GPS graduatorie supplenze, cos’è il servizio aspecifico e quanti punti vale

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GPS graduatorie supplenze, qualche chiarimento sui servizi e sul modo in cui potranno essere valutati sia in sede di convalida del punteggio per il biennio 2020/22, sia in vista del prossimo aggiornamento che, si spera, dovrà svolgersi in maniera più semplice e ordinata se il lavoro fatto in questi anni sarà stato completo e capillare, con la costituzione dell’Anagrafe nazionale docenti per la maggior parte degli iscritti.

Il Ministero ha chiarito prima con nota del 22 luglio 2020  e poi con la  FAQ n. 22, emanata nel corso della compilazione della domanda il Ministero ha ulteriormente chiarito

“Come servizio specifico si intende esclusivamente, come dettagliato nelle tabelle:

  • per il posto comune, il servizio prestato sulla specifica classe di concorso;
  • per il posto di sostegno, il servizio prestato su sostegno per lo specifico grado.

È dunque SBAGLIATO, come dettagliato nelle singole tabelle, caricare ad esempio il servizio svolto sulla classe di concorso A-21 come specifico, poniamo, sulla A-22.

Una volta caricato il servizio specifico, in una fase successiva alla chiusura dell’istanza, il servizio sarà automaticamente caricato sulle altre classi di concorso o posti per i quali l’aspirante presenta istanza di inserimento e valutato secondo quanto disposto dalle rispettive tabelle di valutazione sulle altre classi di concorso o posti come servizio aspecifico.
Il servizio su posto di sostegno è caricato come servizio specifico per tutte le classi di concorso del medesimo grado.

Relativamente alle classi di concorso A-53, A- 55, A- 63, A-64 è valutabile come servizio specifico il servizio prestato sulle suddette classi di concorso a decorrere dall’anno scolastico 2017/18 e il servizio prestato fino all’a.s. 2016/17, compreso, presso i licei musicali nelle relative discipline di cui all’allegato E al D.P.R. 15 marzo 2010 n. 89 dai docenti di cui alle ex classi di concorso A31 , A32, di cui al Decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 1998 n. 39 e s.m.i. e A077 di cui al Decreto del Ministro dell’istruzione, università e della ricerca 6 agosto 1999 n. 201.

Relativamente alle classi di concorso A- 57, A – 58, A – 59 è valutabile come servizio specifico il servizio prestato sulle suddette classi di concorso a decorrere dall’anno scolastico 2017/18 e il servizio prestato fino all’a.s. 2016/17, compreso, nelle classi di concorso appositamente identificate con il codice X057, X058, X059.”

Tutte le tabelle di valutazione dei titoli, distinte per infanzia/primaria, secondaria, ITP, sostegno, personale educativo per prima  e seconda fascia, riportano la differenza tra servizio specifico e aspecifico.

SERVIZIO SPECIFICO: Servizio di insegnamento prestato sulla specifica classe di concorso o su posti di sostegno agli alunni con disabilità sullo specifico grado

SERVIZIO ASPECIFICO: Servizio di insegnamento prestato su altra classe di concorso o su altro posto anche di altro grado

a) nelle scuole del sistema nazionale di istruzione, nelle istituzioni statali e paritarie all’estero e nelle scuole militari;
b) nell’ambito dei percorsi in diritto/dovere all’istruzione di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, relativi al sistema di istruzione e formazione professionale, purché, nel caso dei predetti percorsi, il relativo servizio sia stato svolto su altra tipologia di posto o insegnamenti riconducibili ad altra classe di concorso;
c) nelle forme di cui al comma 3 dell’articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, nonché di cui al comma 4-bis dell’articolo 5 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128;
d) nei percorsi di istruzione dei Paesi esteri o di scuole a ordinamento estero in Italia, riconosciute dai rispettivi Paesi, non riconducibile alla specificità del posto di sostegno o del
grado.

Sono attribuiti, per ciascun mese o frazione di almeno 16 giorni, 1 punti
Sino a un massimo, per ciascun anno scolastico, di 6

Il servizio prestato ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, è comunque valutato 6 punti

GPS graduatorie supplenze, segreterie e Uffici Scolastici al lavoro sui punteggi. Tutte le FAQ e note su titoli di servizio e culturali [GUIDA]

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