GPS prima fascia strumento musicale: BiForDoc non valutato per errore del sistema informativo fa perdere 54 punti

Il BiForDoc è l’acronimo di “Biennio abilitante per la formazione dei docenti di strumento musicale”. Ebbene, il sistema informativo – a cura del Ministero dell’istruzione -, utilizzato dai docenti o aspiranti tali per la presentazione delle istanze di inserimento nella prima fascia GPS, in alcuni casi, non ha consentito la compilazione della sezione A2. Conseguenza? Non attribuzione del punteggio aggiuntivo spettante e previsto (54 punti).
In particolare la perdita del punteggio, dalle segnalazioni giunte in redazione, riguarda i docenti che hanno conseguito il BiForDoc in anni antecedenti al 2012.
La segnalazione dell’anomalia da parte del sindacato UIL
Il sindacato UIL, in data 29 Luglio 2020, aveva già segnalato tale mancanza da parte del Sistema informativo del Ministero. In particolare:
“Incongruenza tra sezione A.1 E A.2, in fase di compilazione istanza inserimento GPS
- Tutte le abilitazioni conseguite a seguito del superamento dei concorsi ante 2012, sessioni riservate compresa quella prevista nel dm137/2007 (cd BIFORDOC) non trovano nessun riscontro nella sezione A.2 che bisogna obbligatoriamente compilare per poter salvare e andare avanti.
E’ stata rilasciata una nuova versione dell’applicazione che consente di indicare la voce ‘Nessuna selezione’ nella sezione A.2″.
Torniamo ad oggi; in altre parole significa che chi ha conseguito l’abilitazione in strumento musicale tramite il BiForDoc previsto dal DM 137/2007, ha potuto dichiararlo normalmente nella sezione A1, in quanto titolo di accesso per la prima fascia, ma non ha potuto specificare i dettagli dello stesso nella sezione A2 perchè al momento di compilare quest’ultima nell’istanza di inserimento, il Sistema informativo concedeva la sola possibilità “Nessuna selezione”.
Perchè incongruenza tra sezione A.1 e A.2?
Nel momento in cui un docente dichiara nella sezione A.1 di avere l’abilitazione “BiForDoc” conseguita presso le Istituzioni AFAM, automaticamente viene concesso lui, come da requisito, di essere inserito in GPS 1 Fascia.
La Tabella A/3 dei “titoli valutabili per le graduatorie provinciali di I fascia per le supplenze del personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado” prevede nella sezione A.2:
“In aggiunta ai punteggi di cui al punto A1: per l’abilitazione conseguita presso le SSIS, i corsi biennali COBASLID e BIFORDOC e per le abilitazioni sulle classi di concorso A-30 e A-29 conseguite attraverso il Diploma di didattica della musica, sono attribuiti ulteriori 54 (di cui 24 per la durata biennale del percorso abilitativo e 30 per la selettività dello stesso percorso tenendo conto del superamento di prove di accesso selettive e dell’ammissione a corsi a numero programmato).
Alcuni docenti, però come sottolineato prima, NON hanno avuto la possibilità materiale di compilare tale sezione A.2 perchè il Sistema informativo concedeva la sola opzione “Nessuna selezione”. E ciò in particolare per tutte le abilitazioni conseguite a seguito del superamento dei concorsi ante 2012 e le sessioni riservate compresa quella prevista nel dm137/2007 (cd BIFORDOC).
Quindi, lo stesso titolo abilitante BiForDoc ti consente di vederti convalidata l’istanza e di essere inserito in graduatoria 1 Fascia ma nel contempo NON ti viene attribuito il punteggio aggiuntivo dovuto appunto alla biennalità del corso e alla selettività dello stesso. Ecco l’incongruenza.
Un errore del sistema informativo che ha come conseguenza la perdita di 54 punti
In questi giorni, nonostante i reclami presentati dagli aspiranti docenti presso gli Ambiti territoriali e le Scuole Polo delegate alla gestione delle GPS, sembra predominare la solita ottusa burocrazia amministrativa che impedisce al buon senso di prevalere. Già, perchè, essendo un bug del sistema, può essere corretto solo dai piani alti, il Ministero.
In diversi ambiti territoriali provinciali del Paese e nelle scuole polo, dopo un imbarazzante susseguirsi di rimpalli di attribuzione delle responsabilità in tema di reclami GPS, regna l’incertezza e la poca sensibilità da parte di alcune segreterie scolastiche e A.T. verso docenti che vedono deturpato il loro punteggio in graduatoria.
Frasi del tipo: “Oggi non c’è ricevimento”, “Dovete parlare con l’ambito”,”Se ne occupa la Scuola polo”, “È un errore del sistema informatvo, noi non possiamo fare niente”; “Le graduatorie sono definitive, faccia il ricorso”, hanno scandito le ultime due settimane di quegli insegnanti che non avendo nessuna colpa, si ritrovano impotenti difronte a tali ingiustizie, con buona fede si intende.
La questione non è l’errore che può capitare a tutti. Il punto è la non correzione degli sbagli in tempi utili. L’Ordinanza Ministeriale n.60/2020 non ha previsto graduatorie provvisorie. Queste ultime, senza alcun ideologismo ma pragmatica realtà, sarebbero state molto più utili che negli anni scorsi proprio per la grossissima novità della digitalizzazione delle istanze e tutto ciò che comporta una tale rivoluzione informatica.
Il ricorso avverso le Graduatorie definitive provinciali
Avverso il provvedimento delle GPS definitive è ammesso ricorso straordinario:
- al Presidente della Repubblica entro 120 giorni oppure
- ricorso giurisdizionale al competente T.A.R., entro 60 giorni
Nel frattempo migliaia di convocazioni viziate da errori saranno già state eseguite e quindi l’ (in) giustizia, per il momento anzi per mesi/anni, avrà la meglio.
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