GPS, quale servizio porta punteggio durante la laurea in Scienze della formazione primaria
In caso di assegnazione di punteggio aggiuntivo per il titolo di accesso in I fascia GPS, si possono dichiarare solo i servizi relativi a posti/classi di concorso non ricompresi nell’abilitazione.
In attesa delle disposizioni che disciplineranno il prossimo aggiornamento delle GPS (QUI le ultime news) e in risposta ad un quesito posto in redazione, ricordiamo quando va attribuito il punteggio aggiuntivo in prima fascia scuola primaria/infanzia e quali servizi, svolti durante la durata legale del corso, si possono dichiarare e quali no.
Punteggio titolo accesso prima fascia GPS scuola primaria
Il titolo d’accesso alla prima fascia delle GPS scuola primaria, ai sensi della tabella A/1 allegata all’OM 112/2022 (punto A1), è costituito da (uno dei seguenti):
- laurea in Scienze della formazione primaria; oppure
- titolo di studio conseguito entro l’anno scolastico 2001-2002, al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell’istituto magistrale, iniziati entro l’anno scolastico 1997-1998, ivi incluso il diploma di sperimentazione ad indirizzo linguistico di cui alla Circolare Ministeriale 11 febbraio 1991, n. 27; oppure
- titolo di abilitazione all’insegnamento per la scuola primaria conseguito all’estero, valido quale abilitazione nel Paese di origine e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente.
Per i suddetti titoli, il punteggio è assegnato sulla base del voto del diploma ovvero della laurea, nella maniera seguente (nella colonna di sinistra è riportato il voto conseguito e in quella di destra il punteggio spettante):
- da 60 a 65 = 4 punti
- da 66 a 70 = 5 punti
- da 71 a 75 = 6 punti
- da 76 a 80 = 7 punti
- da 81 a 85 = 8 punti
- da 86 a 90 = 9 punti
- da 91 a 95 =11 punti
- da 96 a 100 =12 punti
Si precisa che:
- le abilitazioni (ossia i diplomi e la laurea in SFP) il cui voto non è espresso in centesimi sono rapportate a 100. Le eventuali frazioni di voto sono arrotondate per eccesso al voto superiore solo se pari o superiori a 0,50;
- qualora nel titolo non sia indicato il punteggio ovvero il giudizio finale non sia quantificabile in termini numerici, sono attribuiti 8.
Quanto alla scuola dell’infanzia, sempre ai sensi della tabella A/1 allegata all’OM 112/2022 (punto A1), il titolo d’accesso alla prima fascia delle GPS è costituito da (uno dei seguenti):
- titolo di abilitazione all’insegnamento per la scuola dell’infanzia conseguito presso i corsi di laurea in Scienze della formazione primaria;
- titolo di studio conseguito entro l’anno scolastico 2001-2002, al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali della scuola magistrale, ovvero dei corsi quadriennali o quinquennali sperimentali dell’istituto magistrale, iniziati entro l’anno scolastico 1997-1998, ivi incluso il titolo di diploma di sperimentazione ad indirizzo linguistico di cui alla Circolare
Ministeriale 11 febbraio 1991, n. 27; - titolo di abilitazione all’insegnamento per la scuola dell’infanzia conseguito all’estero, valido quale abilitazione nel Paese di origine e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente.
L’assegnazione del punteggio per uno dei suddetti titoli avviene seguendo i medesimi criteri e le medesime modalità sopra riportate per la scuola primaria.
Punteggio aggiuntivo titolo accesso prima fascia GPS scuola primaria
La summenzionata Tabella A/1 (punto A2) prevede l’assegnazione di un punteggio aggiuntivo a quello attribuito secondo quanto detto sopra (sia per l’infanzia che per la primaria). Nello specifico, sono attribuiti ulteriori:
- 60 punti per l’abilitazione conseguita con la laurea in Scienze della formazione primaria (indirizzo primaria e infanzia) dell’ordinamento precedente al D.M. 249/2010 (dei predetti 60 punti 48 sono assegnati per la durata quadriennale del percorso abilitativo e 12 per la selettività dello stesso percorso tenendo conto del superamento di prove di accesso selettive e dell’ammissione a corsi a numero programmato);
- 72 punti per l’abilitazione all’insegnamento conseguita con la laurea in Scienze della formazione primaria di cui al DM 249/2010 (dei 72 punti 60 sono assegnati per la durata quinquennale del percorso abilitativo e 12 per la selettività dello stesso percorso tenendo conto del superamento di prove di accesso selettive e dell’ammissione a corsi a numero programmato);
- 12 punti, per ogni anno di durata legale del corso di studi, per l’abilitazione ottenuta tramite altra laurea conseguita all’estero e riconosciuta quale percorso di abilitazione ai sensi del Dl.gs. n. 206/2007, come modificato dal Dl.gs. n. 15/2016, recante attuazione della direttiva 2013/55/UE e dell’articolo 49 del DPR n. 394/1999. Qualora l’accesso alla suddetta laurea sia avvenuto tramite un’apposita prova selettiva (prova di accesso selettiva), sono attribuiti ulteriori punti 12;
- 6 punti per l’abilitazione conseguita tramite uno dei diplomi sopra riportati (vedi paragrafo titoli di accesso – punto 2).
