione delle domande di inserimento/aggiornamento in GPS.
Quesito
Così chiede un nostro lettore:
Un docente con laurea magistrale LM-47 e quindi con accesso alla classe di concorso A48-A49 e EEEM. L’anno di servizio che ho svolto su sostegno alla primaria mi è valutabile come servizio aspecifico? Teoricamente posseggo un titolo di studio che mi da accesso alla scuola primaria. Scusate il disturbo, spero di poter ricevere una vostra risposta.
Rispondiamo al lettore che lo stesso, come si evince dal quesito, non ha il titolo per accedere alla scuola primaria ma al solo insegnamento di Sc. motorie e sportive nella scuola primaria. Ciò è testimoniato dalla FAQ sopra riportata, laddove il MIM chiarisce che il servizio prestato sul suddetto insegnamento (Sc. motorie alla primaria) può essere valutato come aspecifico anche su posto comune nella scuola primaria per i soli aspiranti in possesso del titolo di accesso alla scuola primaria. Quindi il nostro lettore non ha il titolo per accedere alla scuola primaria (posto comune e sostegno) per cui il servizio non può essere valutato.
Le risposte ai quesiti
È possibile inviare un quesito all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali).
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