GPS, punteggio al 50% a chi per sbaglio ha cliccato su art. 15 comma 4: “Errore inescusabile”

La questione dell’art. 15 comma 4 continua a creare problemi nella valutazione delle GPS: l’Ufficio scolastico di Avellino ha pubblicato una nota di chiarimenti in merito, definendo un “errore inescusabile” quello commesso da chi ha flaggato per errore tale articolo.
Le lamentale inviate all’AT di Avellino segnalano “l’attribuzione da parte di alcune scuole ai docenti dell’intero punteggio correlato al servizio, anche quando gli stessi dichiarano che, per mero errore, hanno flaggato l’apposita casella, chiedendo che il servizio venisse valutato al 50%”
Se quanto appena riportato dovesse corrispondere al vero – scrive l’Ufficio nella nota -, con tale rettifica, da un lato è stato
illegittimamente sanato un errore inescusabile commesso dal docente contravvenendo al chiaro dettato normativo, dall’altro si è creata un ingiustificabile disparità di trattamento con chiaro pregiudizio nei confronti di quei docenti ai quali è stato attribuito il giusto punteggio.
Di fatto, spiega la nota, “ai fini dell’aggiornamento e dei nuovi inserimenti nelle GPS di prima e seconda fascia, i punteggi, le posizioni e le eventuali precedenze sono determinati, esclusivamente, sulla base delle dichiarazioni rese dagli aspiranti attraverso le procedure informatizzate“.
Seppure l’ufficio Scolastico non lo indichi esplicitamente (e quindi sicuramente la nota è estensiva ad ogni errore di valutazione richiesta al 50% al posto di 100%), il caso più comune in questi anni ha riguardato la valutazione del servizio ai sensi dell’art. 15 comma 4.
Nella compilazione della domanda di inserimento/aggiornamento delle GPS ai sensi dell’OM n. 112 del 6 maggio 2022
Valutazione art. 15 comma 4 andava infatti flaggato solo in caso di servizio svolto prima dell’anno 2000 in scuole secondarie legalmente riconosciute o pareggiate, ovvero nella scuola primaria parificata, ovvero nella scuola dell’infanzia pareggiata.
Pertanto, “deve essere assolutamente rimosso – conclude la nota – l’illegittimo beneficio per quei docenti i quali, avendo flaggato erroneamente l’apposita casella per ottenere il 50%, si sono visti attribuire, magari facendo apposita istanza, l’intero punteggio. Hanno, invece, correttamente operato quegli istituti scolastici che hanno proceduto all’attribuzione dei punteggi sulla base dei titoli per come dichiarati dai docenti, non sussistendo nessun onere per l’amministrazione di attivare il soccorso istruttorio, possibile soltanto allorché si tratti di regolarizzare un dato fornito in modo incompleto“.
Ricordiamo invece il caso di La Spezia che ad agosto pubblicato un provvedimento di rettifica istanze con soccorso istruttorio per le domande di accesso alle GPS 2022/24 in cui gli aspiranti avevano dichiarato, considerandolo un mero errore materiale, il servizio contrassegnandolo con art. 15 comma 4 dell’OM n. 112 /2022.