Evidenziamo che, nel caso di abilitazioni per l’insegnamento nella scuola dell’infanzia e primaria conseguite attraverso un unico percorso, il punteggio aggiuntivo suddetto è attribuito a ciascuna delle relative graduatorie.
Punteggio aggiuntivo e servizi dichiarabili
L’attribuzione del punteggio aggiuntivo ha una conseguenza relativamente alla valutazione del servizio, in quanto, come leggiamo nelle note al punto C1 della summenzionata Tabella A/1:
Il servizio prestato durante la frequenza dei percorsi di cui al punto A.2 non è valutato, essendo già ricompreso nella valutazione del titolo in ragione di 12 punti annuali.
Dunque, in caso di abilitazione conseguita tramite la laurea in SFP (dell’ordinamento precedente al D.M. 249/2010 e dell’ordinamento di cui al predetto DM) ovvero tramite laurea conseguita all’estero e riconosciuta in Italia quale percorso di abilitazione, non è possibile valutare i servizi prestati durante la durata legale dei medesimi percorsi. In sostanza, in caso di punteggio aggiuntivo, gli anni di servizio prestati durante la frequenza del corso di laurea non sono valutabili, in quanto lo stesso (servizio) è ricompreso nella valutazione del titolo in ragione di 12 punti, valutazione uguale al servizio prestato per un anno scolastico.
La disposizione, di cui alla Tabella A/1, è stata poi chiarita dal Ministero con la nota n. 1290/2020, ove al riguardo leggiamo quanto segue:
- per le GPS di I fascia, riservate agli aspiranti abilitati, non è dichiarabile il servizio prestato durante la frequenza dei percorsi cui è attribuito il punteggio aggiuntivo di cui al punto A.2 delle rispettive tabelle A/1 e A/3 né sulle GPS relative al sostegno (in quanto il relativo punteggio aggiuntivo è valutato integralmente). I predetti aspiranti, qualora abbiano svolto durante la frequenza dei predetti corsi servizio su altre classi di concorso o posti comuni cui abbiano titolo, non ricomprese nel percorso di abilitazione, ovvero sul sostegno per grado diverso (ad esempio, docente abilitato TFA su secondaria di secondo grado che abbia svolto servizio sul sostegno sul primo grado, o docente di primaria che durante la LM 85-bis abbia svolto supplenze sulla secondaria), possono dichiararlo nelle relative graduatorie.
In virtù delle sopra riportate disposizioni e indicazioni, affermiamo quanto segue:
- non è valutabile (e quindi dichiarabile) il servizio prestato durante la frequenza dei percorsi sopra riportati, per cui è attribuito il punteggio aggiuntivo (tale servizio deve riguardare il posto relativamente al quale si consegue l’abilitazione);
- al contrario, durante la frequenza dei suddetti percorsi, è valutabile (e quindi va dichiarato) il servizio prestato su altre classi di concorso o posti comuni cui l’aspirante abbia titolo e che non siano ricompresi nel percorso di abilitazione.
Quesito
Csì chiede una nostra lettrice:
Sono laureata in economia, iscritta nelle Gps della secondaria di secondo grado A45 e A47, ed iscritta al 4 anno i Scienze della formazione primaria. Avrei bisogno di alcuni chiarimenti. Se non ho capito male durante i 5 anni di durata della laurea magistrale a ciclo unico eventuali servizi svolti presso le Scuole Primarie o dell’Infanzia non può essere conteggiato come punteggio di servizio ai fini delle Gps una volta laureati. Se invece presto servizio alla secondaria di secondo grado dove sono già iscritta nelle Gps, una volta laureata in Sfp ed iscritta nelle relative Gps posso conteggiare questo servizio svolto durante la durata legale del corso di laurea?
Alla luce di quanto detto sopra, alla nostra lettrice non potrà essere valutato l’eventuale servizio prestato presso la scuola primaria/infanzia, mentre le verrà valutato quello prestato presso la scuola secondaria nelle classi di concorso A45 e A47, in quanto non rientranti nel percorso che ha condotto all’abilitazione per la scuola dell’infanzia/primaria. Nessun punteggio verrà caricato, sempre in relazione agli anni di durata del corso, nella scuola dell’infanzia/primaria, per cui sarà attribuito il punteggio aggiuntivo, ricomprendente anche 12 punti all’anno.
Le risposte ai quesiti
È possibile inviare un quesito all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali).
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